Art. 2. Domanda di contributo e presentazione del progetto 1. La domanda di ammissione al contributo e' presentata al Ministero - Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese. 2. La domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilita', entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui viene attuato il programma. 3. Alla domanda e' allegato il programma delle azioni promozionali verso l'estero. Il programma si articola in progetti, ciascuno dei quali e' descritto analiticamente in modo da illustrare: a) le singole iniziative; b) gli obiettivi da conseguire con il progetto; c) il ruolo di eventuali soggetti partecipanti; d) il costo del progetto; e) le imprese destinatarie dell'azione; f) l'apporto di risorse da parte di terzi. 4. Il programma di cui al comma 3 reca, inoltre, la predeterminazione degli indicatori e degli standards da applicare consuntivamente per misurare la qualita' delle iniziative e, in particolare, i risultati raggiunti, nonche' la descrizione dell'attivita' destinata a ciascun settore merceologico. 5. Il Ministero approva i progetti dell'attivita' verificandone la validita' tecnicoeconomica e tenendo anche conto della loro corrispondenza alle direttive per l'attivita' promozionale, emanate dal Ministero stesso.