Art. 19.
                    Disposizioni di coordinamento
  1. Il numero 123) della tabella A, parte terza, allegata al decreto
del   Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  e'
sostituito dal seguente:
  "123)   Spettacoli  teatrali  di  qualsiasi  tipo,  compresi  opere
liriche,  balletto,  prosa,  operetta,  commedia  musicale,  rivista;
concerti  vocali e strumentali; attivita' circensi e dello spettacolo
viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;".
  2.  Per  l'anno  1999  la detrazione forfettizzata dell'imposta sul
valore aggiunto di cui all'articolo 74, quinto comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, continua ad
applicarsi  nella  misura  di  due  terzi  dell'imposta relativa alle
operazioni   imponibili.   I  versamenti  di  imposta  in  eccedenza,
determinati  a  decorrere dal 1 gennaio 1999 con l'applicazione della
percentuale  di detrazione forfettaria nella misura del cinquanta per
cento,  possono  essere compensati in sede di liquidazioni periodiche
successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3.  Nell'articolo  3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972, n. 633, dopo il quarto comma, e' inserito il seguente:
"Non  costituiscono  inoltre  prestazioni  di  servizi le prestazioni
relative  agli  spettacoli  ed  alle  altre  attivita' elencati nella
tabella  C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli
di   accesso,   rilasciati   per   l'ingresso  gratuito  di  persone,
limitatamente  al  contingente  e  nel  rispetto  delle  modalita' di
rilascio  e  di  controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del
Ministro delle finanze:
  a)  dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per
cento  dei  posti  del  settore, secondo la capienza del locale o del
complesso   sportivo   ufficialmente  riconosciuta  dalle  competenti
autorita';
  b)  dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive
che di esso fanno parte;
  c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
  d)  dall'Automobile  club d'Italia e da altri enti e associazioni a
carattere nazionale.".
  4.  All'articolo 36, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, le parole: "di cui all'articolo
74,   ultimo   comma",   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di  cui
all'articolo  74, sesto comma"; nel medesimo comma, sono aggiunte, in
fine,   le  seguenti  parole:  "e  per  quelle  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 74-quater".
 
           Note all'art. 19:
            -  La  tabella  A,  parte  III,  allegata  al decreto del
          Presidente della Repubblica   n. 633   del 1972    contiene
          l'elenco    dei "Beni   e servizi soggetti all'aliquota del
          10%"
            -  L'art. 74 del decreto del  Presidente della Repubblica
          n. 633 del 1972 e' riportato in nota all'art. 17.
            - Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto  del
          Presidente  della   Repubblica  26  ottobre  1972, n.  633,
          come  modificato  dal presente decreto:
            "Art. 3   (Prestazioni  di    servizi).  -  Costituiscono
          prestazioni di servizi le  prestazioni verso  corrispettivo
          dipendenti    da contratti d'opera,   appalto,   trasporto,
          mandato,   spedizione,   agenzia, mediazione, deposito e in
          genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere
          quale ne  sia  la  fonte.    Costituiscono  prestazioni  di
          servizi    a titolo   oneroso quelle  effettuate per  l'uso
          personale  o familiare dell'imprenditore o  di  coloro    i
          quali esercitano un'arte o una  professione  o  per   altre
          finalita'  estranee  all'impresa  o all'esercizio dell'arte
          o della professione.
            Costituiscono   inoltre     prestazioni  di  servizi,  se
          effettuate verso corrispettivo:
            1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio
          e simili;
            2) le  cessioni, concessioni, licenze  e simili  relative
          a  diritti  d'autore,   quelle    relative   ad  invenzioni
          industriali,   modelli, disegni,    processi,  formule    e
          simili    e quelle  relative a  marchi e insegne nonche' le
          cessioni, concessioni, licenze e simili relative a  diritti
          o beni similari ai precedenti;
            3) i prestiti  di denaro e di titoli non  rappresentativi
          di  merci,  comprese le operazioni finanziarie  mediante la
          negoziazione, anche a titolo di   cessione prosoluto,    di
          crediti,    cambiali  o    assegni.  Non sono   considerati
          prestiti   i   depositi di   denaro    presso  aziende    e
          istituti   di  credito  o  presso amministrazioni  statali,
          anche  se regolati in conto corrente;
            4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
            5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
            Le  prestazioni  indicate  nei  commi primo   e   secondo
          sempreche'  l'imposta afferente   agli acquisti  di beni  e
          servizi   relativi alla  loro  esecuzione  sia  detraibile,
          costituiscono  per  ogni  operazione  di valore superiore a
          lire  cinquantamila  prestazioni  di   servizi   anche   se
          effettuate    per    l'uso    personale       o   familiare
          dell'imprenditore, ovvero a  titolo   gratuito  per   altre
          finalita'      estranee    all'esercizio dell'impresa,   ad
          esclusione      delle    somministrazioni    nelle    mense
          aziendali  e   delle prestazioni di trasporto,  didattiche,
          educative e ricreative, di assistenza sociale e  sanitaria,
          a   favore   del  personale  dipendente,     nonche'  delle
          operazioni  di    divulgazione  pubblicitaria  svolte     a
          beneficio   delle    attivita'  istituzionali  di   enti  e
          associazioni che senza scopo di lucro perseguono  finalita'
          educative,  culturali,    sportive,    religiose   e     di
          assistenza   e   solidarieta'  sociale,    nonche'    delle
          organizzazioni  non    lucrative    di    utilita'  sociale
          (ONLUS)   e       delle   diffusioni        di    messaggi,
          rappresentazioni,  immagini      o    comunicazioni      di
          pubblico   interesse  richieste   o patrocinate dallo Stato
          o  da    enti  pubblici.  Le assegnazioni indicate al n. 6)
          dell'art. 2 sono considerate prestazioni  di servizi quando
          hanno per  oggetto cessioni, concessioni  o licenze di  cui
          ai  numeri  1),  2)    e  5)  del  comma    precedente.  Le
          prestazioni di  servizi rese o ricevute    dai    mandatari
          senza   rappresentanza    sono  considerate prestazioni  di
          servizi  anche   nei   rapporti tra   il   mandante e    il
          mandatario.
             Non sono considerate prestazioni di servizi:
            a)  le  cessioni, concessioni, licenze  e simili relative
          a diritti d'autore  effettuate dagli  autori e  loro  eredi
          o legatari,  tranne quelle relative  alle opere  di cui  ai
          numeri 5)  e 6)  dell'art. 2, legge 22 aprile 1941, n. 633,
          e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di
          pubblicita' commerciale;
            b) i prestiti obbligazionari;
            c) le cessioni  dei contratti di cui  alle lettere a), b)
          e c) del terzo comma dell'art. 2;
            d)  i  conferimenti e i  passaggi di cui alle  lettere e)
          ed  f) del terzo comma dell'art. 2;
            e) le  prestazioni di mandato  e di  mediazione  relative
          ai  diritti  d'autore, tranne quelli   concernenti opere di
          cui alla   lettera  a),  e  le  prestazioni  relative  alla
          protezione   dei diritti d'autore di ogni genere,  comprese
          quelle   di    intermediazione    nella  riscossione    dei
          proventi;
            f)  le prestazioni   di mandato e di mediazione  relative
          ai prestiti obbligazionari;
            g) (soppressa);
            h) le prestazioni dei commissionari  relative ai passaggi
          di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2  e quelle dei
          mandatari di cui al terzo comma del presente articolo.
            Non  costituiscono inoltre   prestazioni di   servizi  le
          prestazioni  relative   agli   spettacoli ed   alle   altre
          attivita' elencati  nella tabella C  allegata  al  presente
          decreto,  rese  ai  possessori  di  titoli  di     accesso,
          rilasciati    per  l'ingresso    gratuito   di     persone,
          limitatamente    al   contingente   e   nel rispetto  delle
          modalita'   di rilascio e   di controllo  stabiliti    ogni
          quadriennio con  decreto del Ministro delle finanze:
            a) dagli organizzatori di spettacoli,  nel limite massimo
          del  5  per  cento  dei    posti  del settore,   secondo la
          capienza  del  locale     o   del   complesso      sportivo
          ufficialmente  riconosciuta   dalle  competenti autorita';
            b)   dal   Comitato   olimpico     nazionale  italiano  e
          federazioni sportive che di esso fanno parte;
            c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
            d) dall'Automobile   club d'Italia   da  altri    enti  e
          associazioni a carattere nazionale".
            -  Si   riporta il  testo del  quarto comma  dell'art. 36
          del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente decreto:
            "L'imposta   si   applica   in  ogni caso  separatamente,
          secondo  le rispettive  disposizioni e  con riferimento  al
          volume  di affari  di ciascuna di esse,   per le  attivita'
          di commercio al  minuto di cui al terzo comma dell'art. 24,
          comprese    le  attivita'  ad esse accessorie e quelle  non
          rientranti  nell'attivita' propria   dell'impresa,  nonche'
          per  le  attivita'   di cui all'art. 34, fermo restando  il
          disposto dei commi  secondo e  terzo dello  stesso articolo
          e per  quelle di  cui all'articolo 74,  sesto comma,    per
          le    quali  la    detrazione  prevista  dall'art. 19   sia
          applicata forfettariamente  e per quelle di  cui al comma 5
          dell'articolo 74-quater".