Art. 16. Termini di decadenza - Rimborsi 1. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente: "Art. 40 (Termini di decadenza - Rimborsi) . - 1. L'accertamento del tributo e delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni debbono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale e' stata commessa la violazione. 2. Entro cinque anni dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento, il contribuente puo' chiedere, a pena di decadenza, la restituzione delle imposte erroneamente od indebitamente pagate.".