IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  volte ad incentivare la ripresa degli investimenti ed a
favorire lo sviluppo di iniziative produttive, nonche' a rifinanziare
il  Fondo  per  l'occupazione,  al  fine  di  consentire  l'immediata
attivazione  di  interventi  nel  settore  dell'occupazione  e  della
formazione continua;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
emanare  disposizioni  per  l'immediato  avvio  delle  procedure  per
l'affidamento  in  concessione dei lavori relativi a rilevanti tratte
autostradali,  al  fine di conseguire benefici in termini di rilancio
dell'economia e dell'occupazione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 marzo 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  delle  finanze,  del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale  e  del  Ministro  dei  lavori  pubblici,  di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
          Incentivi per i nuovi investimenti delle imprese

  1. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto  e  per  il successivo, il reddito complessivo
netto  dichiarato  dalle  societa'  e dagli enti commerciali indicati
nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, e' assoggettabile all'imposta
sul  reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento
per   la   parte  corrispondente  al  minore  tra  l'ammontare  degli
investimenti  in  beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68
del  citato  testo  unico,  anche  mediante  contratti  di  locazione
finanziaria,   effettuati   negli   stessi   periodi   e  quello  dei
conferimenti  in  denaro,  nonche'  degli  accantonamenti  di utili a
riserva  eseguiti  nei  periodi  medesimi. Per le societa' e gli enti
commerciali  di  cui  al  citato articolo 87, comma 1, lettera d), le
disposizioni  del  presente  comma  si  applicano  relativamente alle
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
  2. Agli effetti del comma 1:
  a)  gli  investimenti  devono riguardare beni destinati a strutture
situate  nel  territorio  dello  Stato e rilevano, in ciascun periodo
d'imposta,  per  la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli
ammortamenti  dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le
cessioni,  le  dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui
all'articolo  121-bis,  comma  1,  lettera  a), numero 1), del citato
testo  unico  n.  917  del  1986,  tranne  quelli destinati ad essere
utilizzati   esclusivamente   come  beni  strumentali  nell'attivita'
propria  dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e quelli relativi ai
beni immobili diversi dagli impianti;
  b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva vanno
computati,  in  ciascun periodo d'imposta, secondo i criteri previsti
dall'articolo  1,  commi  4  e 5, del decreto legislativo 18 dicembre
1997,  n.  466, e rilevano per la parte eccedente i decrementi di cui
al  citato comma 5 verificatisi nel medesimo periodo; per le societa'
e gli enti commerciali di cui al citato articolo 87, comma 1, lettera
d),  del  testo unico n. 917 del 1986, si assumono gli incrementi del
fondo  di dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato.
  3.  Ai  fini  della  determinazione dell'aliquota media di cui agli
articoli  1,  comma  3,  e  6,  comma  1,  del decreto legislativo 18
dicembre  1997,  n.  466, non si tiene conto del reddito assoggettato
alla disciplina del presente articolo e della relativa imposta. Detto
reddito   rileva,   tuttavia,   agli   effetti  della  determinazione
dell'ammontare  delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del
testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, secondo i
criteri  previsti  per  i  proventi  di cui al numero 1) del predetto
comma;  a  tale  fine  si  considera come provento non assoggettato a
tassazione la quota pari al 48,65 per cento di detto reddito.
  4.  Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili, anche ai fini
dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa
dichiarato  dagli  imprenditori  individuali e dalle societa' in nome
collettivo  e  in  accomandita  semplice  in  regime  di contabilita'
ordinaria.  Se  i  predetti  soggetti  sono in regime di contabilita'
semplificata,  le  disposizioni  stesse  si applicano con riferimento
esclusivamente all'ammontare degli investimenti indicati nei predetti
commi 1 e 2, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori
a   quelli   derivanti   dall'applicazione   dei   parametri  di  cui
all'articolo  3,  comma  184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o
degli  studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto -legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore di appartenenza.
  5.   Per   i  periodi  d'imposta  di  cui  al  comma  1,  l'acconto
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche e dell'imposta sul
reddito   delle   persone  giuridiche  e'  calcolato,  in  base  alle
disposizioni   della  legge  23  marzo  1977,  n.  97,  e  successive
modificazioni,  assumendo, come imposta del periodo precedente e come
imposta  del  periodo per il quale e' dovuto l'acconto, quella che si
sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 1 a 4.
  6.  All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da
1  a  5,  valutato  complessivamente  in  2.000  miliardi di lire per
ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari
alla  meta'  mediante  utilizzo  delle proiezioni per i medesimi anni
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
delle  finanze.  La  copertura  dei  rimanenti 1.000 miliardi di lire
nell'anno  2000  e  1.000  miliardi di lire nell'anno 2001 e' rimessa
alla   legge   finanziaria   per  il  triennio  2000-2002,  ai  sensi
dell'articolo  11,  commi  3,  lettera  a), e 5, della legge 5 agosto
1978,  n.  468, e successive modificazioni e integrazioni; in assenza
di tale previsione nell'indicata legge finanziaria, l'aliquota di cui
al comma 1 e' rideterminata nella misura del 28 per cento.