Art. 3. 1. Il consorzio, nell'ambito territoriale del consorzio medesimo, esercita, in aggiunta alle forze di polizia cui compete per legge, la vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di pesca dei molluschi bivalvi anche ai punti di sbarco. 2. Alle persone incaricate dal consorzio della vigilanza e' attribuita, secondo le modalita' previste dalla vente normativa, la qualifica di agente giurato, salva l'approvazione della nomina da parte del prefetto su parere del capo del compartimento marittimo, nell'ambito dei limiti territoriali di operativita' del consorzio stesso.