Art. 3.
  1. Il  consorzio, nell'ambito territoriale del  consorzio medesimo,
esercita, in aggiunta alle forze di polizia cui compete per legge, la
vigilanza  sull'osservanza  delle  norme  in  materia  di  pesca  dei
molluschi bivalvi anche ai punti di sbarco.
  2.  Alle  persone  incaricate  dal  consorzio  della  vigilanza  e'
attribuita, secondo  le modalita' previste dalla  vente normativa, la
qualifica  di agente  giurato, salva  l'approvazione della  nomina da
parte del  prefetto su parere  del capo del  compartimento marittimo,
nell'ambito  dei limiti  territoriali di  operativita' del  consorzio
stesso.