Art. 4.
  1.  Ai  fini della  gestione  razionale  degli stock  di  molluschi
bivalvi, avuto anche riguardo alle consolidate pratiche di pesca, due
o  piu'   consorzi  operanti   in  compartimenti   contigui,  possono
richiedere  al  Ministero  per  le  politiche  agricole  la  gestione
sperimentale, per  periodi non  inferiori ad un  anno, nelle  aree di
loro competenza.
  2. Il Ministero  per le politiche agricole, su  parere conforme del
Comitato nazionale per  la conservazione e la  gestione delle risorse
biologiche del mare,  dispone in ordine alle modalita'  di gestione e
controllo dell'attivita',  nonche' agli organi  della sperimentazione
sovracompartimentale. Al termine del  periodo suddetto, il Ministero,
con  la procedura  prevista  dal presente  comma,  dispone in  ordine
all'eventuale   prosecuzione  della   sperimentazione,  adottando   i
relativi provvedimenti.
  3. Il Ministero per le  politiche agricole, sentite le associazioni
nazionali di  cui all'articolo  1, puo' revocare  l'affidamento della
gestione  dei   molluschi  bivalvi   al  consorzio   che,  richiamato
all'osservanza degli obblighi  derivanti da disposizioni legislative,
regolamentari   e  statutarie,   persista  nel   violarli  o   quando
l'insufficienza  dell'azione   del  consorzio  o   altre  circostanze
determinino  il suo  irregolare  funzionamento,  con pregiudizio  per
l'assolvimento degli scopi previsti dal presente decreto.
  4. La disciplina  recata dal presente articolo non  si applica alle
gestioni  sperimentali  di  carattere sovracompartimentale  in  corso
all'entrata in vigore del presente decreto.