Art. 2. 1. Il consorzio, nei limiti della disciplina della pesca vigente in materia, propone al Ministero per le politiche agricole misure tecniche concernenti: a) i quantitativi massimi pescabili da ciascuna impresa; b) l'uso degli attrezzi consentiti; c) i periodi di tempo per lo svolgimento di detta attivita'; d) modificazioni ai punti di sbarco autorizzati; e) costituzione di aree di ripopolamento; f) criteri per l'assegnazione, a partire dal 1 gennaio 2009, di nuove autorizzazioni e per l'assegnazione delle autorizzazioni comunque disponibili, nonche' per la riduzione delle autorizzazioni in eccesso rispetto alle risorse biologiche disponibili; g) le altre misure ritenute idonee ad assicurare la gestione razionale delle risorse. 2. Il consorzio, nei limiti previsti dalla vigente disciplina in materia, comunica alla capitaneria di porto competente per territorio le violazioni accertate e propone le sanzioni per i soci che abbiano violato le norme in materia. 3. Il consorzio propone le misure di gestione di cui al comma 1 al direttore generale della pesca e dell'acquacoltura, che, per quanto riguarda quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g), le emana entro sette giorni dal ricevimento; limitatamente alle misure previste dalla lettera g), ove ritenga necessario approfondire la proposta, il direttore acquisisce il parere del Comitato nazionale di cui all'articolo 3 della legge n. 41/1982. Le misure tecniche diventano esecutive nei confronti di tutti i soggetti abilitati alla pesca dei molluschi bivalvi nell'area di competenza del consorzio dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. AI fine di garantire la gestione razionale delle risorse anche a mezzo del monitoraggio della relativa attivita', il consorzio puo' prevedere che le misure previste dal comma 1 si applichino solo nei confronti degli aderenti al consorzio medesimo.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n. 41/1982, citata nelle premesse del presente decreto: "Art. 3 (Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare). - Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al precedente art.1 la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, si costituisce in ''Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare''; a tal fine la Commissione e' integrata da: a) un rappresentante del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica; b) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia; c) cinque rappresentanti delle altre regioni designati dalla Commissione interregionale di cui all'art. 13 deIla legge 16 maggio 1970, n. 281; d) un rappresentante delle industrie conserviere; e) un rappresentante designato dal Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima previsto dal successivo art. 6. Il presidente del Comitato puo' invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni e di organizzazioni interessate alla materia. Il Comitato puo' operare anche per gruppi di lavoro. Le funzioni di segreteria del Comitato e dei relativi gruppi di lavoro sono affidate al segretario della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da due impiegati di livello inferiore al settimo. Il regolamento interno del Comitato e' approvato entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dello stesso Comitato".