Art. 3.
                   Relazione sull'attivita' svolta
  1. Entro  tre mesi  dalla esecuzione  del programma  il richiedente
invia al Ministero  la relazione sulla esecuzione del  programma e la
documentazione relativa alle spese sostenute.
  2.  La  relazione sull'esecuzione  del  programma  di attivita'  si
compone  di   schede  informative  concernenti  i   singoli  progetti
realizzati. In ciascuna scheda sono illustrati analiticamente:
  a) le azioni svolte nell'eseguire ogni singolo progetto;
  b)   i   risultati  raggiunti   a   fronte   degli  obiettivi   con
l'autovalutazione  degli indicatori  di  risultato  e dei  rispettivi
standard;
  c) i costi sostenuti nell'esecuzione di ogni singolo progetto;
    d) l'attivita' svolta per settore merceologico.