Art. 18.
           Regime I.V.A. per le attivita' spettacolistiche
  1.   Dopo  l'articolo  74-ter  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' inserito il seguente:
  "Art.  74-quater (Disposizioni per le attivita' spettacolistiche) .
-  1.  Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al
presente  decreto,  incluse  le  operazioni ad esse accessorie, salvo
quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in
cui  ha  inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle
operazioni  eseguite  in abbonamento per le quali l'imposta e' dovuta
all'atto del pagamento del corrispettivo.
  2.  Per  le  operazioni  di cui al comma 1 le imprese assolvono gli
obblighi  di  certificazione  dei corrispettivi con il rilascio di un
titolo  di  accesso  emesso  mediante  apparecchi  misuratori fiscali
ovvero   mediante   biglietterie  automatizzate  nel  rispetto  della
disciplina  di  cui  alla  legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive
modificazioni e integrazioni.
  3.  Il  partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto
il  tempo  in  cui  si  trattiene  nel  luogo  in  cui  si  svolge la
manifestazione  spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare
la   natura   dell'attivita'   spettacolistica,   la   data  e  l'ora
dell'evento,   la   tipologia,  il  prezzo  ed  ogni  altro  elemento
identificativo  delle  attivita'  di  spettacolo  e di quelle ad esso
accessorie.  I  titoli  di  accesso  possono  essere  emessi mediante
sistemi   elettronici   centralizzati  gestiti  anche  da  terzi.  Il
Ministero   delle   finanze   con   proprio   decreto  stabilisce  le
caratteristiche  tecniche,  i  criteri e le modalita' per l'emissione
dei titoli di accesso.
  4.  Per  le  attivita'  di  cui  alla tabella C organizzate in modo
saltuario  od  occasionale, deve essere data preventiva comunicazione
delle   manifestazioni   programmate   al   concessionario   di   cui
all'articolo  17  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  640,  competente  in relazione al luogo in cui si
svolge la manifestazione.
  5.  I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonche' quelli
che  svolgono  le  altre  attivita' di cui alla tabella C allegata al
presente  decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un
volume   di  affari  non  superiore  a  cinquanta  milioni  di  lire,
determinano  la  base  imponibile  nella  misura  del  50  per  cento
dell'ammontare  complessivo  dei  corrispettivi  riscossi, con totale
indetraibilita'  dell'imposta  assolta sugli acquisti, con esclusione
delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni proloco
e  le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione
delle  disposizioni  di  cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli
adempimenti   contabili   previsti   per  i  suddetti  soggetti  sono
disciplinati  con  regolamento  da  emanare ai sensi dell'articolo 3,
comma  136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' data facolta' di
optare  per  l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le
disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997,  n.  442; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed
e' comunque vincolante per un quinquennio.
  6.  Per  le  attivita'  indicate  nella  tabella  C, nonche' per le
attivita'  svolte  dai  soggetti  che optano per l'applicazione delle
disposizioni  di  cui  alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli
intrattenimenti  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  640, il concessionario di cui all'articolo 17 del
medesimo  decreto  coopera, ai sensi dell'articolo 52, con gli uffici
delle   entrate  anche  attraverso  il  controllo  contestuale  delle
modalita'   di   svolgimento   delle   manifestazioni,  ivi  compresa
l'emissione,  la  vendita  e  la  prevendita  dei  titoli d'ingresso,
nonche'  delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire
e  reperire  elementi  utili  all'accertamento  dell'imposta  ed alla
repressione  delle  violazioni  procedendo di propria iniziativa o su
richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle
operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le
facolta'  di  cui  all'articolo 52, trasmettendo agli uffici stessi i
relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le
norme di coordinamento di cui all'articolo 63, commi secondo e terzo.
Le  facolta' di cui all'articolo 52 sono esercitate dal personale del
concessionario  di  cui  all'articolo  17  del decreto del Presidente
della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale
esclusivo,  previamente  individuato  in  base  al  possesso  di  una
adeguata  qualificazione  e inserito in apposito elenco comunicato al
Ministero  delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle
finanze sono stabilite le modalita' per la fornitura dei dati tra gli
esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni
e  le  attivita'  culturali  il  concessionario  di  cui  al predetto
articolo  17  del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si
applicano  altresi'  le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37
dello stesso decreto n. 640 del 1972.".
  2.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633,  e'  aggiunta,  in  fine,  la  tabella  C,  allegata al presente
decreto.
 
           Note all'art. 18:
            -  Per  il titolo della legge n. 18 del 1983 vedi in nota
          all'art. 6.
            - La legge 16 dicembre 1991, n. 398, reca:  "Disposizioni
          tributarie  relative      alle    associazioni     sportive
          dilettantistiche",     ed   e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991.
            -  Il   testo dell'art. 3, comma  136, della citata legge
          n. 662 del 1996 e' riportato in nota all'art. 10.
            -  Il  decreto    del  Presidente  della  Repubblica   10
          novembre  1997,  n.   442,   reca:    "Regolamento  recante
          norme  per   il  riordino  della disciplina  delle  opzioni
          in  materia    di  imposta sul valore aggiunto e di imposte
          dirette".
            -  Si riporta  il testo  degli  articoli 52   e 63    del
          decreto    del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n. 633:
            "Art.     52   (Accessi,    ispezioni  e   verifiche).  -
          Gli  uffici dell'imposta  sul   valore   aggiunto   possono
          disporre    l'accesso   di impiegati   dell'Amministrazione
          finanziaria    nei   locali   destinati all'esercizio    di
          attivita'      commerciali,    agricole,    artistiche    o
          professionali  per  procedere  ad  ispezioni   documentali,
          verificazioni  e  ricerche      e      ad    ogni     altra
          rilevazione      ritenuta    utile      per  l'accertamento
          dell'imposta e  per  la  repressione dell'evasione  e delle
          altre    violazioni.  Gli impiegati che  eseguono l'accesso
          devono essere  muniti di  apposita autorizzazione   che  ne
          indica  lo   scopo, rilasciata   dal  capo dell'ufficio  da
          cui  dipendono. Tuttavia  per accedere   in   locali    che
          siano  adibiti  anche  ad  abitazione,  e' necessaria anche
          l'autorizzazione  del  procuratore   della Repubblica.   In
          ogni caso, l'accesso nei  locali destinati all'esercizio di
          arti o professioni  dovra' essere   eseguito in    presenza
          del  titolare dello studio o di un suo delegato.
            L'accesso  in  locali  diversi  da  quelli  indicati  nel
          precedente  comma  puo'      essere   eseguito,      previa
          autorizzazione      del  procuratore     della  Repubblica,
          soltanto in  caso di  gravi indizi   di violazioni    delle
          norme del presente  decreto, allo scopo di  reperire libri,
          registri,   documenti,   scritture  ed  altre  prove  delle
          violazioni.
            E'  in    ogni  caso  necessaria  l'autorizzazione    del
          procuratore della Repubblica  o dell'autorita'  giudiziaria
          piu'      vicina  per    procedere  durante  l'accesso    a
          perquisizioni personali e  all'apertura coattiva di  pieghi
          sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e
          per  l'esame  di    documenti  e  la richiesta di   notizie
          relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
          ferma restando la norma di cui all'art. 103 del  codice  di
          procedura penale.
            L'ispezione   documentale  si estende  a  tutti  i libri,
          registri, documenti e scritture  che si trovano nei locali,
          compresi quelli la cui  tenuta  e  conservazione  non  sono
          obbligatorie.
            I   libri,  registri, scritture  e  documenti  di cui  e'
          rifiutata  l'esibizione  non  possono  essere  presi     in
          considerazione   a  favore  del  contribuente    ai    fini
          dell'accertamento in  sede  amministrativa  o  contenziosa.
          Per    rifiuto   di    esibizione  si  intendono  anche  la
          dichiarazione  di  non   possedere   i   libri,   registri,
          documenti    e  scritture  e  la  sottrazione  di essi alla
          ispezione.
            Di   ogni   accesso   deve    essere  redatto    processo
          verbale   da   cui risultino le ispezioni e le  rilevazioni
          eseguite, le richieste fatte al contribuente  o a chi    lo
          rappresenta    e  le risposte   ricevute. Il verbale   deve
          essere  sottoscritto  dal contribuente   o   da   chi    lo
          rappresenta  ovvero    indicare  il  motivo della   mancata
          sottoscrizione.   Il  contribuente  ha  diritto  di  averne
          copia.
            I  documenti e   le scritture possono essere  sequestrati
          soltanto se non   e'    possibile    riprodurne    o  farne
          constare   il   contenuto   nel verbale, nonche' in caso di
          mancata sottoscrizione o  di  contestazione  del  contenuto
          del  verbale.  I  libri   e i registri non   possono essere
          sequestrati; gli  organi  procedenti  possono  eseguirne  o
          farne  eseguire copie   o estratti,  possono apporre  nelle
          parti  che interessano  la propria firma  o sigla   insieme
          con   la data e  il bollo  d'ufficio e possono  adottare le
          cautele  atte ad  impedire  l'alterazione o  la sottrazione
          dei libri e dei registri.
            Le  disposizioni  dei  commi  precedenti   si   applicano
          anche  per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative
          a  merci  o  altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti
          adibiti al trasporto per conto di terzi.
            In deroga   alle disposizioni   del settimo    comma  gli
          impiegati  che  procedono    all'accesso  nei    locali  di
          soggetti che   si avvalgono   di sistemi    meccanografici,
          elettronici   e simili,  hanno  facolta'  di provvedere con
          mezzi propri  all'elaborazione  dei    supporti  fuori  dei
          locali  stessi    qualora  il   contribuente non   consenta
          l'utilizzazione  dei  propri   impianti   e   del   proprio
          personale.
            Se il contribuente dichiara che  le scritture contabili o
          alcune  di  esse  si  trovano    presso altri soggetti deve
          esibire una attestazione dei  soggetti  stessi  recante  la
          specificazione   delle   scritture  in  loro  possesso.  Se
          l'attestazione non e' esibita  e se il  soggetto  che  l'ha
          rilasciata  si oppone   all'accesso o non esibisce in tutto
          o in parte le scritture si applicano  le  disposizioni  del
          quinto comma.
            Gli    uffici della   imposta sul  valore aggiunto  hanno
          facolta'  di disporre   l'accesso  di   propri    impiegati
          muniti  di   apposita autorizzazione  presso  le  pubbliche
          amministrazioni   e   gli  enti indicati al n. 5) dell'art.
          51   allo scopo di rilevare  direttamente  i  dati  e    le
          notizie   ivi previste  e presso le  aziende e  istituti di
          credito   e  l'Amministrazione   postale  allo   scopo   di
          rilevare  direttamente  i  dati    e le notizie relativi ai
          conti   la cui copia sia stata richiesta    a  norma    del
          numero    7) dello stesso   art. 51  e non trasmessa  entro
          il   termine   previsto   nell'ultimo   comma    di    tale
          articolo  o    allo  scopo  di    rilevare  direttamente la
          completezza   o la  esattezza    dei    dati  e    notizie,
          allorche'    l'ufficio  abbia    fondati  sospetti che   le
          pongano in   dubbio,  contenuti  nella  copia    dei  conti
          trasmessa,  rispetto  a tutti   i rapporti intrattenuti dal
          contribuente con le  aziende  e  istituti    di  credito  e
          l'Amministrazione  postale.  Si  applicano  le disposizioni
          dell'ultimo  comma dell'art. 33 del decreto del  Presidente
          della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.   600,   e
          successive modificazioni".
            "Art.  63 (Collaborazione della Guardia di finanza). - La
          Guardia di finanza coopera con  gli uffici dell'imposta sul
          valore aggiunto per l'acquisizione   e    il    reperimento
          degli   elementi   utili   ai  fini dell'accertamento della
          imposta e per la repressione delle violazioni del  presente
          decreto,  procedendo  di  propria iniziativa o su richiesta
          degli uffici, secondo le norme e con  le  facolta'  di  cui
          agli  articoli 51   e 52,  alle operazioni  ivi indicate  e
          trasmettendo  agli uffici stessi  i   relativi  verbali   e
          rapporti.    Essa       inoltre,    previa   autorizzazione
          dell'autorita'  giudiziaria  in  relazione  alle  norme che
          disciplinano il segreto, utilizza  e trasmette agli  uffici
          documenti,  dati  e  notizie    acquisiti,  direttamente  o
          riferiti  ed ottenuti dalle altre   Forze    di    polizia,
          nell'esercizio  dei  poteri  di  polizia giudiziaria.
            Ai  fini  del necessario coordinamento dell'azione  della
          Guardia di finanza  con quella   degli uffici    finanziari
          saranno  presi accordi, periodicamente  e nei  casi in  cui
          si  debba    procedere  ad    indagini sistematiche, tra la
          Direzione generale delle tasse  e delle  imposte  indirette
          sugli affari e il Comando generale della guardia di finanza
          e,   nell'ambito   delle   singole  circoscrizioni,  fra  i
          capi    degli  ispettorati  e  degli  uffici  e  i  comandi
          territoriali.
            Gli  uffici    finanziari e   i comandi della  Guardia di
          finanza, per evitare la   reiterazione di   accessi  presso
          gli    stessi  contribuenti,  devono  darsi  reciprocamente
          tempestiva  comunicazione  delle  ispezioni  e    verifiche
          intraprese.   L'ufficio   o   il   comando  che  riceva  la
          comunicazione   puo'   richiedere   all'organo  che     sta
          eseguendo  l'ispezione  o    la verifica,   l'esecuzione di
          determinati     controlli  e   l'acquisizione            di
          determinati        elementi      utili        ai       fini
          dell'accertamento".
            - Il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  n.  640  del 1972 e' riportato in nota all'art.
          12.
            - Si  riporta il testo vigente  degli articoli 22 e    37
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 640 del
          1972:
            "Art. 22  (Biglietti gratuiti per  i grandi invalidi).  -
          L'imposta non  e' dovuta  sui biglietti  gratuiti  concessi
          dagli  esercenti  ai grandi invalidi  di guerra ed  ai loro
          accompagnatori  per l'ingresso nei luoghi ove  si  svolgono
          spettacoli.
            Per    beneficiare della   suddetta concessione  i grandi
          invalidi di guerra  devono  comprovare  la  loro  identita'
          personale mediante tessera munita di fotografia  rilasciata
          dall'Associazione   nazionale   mutilati   ed  invalidi  ed
          eventualmente   il  diritto  a  fruire  dell'accompagnatore
          mediante  il libretto ferroviario pemesso dal Ministero del
          tesoro".
            "Art.  37  (Accertamento  delle     violazioni).   -   La
          constatazione, agli effetti  dell'art.  34  della  legge  7
          gennaio     1929,     n.    4,    delle  violazioni    alle
          disposizioni del   presente    decreto,    le  quali    non
          costituiscono    reato,   compete   anche   ai   funzionari
          dell'Amministrazione delle finanze,  muniti  di    speciale
          tessera  di  riconoscimento, nonche' ai funzionari  ed agli
          agenti  dell'ufficio     accertatore,   nell'ambito   della
          circoscrizione    territoriale di   competenza, muniti   di
          tessera rilasciata  dalla  Direzione generale  delle  tasse
          e delle  imposte indirette sugli affari.
            Le  somme riscosse  per le  pene pecuniarie  previste dal
          presente decreto sono  ripartite  a  norma  della  legge  7
          febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni".