Art. 21.
             Norma di copertura a norma dell'articolo 1
             comma 1, lettera o), della legge di delega
  1.  Nei  concorsi  pronostici  il  cui  esercizio  e'  riservato al
Comitato  olimpico nazionale italiano (CONI), la quota destinata allo
stesso  ente,  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  4, della legge 29
dicembre 1988, n. 555, e' determinata nella misura del 23 per cento.
  2.  Per  i  concorsi  pronostici  indicati  nel comma 1, l'aliquota
dell'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e'
fissata nella misura del 29 per cento della base imponibile.
  3. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555,
e' abrogato.
 
           Note all'art. 21:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.    3  della legge 29
          dicembre 1988,  n.    555  (Disposizioni  in    materia  di
          interventi  finanziari    per  i settori dello spettacolo),
          come modificato dal presente decreto:
            "Art. 3. - 1. (Abrogato).
            2.  L'aliquota    da  versare  dal  Comitato     olimpico
          nazionale  italiano  (CONI)  all'Istituto  per  il  credito
          sportivo, fissata nel 3 per cento dall'art. 1  della  legge
          18 febbraio 1983,  n. 50, e' ridotta al 2 per cento.
            3. Restano ferme  l'aliquota da destinare al  fondo premi
          stabilita  nel  38  per  cento dall'art. 2   della legge 29
          settembre 1965, n. 1117, nonche' quella  dell'1  per  cento
          spettante  all'Istituto  per  il  credito sportivo ai sensi
          dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.
            4.  La  quota    di  spettanza  del  Comitato    olimpico
          nazionale italiano (CONI) resta  determinata nel 32,20  per
          cento,  riducendosi  al    7  per  cento    la   quota   da
          accantonarsi dal  Comitato   olimpico   nazionale  italiano
          (CONI) stesso  per  le spese  organizzative della  gestione
          Totocalcio".
            -  Il  titolo della legge 22  dicembre 1951, n. 1379,  e'
          menzionato nelle note alle premesse.