Art. 2. Soggetti d'imposta 1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Soggetti d'imposta). - 1. E' soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attivita' di cui alla tariffa allegata al presente decreto ovvero esercita case da gioco. 2. Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco e' riservato per legge ad un ente pubblico, questi e' soggetto d'imposta anche se ne delega ad altri la gestione.".