Art. 2.
          Domanda di contributo e presentazione del progetto
  1.  La  domanda  di  ammissione  al  contributo  e'  presentata  al
Ministero  - Direzione  generale  per la  promozione  degli scambi  e
l'internazionalizzazione delle imprese.
  2. La  domanda deve essere  presentata, a pena  di irricevibilita',
entro  il 30  settembre dell'anno  precedente a  quello in  cui viene
attuato il programma.
  3. Alla domanda e' allegato  il programma delle azioni promozionali
verso l'estero.  Il programma si  articola in progetti,  ciascuno dei
quali e' descritto analiticamente in modo da illustrare:
    a) le singole iniziative;
    b) gli obiettivi da conseguire con il progetto;
    c) il ruolo di eventuali soggetti partecipanti;
    d) il costo del progetto;
    e) le imprese destinatarie dell'azione;
    f) l'apporto di risorse da parte di terzi.
  4.   Il  programma   di  cui   al   comma  3   reca,  inoltre,   la
predeterminazione  degli indicatori  e degli  standards da  applicare
consuntivamente  per  misurare la  qualita'  delle  iniziative e,  in
particolare,   i   risultati   raggiunti,  nonche'   la   descrizione
dell'attivita' destinata a ciascun settore merceologico.
  5. Il Ministero approva  i progetti dell'attivita' verificandone la
validita'  tecnicoeconomica   e  tenendo   anche  conto   della  loro
corrispondenza alle  direttive per l'attivita'  promozionale, emanate
dal Ministero stesso.