Art. 4.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 12 marzo 1999
                              SCALFARO
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Visco, Ministro delle finanze
                                   Bassolino, Ministro del lavoro e
                                  della previdenza sociale
 Micheli, Ministro dei lavori pubblici
  Ciampi,  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto