Art. 22.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  Le  disposizioni  del presente decreto, ad esclusione di quelle
recate  dall'articolo  11, comma 2, si applicano dal 1 gennaio 2000 e
con  la  medesima  decorrenza sono abrogati gli articoli 7, 8, 9, 10,
11,  12,  13,  21,  23,  24,  25,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
  2.  Con  la  medesima  decorrenza  di  cui  al  comma 1, la tariffa
allegata  al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  640,  e'  sostituita  da quella di cui all'allegato A al presente
decreto.
  3.  I  richiami all'imposta sugli spettacoli, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 640, contenuti in
altre   norme   debbono   intendersi   riferiti   all'imposta   sugli
intrattenimenti disciplinata dal presente decreto legislativo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 26 febbraio 1999
                              SCALFARO
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Visco, Ministro delle finanze
                                   Ciampi, Ministro del tesoro, del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
                                   Melandri, Ministro per i beni e le
                                  attivita' culturali
                                   Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
           Nota all'art. 22:
            -    Per  il   titolo del   decreto del  Presidente della
          Repubblica n.  640/1972, vedi in nota all'art. 11.