Art. 2. Integrazione del Fondo per l'occupazione e interventi in materia di formazione continua 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di lire 670 miliardi per l'anno 1999, di lire 290 miliardi per l'anno 2000 e di lire 210 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Nell'ambito delle disponibilita' del predetto Fondo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' destinare una quota fino a lire 250 miliardi per l'anno 1999, agli interventi di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 2. In attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e' stabilita, a decorrere dall'anno 1999, in lire 200 miliardi la quota di gettito dei contributi di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinata agli interventi di cui al medesimo articolo 17, comma 1, lettera d). Conseguentemente, per assicurare la continuita' degli interventi di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, e' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 870 miliardi per l'anno 1999, a lire 490 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 410 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999 - 2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.