Art. 17.
                     Modifiche al regime I.V.A.
          per il settore degli intrattenimenti e dei giochi
  1. Il sesto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
  "Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita' di cui alla
tariffa  allegata  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  640,  l'imposta  si  applica  sulla  stessa  base
imponibile  dell'imposta  sugli intrattenimenti ed e' riscossa con le
stesse  modalita'  stabilite  per  quest'ultima. La detrazione di cui
all'articolo  19  e'  forfettizzata  in  misura pari al cinquanta per
cento   dell'imposta   relativa   alle   operazioni   imponibili.  Se
nell'esercizio   delle   attivita'   incluse  nella  tariffa  vengono
effettuate   anche  prestazioni  di  sponsorizzazione  e  cessioni  o
concessioni  di  diritti  di  ripresa  televisiva  e  di trasmissione
radiofonica,  comunque  connesse  alle  attivita' di cui alla tariffa
stessa,  l'imposta  si  applica  con  le  predette  modalita'  ma  la
detrazione  e'  forfettizzata  in  misura  pari  ad  un decimo per le
operazioni  di  sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le
cessioni  o  concessioni  di  ripresa  televisiva  e  di trasmissione
radiofonica.  I  soggetti  che  svolgono  le  attivita' incluse nella
tariffa  sono  esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per
le  prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di
diritti  di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le
prestazioni  pubblicitarie; sono altresi' esonerati dagli obblighi di
registrazione  e  dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo
25;  per  il  contenzioso  si  applica  la  disciplina  stabilita per
l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facolta'
di  optare  per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone
comunicazione  al  concessionario  di cui all'articolo 17 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente
in   relazione   al  proprio  domicilio  fiscale,  prima  dell'inizio
dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442;
l'opzione  ha  effetto  fino  a quando non e' revocata ed e' comunque
vincolante per un quinquennio.".
 
           Note all'art. 17:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  74  del decreto del
          Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,    n.   633
          (Istituzione    e    disciplina dell'imposta   sul   valore
          aggiunto), come  modificato  dal  presente decreto:
            "Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori). -
          In deroga alle disposizioni dei  titoli  primo  e  secondo,
          l'imposta e' dovuta:
            a)    per il  commercio di  sali  e tabacchi  importati o
          fabbricati dall'Amministrazione  autonoma  dei     monopoli
          dello   Stato,   ceduti attraverso le rivendite dei  generi
          di monopoli, dall'amministrazione stessa,  sulla  base  del
          prezzo di vendita al pubblico;
            b)    per  il   commercio dei   fiammiferi, limitatamente
          alle cessioni successive   alle   consegne   effettuate  al
          Consorzio    industrie fiammiferi,  dal  Consorzio  stesso,
          sulla  base  del  prezzo  di vendita al pubblico. Lo stesso
          regime si  applica nei confronti del soggetto che  effettua
          la   prima   immissione  al     consumo  di  fiammiferi  di
          provenienza comunitaria.  L'imposta   concorre a    formare
          la    percentuale  di    cui  all'art.  8  delle   norme di
          esecuzione annesse  al decreto legislativo 17 aprile  1948,
          n. 525;
            c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici,
          di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi,
          dagli   editori   sulla  base  del  prezzo  di  vendita  al
          pubblico, in  relazione  al  numero  delle  copie  vendute.
          L'imposta  puo'  applicarsi  in  relazione  al numero delle
          copie consegnate   o spedite,    diminuito  a  titolo    di
          forfettizzazione della resa  del 53 per  cento per i  libri
          e del  60 per cento  per i giornali quotidiani e periodici,
          esclusi  quelli pornografici e quelli ceduti  unitamente  a
          supporti  integrativi o  ad  altri   beni.   Per  periodici
          si    intendono  i  prodotti  editoriali   registrati  come
          pubblicazioni  ai  sensi  della  legge  8 febbraio    1948,
          n.    47,    e  successive    modificazioni. Per   supporti
          integrativi   si intendono   i  nastri,    i  dischi,    le
          videocassette      e  gli     altri  supporti     sonori  o
          videomagnetici  ceduti,  anche   gratuitamente, in    unica
          confezione,  unitamente a giornali quotidiani, periodici  e
          libri a condizione che i  beni  unitamente  ceduti  abbiano
          prezzo  indistinto  e che il costo dei supporti integrativi
          non sia   superiore al   cinquanta per   cento  del  prezzo
          della    confezione    stessa.   Qualora    non   ricorrano
          tali condizioni,  l'imposta   si  applica  con   l'aliquota
          del  supporto integrativo. La disposizione  di cui al primo
          periodo  della  presente  lettera c) si applica anche se  i
          giornali quotidiani, i periodici ed i  libri  sono   ceduti
          unitamente  a  beni   diversi  dai   supporti  integrativi,
          con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il
          costo      del   bene      ceduto,   anche   gratuitamente,
          congiuntamente alla pubblicazione non   sia superiore    al
          cinquanta    per cento  del prezzo dell'intera  confezione;
          se  il   costo  del  bene    ceduto,  anche  gratuitamente,
          congiuntamente  alla  pubblicazione e'  superiore  al dieci
          per     cento  del    prezzo  o    dell'intera  confezione,
          l'imposta si applica con  l'aliquota di ciascuno  dei  beni
          ceduti.  I  soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi
          delle disposizioni della legge 16 dicembre  1991,  n.  398,
          applicano, per   le   cessioni   di   prodotti  editoriali,
          l'imposta  in   relazione al   numero delle  copie vendite,
          secondo  le   modalita'  previste   dalla  predetta  legge.
          Non   si considerano supporti integrativi  o    altri  beni
          quelli  che, integrando il  contenuto dei  libri,  giornali
          quotidiani   e periodici,   esclusi quelli    pornografici,
          sono  ad  esso funzionalmente  connessi e  tale connessione
          risulti    da dichiarazione sostitutiva di  atto notorio di
          cui  alla  legge  4  gennaio   1968, n.   15,    presentata
          prima  della commercializzazione,  ai sensi  dell'art.  35,
          presso  il    competente  ufficio  dell'imposta  sul valore
          aggiunto;
            d) per le prestazioni dei   gestori di telefoni  posti  a
          disposizione  del  pubblico,  nonche'    per  la vendita di
          qualsiasi   mezzo tecnico per fruire   dei    servizi    di
          telecomunicazione,  fissa   o   mobile,   e  di telematica,
          dal  titolare  della  concessione   o   autorizzazione   ad
          esercitare      i    servizi,      sulla      base      del
          corrispettivo   dovuto dall'utente;
            e) per la vendita al pubblico, da  parte  di  rivenditori
          autorizzati,  di    documenti  di    viaggio  relativi   ai
          trasporti   pubblici  urbani    di  persone  dall'esercente
          l'attivita'  di trasporto e per  la vendita al pubblico  di
          documenti    di   sosta relativi   ai  parcheggi  veicolari
          dall'esercente l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio;
            e-bis) (soppressa).
            Le  operazioni non  soggette all'imposta  in virtu'   del
          precedente  comma sono equiparate per tutti gli effetti del
          presente decreto alle operazioni non imponibili di  cui  al
          terzo comma dell'art. 2.
            Le  modalita'  ed  i  termini  per  l'applicazione  delle
          disposizioni dei commi  precedenti saranno   stabiliti  con
          decreti del  Ministro delle finanze.
            Gli   enti   e   le   imprese   che prestano  servizi  al
          pubblico   con  caratteri  di    uniformita',  frequenza  e
          diffusione        tali   da   comportare   l'addebito   dei
          corrispettivi per   periodi  superiori  al    mese  possono
          essere   autorizzati,   con   decreto   del Ministro  delle
          finanze,  ad eseguire le liquidazioni   periodiche  di  cui
          all'art.  27    e  i relativi versamenti    trimestralmente
          anziche'    mensilmente.   La   stessa autorizzazione  puo'
          essere    concessa    agli    esercenti     impianti     di
          distribuzione  di   carburante  per   uso  di  autotrazione
          e    agli  autotrasportatori  di    cose  per conto   terzi
          iscritti all'albo  di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.
          Non si applicano le disposizioni di cui  all'art. 33    per
          le  liquidazioni   ed  i versamenti  trimestrali effettuati
          dagli  esercenti impianti  di distribuzione  di  carburante
          per uso di autotrazione  e dagli autotrasportatori iscritti
          nell'albo sopra  indicato,   nonche'  per  le  liquidazioni
          ed    i    versamenti trimestrali disposti con decreti  del
          Ministro delle finanze, emanati  a  norma    dell'art.  73,
          primo  comma,    lettera  e),  e  del    primo  periodo del
          presente   comma.  Per    le    prestazioni    di   servizi
          degli autotrasportatori  indicati nel  periodo  precedente,
          effettuate    nei confronti del medesimo committente,  puo'
          essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'art. 21,
          quarto comma, primo periodo,  una  sola  fattura  per  piu'
          operazioni di  ciascun trimestre solare. In deroga a quanto
          disposto dall'art.  23, primo comma, le fatture  emesse per
          le  prestazioni  di servizi dei  suddetti autotrasportatori
          possono  essere  comunque  annotate    entro  il  trimestre
          solare successivo a  quello di emissione.
            Nel    caso di   operazioni   derivanti da   contratti di
          subfornitura, qualora per   il pagamento   del  prezzo  sia
          stato  pattuito    un  termine successivo alla consegna del
          bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione    della
          prestazione,    il    subfornitore    puo'  effettuare   il
          versamento  con   cadenza  trimestrale,  senza.  che     si
          dia  luogo all'applicazione di interessi.
            Per  gli  intrattenimenti, i giochi e  le altre attivita'
          di cui alla tariffa  allegata  al  decreto  del  Presidente
          della   Repubblica   26 ottobre  1972,  n.  640,  l'imposta
          si  applica  sulla   stessa   base imponibile  dell'imposta
          sugli  intrattenimenti  ed  e'    riscossa  con  le  stesse
          modalita' stabilite  per quest'ultima.  La detrazione    di
          cui  all'art.  19    e'  forfettizzata  in   misura pari al
          cinquanta  per cento dell'imposta relativa  alle operazioni
          imponibili.  Se nell'esercizio delle   attivita'    incluse
          nella   tariffa   vengono  effettuate  anche prestazioni di
          sponsorizzazione e cessioni o   concessioni di  diritti  di
          ripresa    televisiva   e    di  trasmissione  radiofonica,
          comunque connesse  alle attivita'   di cui    alla  tariffa
          stessa, l'imposta  si applica con le  predette modalita' ma
          la  detrazione e' forfettizzata in misura pari  a un decimo
          per  le  operazioni   di sponsorizzazione ed in misura pari
          ad un terzo per le cessioni   o concessioni di  diritti  di
          ripresa  televisiva    e  di  trasmissione radiofonica.   I
          soggetti che svolgono    le   attivita'    incluse    nella
          tariffa   sono    esonerati dall'obbligo  di  fatturazione,
          tranne  che per  le  prestazioni  di sponsorizzazione,  per
          le  cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva
          e  di  trasmissione  radiofonica  e  per   le   prestazioni
          pubblicitarie;     sono    altresi'      esonerati    dagli
          obblighi   di registrazione e  dichiarazione, salvo  quanto
          stabilito   dall'art. 25; per il contenzioso si applica  la
          disciplina stabilita' per l'imposta sugli  intrattenimenti.
          Le   singole  imprese  hanno  la  facolta'  di  optare  per
          l'applicazione    dell'imposta    nei   modi      ordinari,
          dandone  comunicazione al   concessionario di cui  all'art.
          17 del  decreto del Presidente della  Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  640,    competente  in  relazione  al    proprio
          domicilio  fiscale, prima  dell'inizio dell'anno solare  ed
          all'ufficio delle  entrate  secondo  le disposizioni    del
          decreto  del    Presidente della   Repubblica 10   novembre
          1997,  n. 442; l'opzione ha  effetto fino a  quando non  e'
          revocata ed  e' comunque vincolante per un quinquennio.
            Per le operazioni relative all'esercizio  dei giuochi  di
          abilita'  e  dei concorsi pronostici riservati allo Stato e
          agli enti indicati nel decreto   legislativo  14     aprile
          1948,  n.   496,  e   successive modificazioni,  ratificato
          con    legge   22   aprile     1953,   n.   342, l'imposta,
          compresa  quella sulle operazioni riguardanti  la  raccolta
          delle  giuocate,  e'  compresa nella imposta   unica di cui
          alla  legge  22  dicembre  1951,  n.  1379,    e successive
          modificazioni. Conseguentemente le cessioni di   beni e  le
          prestazioni  di  servizi    che formano oggetto delle dette
          operazioni sono esonerate dagli obblighi  di  fatturazione,
          registrazione e dichiarazione.
            Le  cessioni  di  rottami, cascami e   avanzi di metalli,
          ferrosi e dei relativi lavori, di  carta  da  macero,    di
          stracci  e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di  gomma
          e plastica, intendendosi comprese anche  quelle    relative
          agli    anzidetti    beni   che   siano   stati   ripuliti,
          selezionati, tagliati,  compattati, lingottati o sottoposti
          ad altri trattamenti  atti a  facilitarne  l'utilizzazione,
          il  trasporto    e lo stoccaggio   senza   modificarne   la
          natura,  sono   effettuate   senza pagamento  dell'imposta,
          fermi  restando  gli    obblighi  di cui al titolo secondo.
          Agli effetti  della limitazione  contenuta nel  terzo comma
          dell'art.  30  le  cessioni  sono  considerate   operazioni
          imponibili.
            Le    disposizioni  del   precedente comma   si applicano
          anche per  le cessioni di  rottami, cascami e  avanzi    di
          metalli   non   ferrosi      e  dei  relativi  lavori,  dei
          semilavorati di  metalli non ferrosi di cui  alle  seguenti
          voci    della  tariffa  doganale    comune  vigente al   31
          dicembre 1996:
            a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
            b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
            c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
            d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d.
          78.01);
            e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
            e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01).
            Le disposizioni del settimo comma   si applicano,  per  i
          prodotti  ivi considerati,  sotto  la  responsabilita'  del
          cedente   e   sempreche'  nell'anno    solare    precedente
          l'ammontare    delle    relative    cessioni  effettuate da
          raccoglitori e rivenditori dotati di  sede  fissa  non  sia
          stato superiore a due miliardi di lire.
            I  raccoglitori    ed  i rivenditori dei   beni di cui al
          settimo comma sono esonerati dagli    obblighi  di  cui  al
          titolo  II,    tranne quello di numerare  e  conservare, ai
          sensi  dell'art.  39,  le fatture  e  le bollette  doganali
          relative  agli  acquisti  e  alle  importazioni, nonche' le
          fatture relative  alle cessioni  effettuate,  all'emissione
          delle  quali    deve   provvedere    il    cessionario  che
          acquista  i   beni nell'esercizio  dell'impresa,   e   sono
          esonerati    da    ogni   altro adempimento senza diritto a
          detrazione. I raccoglitori e  rivenditori  dotati  di  sede
          fissa  per    la  successiva  rivendita se hanno realizzato
          cessioni per  un importo  superiore a 150  milioni di  lire
          nell'anno precedente  possono  optare  per   l'applicazione
          dell'IVA    nei    modi ordinari     dandone     preventiva
          comunicazione   all'ufficio   nella dichiarazione  relativa
          al  suddetto    anno.  Unitamente  all'opzione  deve essere
          presentata  all'ufficio dell'imposta  sul valore   aggiunto
          una  garanzia,    nelle forme   di   cui all'art.   38-bis,
          primo   comma,       pari   all'importo           derivante
          dall'applicazione   dell'aliquota  ordinaria sull'ammontare
          di  lire    due  miliardi. I raccoglitori   e i rivenditori
          dotati di sede  fissa, che effettuano sia cessioni di  beni
          di cui al  settimo  comma  che  cessioni  di  beni  di  cui
          all'ottavo  comma,  applicano le   disposizioni    di   cui
          all'ottavo  comma.  Nei   confronti  dei raccoglitori e dei
          rivenditori di beni di cui  all'ottavo comma, non dotati di
          sede fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo.
            Per le cessioni di beni, esclusi quelli  strumentali  per
          l'esercizio  dell'attivita'   e quelli   propri,   comunque
          effettuate da   esercenti agenzie   di vendita    all'asta,
          anche  in  esecuzione  di rapporti  di commissione   o   di
          rappresentanza    di      soggetti       non       operanti
          nell'esercizio  di impresa o di arti e professioni, la base
          imponibile e'  costituita dal  15 per   cento   del  prezzo
          di  vendita.    L'imposta  afferente    l'importazione    o
          l'acquisto  intracomunitario   dei   beni destinati    alla
          vendita    non  e'   detraibile. Gli   esercenti le   dette
          agenzie,  al fine  di escludere   le presunzioni    di  cui
          all'art.  53, devono annotare in apposito  registro, tenuto
          in conformita' all'art.   39,   anche i    beni    ad  essi
          consegnati  dai   soggetti  di cui  sopra, indicandone  gli
          elementi   identificativi, la   data ed    il  titolo    di
          consegna  dei  beni,  nonche'  il  prezzo  di vendita degli
          stessi.
            Nelle operazioni indicate nel primo comma,   lettere  a),
          b) e c) non sono comprese le prestazioni di intermediazione
          con rappresentanza ad esse relative".
            -    Per   opportuna conoscenza   si   riporta   il testo
          vigente   degli articoli   19 e   25  del    decreto    del
          Presidente    della  Repubblica    26 ottobre 1972, n. 633,
          richiamato nell'art. 74 del medesimo decreto:
            "Art.  19  (Detrazione).  -     Per   la   determinazione
          dell'imposta dovuta a  norma del  primo comma  dell'art. 17
          o dell'eccedenza  di cui  al secondo comma dell'art. 30, e'
          detraibile   dall'ammontare   dell'imposta   relativa  alle
          operazioni effettuate,   quello  dell'imposta    assolta  o
          dovuta  dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di
          rivalsa in relazione ai beni  ed  ai  servizi  importati  o
          acquistati   nell'esercizio  dell'impresa,     arte       o
          professione.  Il  diritto    alla  detrazione  dell'imposta
          relativa  ai  beni e   servizi acquistati o importati sorge
          nel  momento  in  cui   l'imposta   diviene   esigibile   e
          puo'      essere   esercitato,  al  piu'    tardi,  con  la
          dichiarazione    relativa  al  secondo  anno  successivo  a
          quello  in cui il diritto alla  detrazione e' sorto ed alle
          condizioni esistenti   al  momento    della  nascita    del
          diritto medesimo.
            Non        e'     detraibile      l'imposta      relativa
          all'acquisto     o all'importazione  di beni   e    servizi
          afferenti    operazioni esenti   o comunque   non  soggette
          all'imposta,  salvo  il  disposto  dell'art.   19-bis2.  In
          nessun caso e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o
          all'importazione    di  beni  o  servizi    utilizzati  per
          l'effettuazione di manifestazioni a premio.
            La  indetraibilita'   di   cui   al   comma 2   non    si
          applica  se  le operazioni ivi indicate sono costituite da:
            a)  operazioni  di cui  agli  articoli  8, 8-bis  e  9  o
          a    queste  assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di
          cui agli articoli 40 e 41  del  decreto-legge   31   agosto
          1993,  n.  331  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          29 ottobre 1993, n. 427;
            b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato
          le  quali,  se   effettuate nel   territorio   dello Stato,
          darebbero diritto  alla detrazione dell'imposta;
            c) operazioni di cui all'art. 2, terzo comma, lettere a),
          b), d) ed f);
            d) cessioni di cui all'art. 10, numero 11);
            e)    operazioni   non    soggette   all'imposta      per
          effetto      delle  disposizioni  di cui all'art. 74, commi
          primo, settimo e ottavo.
            Per i   beni ed   i servizi   in parte    utilizzati  per
          operazioni  non soggette   all'imposta   la detrazione  non
          e'    ammessa  per    la    quota  imputabile    a     tali
          utilizzazioni        e    l'ammontare    indetraibile    e'
          determinato  secondo criteri  oggettivi, coerenti   con  la
          natura  dei  beni    e   servizi acquistati.   Gli   stessi
          criteri si   applicano   per determinare    la  quota    di
          imposta  indetraibile    relativa   ai beni   e servizi  in
          parte  utilizzati per  fini privati  o comunque    estranei
          all'esercizio dell'impresa, arte e professione.
            Ai contribuenti  che esercitano  sia attivita'  che danno
          luogo  ad  operazioni  che  conferiscono  il   diritto alla
          detrazione sia attivita' che  danno luogo   ad   operazioni
          esenti   ai    sensi    dell'art.  10,    il  diritto  alla
          detrazione dell'imposta spetta  in    misura  proporzionale
          alla    prima   categoria   di   operazioni e  il  relativo
          ammontare   e' determinato applicando   la  percentuale  di
          detrazione  di cui all'art.  19-bis. Nel corso dell'anno la
          detrazione e' provvisoriamente operata con   l'applicazione
          della   percentuale  di   detrazione  dell'anno precedente,
          salvo  conguaglio   alla   fine dell'anno.  I soggetti  che
          iniziano l'attivita' operano la detrazione in base  ad  una
          percentuale   di  detrazione  determinata  presuntivamente,
          salvo conguaglio alla fine dell'anno".
            "Art.    25  (Registrazione    degli  acquisti).    -  Il
          contribuente  deve  numerare    in  ordine   progressivo le
          fatture e  le bollette   doganali relative ai beni    e  ai
          servizi    acquistati        o   importati   nell'esercizio
          dell'impresa, arte o professione, comprese  quelle emesse a
          norma del terzo  comma  dell'art. 17  e  deve  annotarle in
          apposito     registro   anteriormente   alla   liquidazione
          periodica,  ovvero  alla dichiarazione annuale, nella quale
          e' esercitato il diritto   alla detrazione  della  relativa
          imposta.
            Dalla   registrazione   devono  risultare  la data  della
          fattura  o bolletta,  il   numero   progressivo   ad   essa
          attribuito,  la  ditta, denominazione o ragione sociale del
          cedente  del  bene  o  prestatore del servizio,   ovvero il
          nome e  cognome se  non si  tratta di  imprese, societa'  o
          enti,  nonche'    l'ammontare  imponibile   e   l'ammontare
          dell'imposta distinti secondo l'aliquota.
            Per le fatture relative alle  operazioni non imponibili o
          esenti di cui  al sesto  comma dell'art.  21 devono  essere
          indicati,   in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo
          di inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
            La  disposizione   del comma   precedente   si    applica
          anche    per    le  fatture  relative    a  prestazioni  di
          trasporto e per  quelle pervenute tramite  spedizionieri  o
          agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo".
            -  Per  il  testo  dell'art.  17  del  citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  640/1972  vedi  in  nota
          all'art. 11.
            -   Il  decreto    del  Presidente  della  Repubblica  10
          novembre 1997, n.  442,   richiamato   nell'art.   74   del
          decreto    del    Presidente   della Repubblica n. 633  del
          1972, reca: "Regolamento recante   norme  per  il  riordino
          della    disciplina delle   opzioni in  materia di  imposta
          sul valore  aggiunto  e   di   imposte dirette",   ed    e'
          pubblicato    nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n.
          298.