Art. 3.
                           Base imponibile
  1.  L'articolo  3  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  3  (Base  imponibile). - 1. La base imponibile e' costituita
dall'importo  dei  singoli titoli di accesso di cui agli articoli 6 e
6-bis, venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto o
dal  prezzo  comunque  corrisposto  per  assistere o partecipare agli
intrattenimenti  ed  alle  altre attivita' elencati nella tariffa, al
netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.
  2. Costituiscono altresi' base imponibile:
  a)  gli  aumenti  apportati  ai prezzi delle consumazioni o servizi
offerti al pubblico;
  b)  i  corrispettivi  delle cessioni e delle prestazioni di servizi
accessori, obbligatoriamente imposte;
  c)   l'ammontare  degli  abbonamenti,  dei  proventi  derivanti  da
sponsorizzazione   e   cessione   dei  diritti  radiotelevisivi,  dei
contributi   da  chiunque  erogati,  nonche'  il  controvalore  delle
dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso
all'utilizzazione  ed  alla  organizzazione  degli  intrattenimenti e
delle altre attivita'.
  3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attivita' di cui al comma
1  siano  organizzati  da  enti, societa' o associazioni per i propri
soci, l'imposta si applica:
  a)  sull'intero  ammontare  delle  quote  o  contributi associativi
corrisposti,  se  l'ente abbia come unico scopo quello di organizzare
tali intrattenimenti ed attivita';
  b)  sulla  parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti,
riferibile  all'attivita' soggetta all'imposta, qualora l'ente svolga
anche altre attivita';
  c)  sul  prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle
somme  o  valori corrisposti per le voci di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 2.
  4.   Per  le  case  da  gioco  la  base  imponibile  e'  costituita
giornalmente dalla differenza attivita' fra le somme introitate per i
giochi  e  quelle  pagate  ai giocatori per le vincite e da qualsiasi
altro introito connesso all'esercizio del gioco.
  5.  Sono  escluse  dal  computo  dell'ammontare imponibile le somme
dovute   a   titolo   di   rivalsa  obbligatoria  dell'imposta  sugli
intrattenimenti  e di quanto e' dovuto agli enti pubblici concedenti,
a cui e' riservato per legge l'esercizio delle case da gioco.".