Art. 16.
                   Termini di decadenza - Rimborsi
  1.  L'articolo  40  del  decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  40  (Termini  di decadenza - Rimborsi) . - 1. L'accertamento
del tributo e delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni debbono
avvenire,  a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno
nel quale e' stata commessa la violazione.
  2.  Entro  cinque  anni  dal  giorno  in cui e' stato effettuato il
pagamento,  il  contribuente  puo'  chiedere, a pena di decadenza, la
restituzione delle imposte erroneamente od indebitamente pagate.".