Art. 5.
                        Verifiche e controlli
  1. Il Ministero, durante la esecuzione del programma, puo' chiedere
relazioni ai  soggetti richiedenti  il contributo.  Nell'ambito della
predetta  attivita'  di  controllo,  il Ministero  puo'  disporre  in
qualsiasi   momento,  anche   successivamente  alla   erogazione  del
contributo, ispezioni,  anche a  campione, sui  programmi e  le spese
oggetto  di  intervento,  allo  scopo   di  verificare  lo  stato  di
attuazione, il rispetto degli  obblighi previsti dal provvedimento di
concessione  e  la  veridicita' delle  dichiarazioni  e  informazioni
prodotte  dal  beneficiario,   nonche'  l'attivita'  degli  eventuali
soggetti esterni coinvolti.