Art. 2.
  1. Il consorzio, nei limiti della disciplina della pesca vigente in
materia,  propone  al  Ministero  per le  politiche  agricole  misure
tecniche concernenti:
  a) i quantitativi massimi pescabili da ciascuna impresa;
    b) l'uso degli attrezzi consentiti;
  c) i periodi di tempo per lo svolgimento di detta attivita';
    d) modificazioni ai punti di sbarco autorizzati;
    e) costituzione di aree di ripopolamento;
  f) criteri  per l'assegnazione,  a partire dal  1 gennaio  2009, di
nuove  autorizzazioni  e   per  l'assegnazione  delle  autorizzazioni
comunque disponibili,  nonche' per la riduzione  delle autorizzazioni
in eccesso rispetto alle risorse biologiche disponibili;
  g)  le  altre misure  ritenute  idonee  ad assicurare  la  gestione
razionale delle risorse.
  2. Il  consorzio, nei limiti  previsti dalla vigente  disciplina in
materia, comunica alla capitaneria di porto competente per territorio
le violazioni accertate e propone le  sanzioni per i soci che abbiano
violato le norme in materia.
  3. Il consorzio propone le misure di  gestione di cui al comma 1 al
direttore generale  della pesca e dell'acquacoltura,  che, per quanto
riguarda quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g), le emana
entro  sette  giorni  dal   ricevimento;  limitatamente  alle  misure
previste  dalla lettera  g), ove  ritenga necessario  approfondire la
proposta, il direttore acquisisce il parere del Comitato nazionale di
cui  all'articolo  3  della  legge n.  41/1982.  Le  misure  tecniche
diventano esecutive nei confronti di  tutti i soggetti abilitati alla
pesca  dei molluschi  bivalvi nell'area  di competenza  del consorzio
dalla  pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale   della  Repubblica
italiana.
  4. AI fine di garantire la gestione razionale delle risorse anche a
mezzo del  monitoraggio della  relativa attivita', il  consorzio puo'
prevedere che le  misure previste dal comma 1 si  applichino solo nei
confronti degli aderenti al consorzio medesimo.
 
           Nota all'art. 2:
            -  Si    riporta  il  testo  dell'art.   3 della legge n.
          41/1982, citata nelle premesse del presente decreto:
            "Art.  3 (Comitato  nazionale per  la conservazione  e la
          gestione delle  risorse   biologiche  del   mare).  -   Per
          l'elaborazione    e  l'aggiornamento  del piano   di cui al
          precedente  art.1 la Commissione consultiva centrale per la
          pesca  marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965,  n.
          963, si   costituisce  in  ''Comitato  nazionale    per  la
          conservazione  e  la gestione delle  risorse biologiche del
          mare''; a tal fine la Commissione e' integrata da:
            a)  un rappresentante   del Ministro   per  la    ricerca
          scientifica  e tecnologica;
            b)  un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia,
          Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;
            c)   cinque   rappresentanti    delle    altre    regioni
          designati     dalla  Commissione  interregionale  di    cui
          all'art. 13 deIla  legge 16 maggio 1970, n. 281;
               d) un rappresentante delle industrie conserviere;
            e)  un    rappresentante designato   dal Comitato per  il
          coordinamento della  ricerca   scientifica  e   tecnologica
          applicata     alla  pesca marittima previsto dal successivo
          art. 6.
            Il   presidente   del   Comitato  puo'   invitare    alle
          riunioni    rappresentanti   di       associazioni   e   di
          organizzazioni  interessate alla materia.
            Il Comitato puo' operare anche per gruppi di  lavoro.  Le
          funzioni  di  segreteria del Comitato e dei relativi gruppi
          di lavoro sono affidate al  segretario della    Commissione
          consultiva  centrale   per la  pesca marittima,  coadiuvato
          da  due  impiegati di  livello  inferiore  al settimo.
            Il regolamento  interno del  Comitato e'  approvato entro
          tre mesi dalla entrata in vigore della presente  legge  con
          decreto  del  Ministro della marina mercantile, su proposta
          dello stesso Comitato".