Art. 2.
                         Soggetti d'imposta
  1.  L'articolo  2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  2  (Soggetti d'imposta). - 1. E' soggetto d'imposta chiunque
organizza  gli  intrattenimenti  e  le  altre  attivita'  di cui alla
tariffa allegata al presente decreto ovvero esercita case da gioco.
  2.  Nei  casi  in cui l'esercizio di case da gioco e' riservato per
legge  ad  un ente pubblico, questi e' soggetto d'imposta anche se ne
delega ad altri la gestione.".