Art. 6.
              Titoli di accesso per gli intrattenimenti
e le altre attivita' soggette ad imposta
  1.  L'articolo  6  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  6  (Titoli  di  accesso  per  gli intrattenimenti e le altre
attivita'  soggette  ad  imposta).  -  1.  Gli  esercenti e gli altri
soggetti   d'imposta   hanno   l'obbligo   di  consegnare  a  ciascun
partecipante  o  spettatore,  all'atto  del  pagamento del prezzo, un
titolo di accesso rilasciato mediante misuratori fiscali, conformi al
modello  approvato  dal  Ministero  delle  finanze,  ovvero  mediante
biglietterie  automatizzate  gia'  in servizio, purche' conformi alle
caratteristiche  degli  apparecchi  misuratori fiscali previsti dalla
legge 26 gennaio 1983, n. 18.
  2.   Il   Ministero   delle   finanze,   con  proprio  decreto,  in
considerazione  di  particolari  condizioni dell'intrattenimento puo'
autorizzare  l'uso  di  speciali apparecchiature di distribuzione dei
titoli  di  accesso  aventi  anche  caratteristiche diverse da quelle
previste  dal  comma  1.  La  richiesta  puo'  essere  inoltrata  dai
produttori  delle  apparecchiature  o  dai  titolari  dei locali dove
debbono essere installate.
  3.  I  titoli  di  accesso  possono  essere emessi mediante sistemi
elettronici  centralizzati gestiti anche da terzi; il Ministero delle
finanze  con  proprio decreto stabilisce i criteri e le modalita' per
l'applicazione dell'imposta relativamente ai titoli di accesso emessi
mediante  sistemi  elettronici  centralizzati, nonche' per i relativi
controlli.".
 
           Nota all'art. 6:
            -  La legge  26 gennaio  1983, n.  18, reca:  "Obbligo da
          parte  di  determinate    categorie      di    contribuenti
          dell'imposta   sul  valore aggiunto   di   rilasciare   uno
          scontrino   fiscale     mediante     l'uso     di  speciali
          registratori  di cassa"  ed  e'  pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 29 del 31 gennaio 1983.