Art. 5.
                      Finalita' di beneficenza
  1.  L'articolo  5  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 5 (Finalita' di beneficenza). - 1. In caso di intrattenimenti
ed  altre  attivita' i cui introiti sono destinati a enti pubblici ed
organizzazioni  non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo
10  del  decreto  legislativo  4  dicembre  1997,  n. 460, per essere
utilizzati  a fini di beneficenza, la base imponibile relativa a tali
introiti, e' ridotta del 50 per cento. Tale riduzione e' riconosciuta
purche'  gli  intrattenimenti,  a tal fine organizzati da un medesimo
soggetto,  non  superino  nel  corso  dell'anno  dodici  giornate  di
attivita'.
  2.  I  fondi  raccolti,  dedotte  le spese e comunque in misura non
inferiore  ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono
essere destinati all'ente beneficiario.
  3.  L'agevolazione spetta a condizione che l'organizzatore presenti
preventivamente  la  dichiarazione prevista all'ufficio accertatore e
rediga  un  apposito  rendiconto  dal quale risultino le entrate e le
spese  relative  a  ciascuna iniziativa, tenuto e conservato ai sensi
dell'articolo  22  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
  4.  Se  la  manifestazione di beneficenza viene organizzata da enti
pubblici,  l'imposta non e' dovuta, purche' siano rispettate tutte le
condizioni indicate nei commi da 1 a 3.
  5.  Restano  ferme le disposizioni agevolative previste dal decreto
legislativo   4   dicembre   1997,   n.  460,  per  le  attivita'  di
intrattenimento  di  cui  alla  tariffa  allegata al presente decreto
svolte  in  concomitanza  di  celebrazioni,  ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione  alle  condizioni  e nel rispetto degli adempimenti
ivi previsti.".
 
           Note all'art. 5:
            - Il decreto  legislativo 4 dicembre 1997, n.  460, reca:
          "Riordino  della   disciplina   tributaria  degli  enti non
          commerciali   e   delle organizzazioni non    lucrative  di
          utilita'  sociale",    ed  e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta  Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998.
          Successivamente,  e'  stato      modificato   dal   decreto
          legislativo  4  dicembre  1997,  n.  422,  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1998, n. 298. Si  riporta  il
          testo dell'art. 10:
            "Art.  10  (Organizzazioni    non  lucrative  di utilita'
          sociale). - 1.  Sono   organizzazioni non   lucrative    di
          utilita'  sociale (ONLUS)  le associazioni, i  comitati, le
          fondazioni, le societa'  cooperative e gli  altri  enti  di
          carattere  privato,  con  o  senza  personalita' giuridica,
          i cui  statuti o  atti costitutivi,  redatti nella    forma
          dell'atto      pubblico   o    della   scrittura    privata
          autenticata   o registrata, prevedono espressamente:
            a)  lo  sviluppo  di attivita' in uno o piu' dei seguenti
          settori:
            1) assistenza sociale e sociosanitaria;
            2) assistenza sanitaria;
            3) beneficenza;
            4) istruzione;
            5) formazione;
            6) sport dilettantistico;
            7)  tutela,  promozione  e valorizzazione   delle    cose
          d'interesse  artistico  e    storico  di cui   alla legge 1
          giugno 1939, n.  1089, ivi comprese le    biblioteche  e  i
          beni di  cui al decreto  del Presidente della Repubblica 30
          settembre 1963, n. 1409;
            8)    tutela    e    valorizzazione    della  natura    e
          dell'ambiente,  con esclusione  dell'attivita',  esercitata
          abitualmente,    di  raccolta    e  riciclaggio dei rifiuti
          urbani, speciali e  pericolosi  di  cui  all'art.    7  del
          decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
            9) promozione della cultura e dell'arte;
           10) tutela dei diritti civili;
           11)    ricerca  scientifica    di  particolare   interesse
          sociale  svolta direttamente da  fondazioni ovvero  da esse
          affidata    ad  universita',  enti  di  ricerca  ed   altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in ambiti   e
          secondo modalita'  da  definire  con apposito   regolamento
          governativo  emanato  ai  sensi dell'art. 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400;
            b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta'
          sociale;
            c) il  divieto di svolgere  attivita' diverse da   quelle
          menzionate  alla  lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
          direttamente connesse;
            d)   il  divieto    di  distribuire,    anche  in    modo
          indiretto,    utili  e  avanzi  di  gestione nonche' fondi,
          riserve o capitale durante la vita  dell'organizzazione,  a
          meno  che    la destinazione o   la distribuzione non siano
          imposte per  legge o  siano effettuate  a favore  di  altre
          ONLUS  che  per  legge,  statuto  o regolamento fanno parte
          della medesima ed unitaria struttura;
            e) l'obbligo di impiegare  gli  utili  o  gli  avanzi  di
          gestione   per   la   realizzazione     delle     attivita'
          istituzionali   e    di    quelle  ad    esse  direttamente
          connesse;
            f)      l'obbligo   di      devolvere   il     patrimonio
          dell'organizzazione,   in  caso  di  suo  scioglimento  per
          qualunque  causa, ad altre organizzazioni non  lucrative di
          utilita' sociale  o a  fini di  pubblica utilita',  sentito
          l'organismo  di  controllo  di   cui all'art. 3, comma 190,
          della legge 23   dicembre 1996,  n.    662,  salvo  diversa
          destinazione imposta dalla legge;
            g)   l'obbligo  di  redigere  il  bilancio  o  rendiconto
          annuale;
            h) disciplina  uniforme del rapporto associativo  e delle
          modalita' associative volte  a garantire l'effettivita' del
          rapporto    medesimo,    escludendo   espressamente      la
          temporaneita' della  partecipazione alla vita   associativa
          e  prevedendo  per gli  associati  o  partecipanti maggiori
          d'eta'  il   diritto  di  voto  per   l'approvazione  e  le
          modificazioni  dello  statuto   e dei regolamenti e per  la
          nomina degli organi direttivi dell'associazione;
            i) l'uso, nella denominazione ed  in  qualsivoglia  segno
          distintivo  o  comunicazione   rivolta al   pubblico, della
          locuzione  "organizzazione  non   lucrativa   di   utilita'
          sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
            2.    Si intende   che   vengono perseguite  finalita' di
          solidarieta' sociale  quando le  cessioni dei  beni   e  le
          prestazioni   di     servizi  relative    alle    attivita'
          statutarie    nei    settori    dell'assistenza  sanitaria,
          dell'istruzione,      della   formazione,     dello   sport
          dilettantistico,  della     promozione  della   cultura   e
          dell'arte  e  della tutela   dei diritti  civili  non  sono
          rese  nei  confronti di   soci, associati  o  partecipanti,
          nonche'   degli altri soggetti indicati alla lettera a) del
          comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
            a)  persone   svantaggiate  in   ragione  di   condizioni
          fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
            b)  componenti  collettivita'    estere,    limitatamente
          agli  aiuti umanitari.
            3.    Le finalita'  di  solidarieta'  sociale s'intendono
          realizzate anche   quando  tra    i    beneficiari    delle
          attivita'      statutarie  dell'organizzazione  vi  siano i
          propri soci, associati o partecipanti o gli altri  soggetti
          indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano
          nelle  condizioni di svantaggio  di cui alla lettera a) del
          comma 2.
            4.  A prescindere  dalle condizioni  previste ai  commi 2
          e 3,   si considerano comunque inerenti  a    finalita'  di
          solidarieta'    sociale   le   attivita'         statutarie
          istituzionali   svolte    nei  settori    della  assistenza
          sociale  e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela,
          promozione  e   valorizzazione   delle   cose   d'interesse
          artistico  e storico di  cui alla legge  1 giugno 1939,  n.
          1089, ivi  comprese le biblioteche  e  i  beni  di  cui  al
          decreto    del   Presidente   della Repubblica 30 settembre
          1963,  n.    1409,  della  tutela  e  valorizzazione  della
          natura      e        dell'ambiente       con     esclusione
          dell'attivita', esercitata  abitualmente,  di  raccolta   e
          riciclaggio   dei  rifiuti urbani,  speciali  e  pericolosi
          di   cui  all'art.  7  del  decreto legislativo  5 febbraio
          1997,  n. 22,  della   ricerca scientifica   e  particolare
          interesse   sociale   svolta   direttamente  da  fondazioni
          ovvero  da esse  affidate ad  universita', enti  di ricerca
          ed altre fondazioni  che  la  svolgono   direttamente,   in
          ambiti    e    secondo  modalita'  da definire con apposito
          regolamento governativo emanato  ai  sensi  dell'art.    17
          delal legge  23 agosto  1988, n. 400,  nonche' le attivita'
          di promozione  della cultura e dell'arte per  le quali sono
          riconosciuti      apporti      economici      da      parte
          dell'amministrazione centrale dello Stato.
            5. Si    considerano  direttamente  connesse  a    quelle
          istituzionali   le   attivita'   statutarie  di  assistenza
          sanitaria, istruzione, formazione,  sport  dilettantistico,
          promozione  della  cultura e dell'arte e tutela dei diritti
          civili, di cui ai  numeri 2), 4),  5), 6), 9) e    10)  del
          comma  1, lettera   a), svolte in assenza delle  condizioni
          previste ai commi 2  e 3,  nonche' le  attivita' accessorie
          per natura   a quelle  statutarie    istituzionali,      in
          quanto    integrative    delle   stesse.  L'esercizio delle
          attivita' connesse   e' consentito  a  condizione  che,  in
          ciascun  esercizio   e nell'ambito di ciascuno  dei settori
          elencati alla lettera a) del comma 1,  le stesse non  siano
          prevalenti  rispetto  a  quelle  istituzionali    e  che  i
          relativi proventi non  superino il 66 per cento delle spese
          complessive dell'organizzazione.
            6. Si considerano  in ogni caso  distribuzione  indiretta
          di utili o di avanzi di gestione:
            a)  le  cessioni di  beni  e  le  prestazioni  di servizi
          a    soci, associati   o partecipanti,   ai   fondatori, ai
          componenti gli  organi amministrativi  e  di controllo,   a
          coloro      che   a      qualsiasi     titolo  operino  per
          l'organizzazione o  ne facciano   parte, ai   soggetti  che
          effettuano     erogazioni     liberali     a         favore
          dell'organizzazione, ai loro parenti  entro il  terzo grado
          ed ai  loro affini  entro il  secondo grado,  nonche'  alle
          societa'      da   questi   direttamente  o  indirettamente
          controllate o   collegate, effettuate a  condizioni    piu'
          favorevoli  in ragione   della  loro  qualita'.  Sono fatti
          salvi,  nel  caso  delle attivita' svolte nei   settori  di
          cui  ai  numeri  7)    e 8) della lettera a) del comma 1, i
          vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed   ai
          soggetti    che   effettuano erogazioni   liberali,  ed  ai
          loro familiari, aventi significato puramente   onorifico  e
          valore economico modico;
            b)  l'acquisto  di  beni o servizi per corrispettivi che,
          senza valide ragioni economiche, siano  superiori  al  loro
          valore normale;
            c)   la   corresponsione      ai  componenti  gli  organi
          amministrativi e di controllo  di  emolumenti   individuali
          annui    superiori   al   compenso massimo   previsto   dal
          decreto   del   Presidente   della Repubblica   10  ottobre
          1994,    n. 645, e   dal decreto-legge  21 giugno 1995,  n.
          239, convertito  dalla  legge   3  agosto  1995,  n.   336,
          e  successive modificazioni  e    integrazioni,   per    il
          presidente      del   collegio sindacale delle societa' per
          azioni;
            d)  la  corresponsione a  soggetti  diversi  dalle banche
          e   dagli intermediari   finanziari      autorizzati,    di
          interessi      passivi,   in dipendenza di prestiti di ogni
          specie,  superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
            e) la  corresponsione ai lavoratori dipendenti  di salari
          superiori  del 20 per cento rispetto  a quelli previsti dai
          contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
            7.  Le disposizioni  di cui  alla  lettera h)  del  comma
          1  non  si applicano alle fondazioni, e quelle di  cui alle
          lettere h) ed i) del medesimo  comma  1 non  si   applicano
          agli  enti   riconosciuti  dalle confessioni  religiose con
          le  quali lo  Stato  ha stipulato  patti, accordi o intese.
            8. Sono  in ogni  caso considerati ONLUS,   nel  rispetto
          della  loro  struttura  e    delle  loro  finalita',    gli
          organismi di  volontariato di cui  alla  legge  11   agosto
          1991,  n.   266,   iscritti  nei  registri istituiti  dalle
          regioni   e dalle   province autonome   di  Trento    e  di
          Bolzano,   le organizzazioni  non governative  riconosciute
          idonee  ai sensi della legge  26 febbraio 1987,  n.  49,  e
          le  cooperative  sociali di cui alla legge 8 novembre 1991,
          n.  381,  nonche'  i  consorzi  di  cui  all'art.  8  della
          predetta legge n. 381 del 1991  che abbiano la base sociale
          formata    per il cento  per cento da cooperative  sociali.
          Son fatte salve le  previsioni di maggior favore   relative
          agli  organismi  di   volontariato,    alle  organizzazioni
          non  governative    e   alle cooperative  sociali  di  cui,
          rispettivamente,  alle  citate leggi n. 266 del 1991, n. 49
          del 1987 e n. 381 del 1991.
            9. Gli enti ecclesiastici delle    confessioni  religiose
          con  le  quali  lo  Stato   ha stipulato patti, accordi   o
          intese e le  associazioni di promozione sociale  ricomprese
          tra  gli  enti  di  cui   all'art. 3, comma 6, lettera e) ,
          della legge 25   agosto 1991,  n.  287,  le  cui  finalita'
          assistenziali      siano  riconosciute     dal    Ministero
          dell'interno,   sono considerati     ONLUS    limitatamente
          all'esercizio    delle    attivita' elencate  alla  lettera
          a)  del  comma 1;  fatta  eccezione  per   la  prescrizione
          di  cui    alla lettera c) del comma 1,  agli stessi enti e
          associazioni   si    applicano    le  disposizioni    anche
          agevolative    del presente decreto,  a condizione che  per
          tali attivita'  siano tenute separatamente    le  scritture
          contabili  previste    all'art.  20-bis    del  decreto del
          Presidente della Repubblica  29 settembre 1973,    n.  600,
          introdotto dall'art. 25, comma 1.
            10.  Non    si considerano in   ogni caso  ONLUS gli enti
          pubblici, le societa'  commerciali   diverse  da     quelle
          coopertive,     gli   enti conferenti di cui  alla legge 30
          luglio  1990, n. 218, i   partiti e i  movimenti  politici,
          le  organizzazioni sindacali, le  associazioni di datori di
          lavoro e le associazioni di categoria".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  22  del  D.P.R.  29
          settembre  1973, n.  600 (Disposizioni comuni in materia di
          accertamento delle imposte sui redditi):
            "Art.   22 (Tenuta   e   conservazione delle    scritture
          contabili).    -  Fermo   restando   quanto stabilito   dal
          codice  civile per  il  libro giornale e per il libro degli
          inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri  da
          esse   prescritti,   le   scritture  contabili  di  cui  ai
          precedenti  articoli    ad  eccezione     delle   scritture
          ausiliarie   di cui alla  lettera  c)  e  alla  lettera  d)
          dell'art.   14   e   dei   conti individuali   di cui    al
          secondo comma  dell'art.  21, devono  essere tenute a norma
          dell'art.  2219  e    numerate  e bollate a norma dell'art.
          2215  del codice  stesso,  in esenzione   dai tributi    di
          bollo  e    di concessioni governative. La numerazione e la
          bollatura possono essere eseguite  anche dagli  uffici  del
          registro.  Le registrazioni  nelle scritture   cronologiche
          e  nelle  scritture  ausiliarie di  magazzino devono essere
          eseguite non oltre sessanta giorni.
            Le   scritture  contabili  obbligatorie    ai  sensi  del
          presente decreto, di  altre leggi  tributarie, del   codice
          civile    o  di   leggi speciali devono  essere  conservate
          fino  a quando   non   siano   definiti   gli  accertamenti
          relativi    al   corrispondente periodo   d'imposta,  anche
          oltre  il termine  stabilito dall'art.   2220 del    codice
          civile    o  da altre leggi  tributarie, salvo il  disposto
          dell'art. 2457  del detto codice.  Gli  eventuali  supporti
          meccanografici,  elettronici  e  similari  devono    essere
          conservati  fino a   quando   i dati   contabili in    essi
          contenuti    non  siano   stampati sui   libri e   registri
          previsti  dalle vigenti disposizioni di legge.  L'autorita'
          adita  in  sede  contenziosa  puo'  limitare  l'obbligo  di
          conservazione  alle  scritture rilevanti per la risoluzione
          della controversia in corso.
            Fino allo stesso   termine di cui al  precedente    comma
          devono  essere  conservati    ordinatamente,  per   ciascun
          affare,  gli originali  delle lettere, dei    telegrammi  e
          delle    fatture  riceventi e le  copie delle lettere e dei
          telegrammi spediti e delle fatture emesse.
            Con decreti del Ministro per le finanze  potranno  essere
          determinate  modalita'   semplificative   per  la    tenuta
          del  registro  dei  beni ammortizzabili  e   del   registro
          riepilogativo    di    magazzino,   in considerazione delle
          caratteristiche dei vari settori di attivita'".