Art. 22. Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente decreto, ad esclusione di quelle recate dall'articolo 11, comma 2, si applicano dal 1 gennaio 2000 e con la medesima decorrenza sono abrogati gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 23, 24, 25, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. 2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituita da quella di cui all'allegato A al presente decreto. 3. I richiami all'imposta sugli spettacoli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, contenuti in altre norme debbono intendersi riferiti all'imposta sugli intrattenimenti disciplinata dal presente decreto legislativo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 febbraio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Nota all'art. 22: - Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972, vedi in nota all'art. 11.