Art. 21. Norma di copertura a norma dell'articolo 1 comma 1, lettera o), della legge di delega 1. Nei concorsi pronostici il cui esercizio e' riservato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la quota destinata allo stesso ente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 555, e' determinata nella misura del 23 per cento. 2. Per i concorsi pronostici indicati nel comma 1, l'aliquota dell'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e' fissata nella misura del 29 per cento della base imponibile. 3. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, e' abrogato.
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555 (Disposizioni in materia di interventi finanziari per i settori dello spettacolo), come modificato dal presente decreto: "Art. 3. - 1. (Abrogato). 2. L'aliquota da versare dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'Istituto per il credito sportivo, fissata nel 3 per cento dall'art. 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, e' ridotta al 2 per cento. 3. Restano ferme l'aliquota da destinare al fondo premi stabilita nel 38 per cento dall'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, nonche' quella dell'1 per cento spettante all'Istituto per il credito sportivo ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. 4. La quota di spettanza del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) resta determinata nel 32,20 per cento, riducendosi al 7 per cento la quota da accantonarsi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) stesso per le spese organizzative della gestione Totocalcio". - Il titolo della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e' menzionato nelle note alle premesse.