Art. 4. 1. Ai fini della gestione razionale degli stock di molluschi bivalvi, avuto anche riguardo alle consolidate pratiche di pesca, due o piu' consorzi operanti in compartimenti contigui, possono richiedere al Ministero per le politiche agricole la gestione sperimentale, per periodi non inferiori ad un anno, nelle aree di loro competenza. 2. Il Ministero per le politiche agricole, su parere conforme del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, dispone in ordine alle modalita' di gestione e controllo dell'attivita', nonche' agli organi della sperimentazione sovracompartimentale. Al termine del periodo suddetto, il Ministero, con la procedura prevista dal presente comma, dispone in ordine all'eventuale prosecuzione della sperimentazione, adottando i relativi provvedimenti. 3. Il Ministero per le politiche agricole, sentite le associazioni nazionali di cui all'articolo 1, puo' revocare l'affidamento della gestione dei molluschi bivalvi al consorzio che, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persista nel violarli o quando l'insufficienza dell'azione del consorzio o altre circostanze determinino il suo irregolare funzionamento, con pregiudizio per l'assolvimento degli scopi previsti dal presente decreto. 4. La disciplina recata dal presente articolo non si applica alle gestioni sperimentali di carattere sovracompartimentale in corso all'entrata in vigore del presente decreto.