Art. 5. Verifiche e controlli 1. Il Ministero, durante la esecuzione del programma, puo' chiedere relazioni ai soggetti richiedenti il contributo. Nell'ambito della predetta attivita' di controllo, il Ministero puo' disporre in qualsiasi momento, anche successivamente alla erogazione del contributo, ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicita' delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonche' l'attivita' degli eventuali soggetti esterni coinvolti.