(Allegato)
                              ALLEGATO 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  28
   GENNAIO 1999, N. 12. 
  All'articolo 1, al comma 1, le parole: "militari"  sono  sostituite
dalle seguenti: "unita'". 
  All'articolo 2, al  comma  4,  le  parole:  "secondo  comma,"  sono
soppresse. 
  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 3-bis. - 1. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 3
agosto 1998,  n.  270,  relativo  alla  presenza  di  un  contingente
militare  delle  Forze  armate  italiane  nei  territori   della   ex
Jugoslavia, e' prorogato fino al 24 giugno 1999. 
  2. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 3  agosto  1998,
n. 270, relativo alla partecipazione di un contingente dell'Arma  dei
carabinieri alla missione MSU (Multinational  Specialized  Unit),  e'
prorogato fino al 24 giugno 1999. 
  3. Al personale appartenente ai contingenti di cui ai commi l  e  2
si applicano le disposizioni sul trattamento economico  previste  dal
decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 428. 
  4. Per le finalita' e nei limiti temporali stabiliti dal  comma  1,
il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso  di  necessita'  ed
urgenza, in deroga alle  disposizioni  della  legge  di  contabilita'
generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia, senza limiti di spesa, entro un limite complessivo di  lire
2.000 milioni. 
  5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 75.000 milioni per la partecipazione  alla  missione
di cui al comma 1 ed in lire 19.300  milioni  per  la  partecipazione
alla missione di cui al comma 2, si provvede ai  sensi  dell'articolo
1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
  6. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  Art. 3-ter. - 1. A  decorrere  dal  1  gennaio  1999  al  personale
militare impiegato a bordo  di  unita'  navali  ed  aeromobili  della
Marina militare operanti nelle  acque  internazionali  ed  in  quelle
territoriali albanesi oltre tre miglia dalla  costa  in  funzione  di
contrasto dell'immigrazione  clandestina,  in  esecuzione  di  quanto
disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge l3 gennaio 1998,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  marzo  1998,  n.
42, e' attribuito, in aggiunta allo stipendio o  alla  paga,  nonche'
agli altri assegni a carattere fisso e continuativo,  il  trattamento
previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n.  108,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20  giugno  1997,  n.  174,  allorche'  e'
impegnato nelle acque territoriali albanesi, nel  limite  massimo  di
cinque giorni al mese. 
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire  1.170  milioni  annue  a  decorrere  dal  1999,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  1999-2001,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale''
dello stato di previsione del Ministero del tesoro,  del  bilancio  e
della  programmazione  economica  per   l'anno   1999,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa. 
  3. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  Art. 3-quater. - 1. Il termine previsto dall'articolo 5,  comma  1,
della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo  alla  partecipazione  di
personale dell'Arma dei carabinieri,  in  qualita'  di  addestratori.
alla  missione  MAPE  (Multinational  Advisory  Police  Element),  e'
prorogato fino al 24 giugno 1999. 
  2. Al personale appartenente al contingente di cui al  comma  1  si
applicano  le  disposizioni  sul   trattamento   economico   previste
dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42. 
  3. Nel quadro delle attivita' di cui al comma l e'  autorizzata  la
partecipazione alla  missione  MAPE  di  personale  del  Corpo  della
guardia  di  finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  In  materia   di
trattamento  economico  si   applicano   le   disposizioni   previste
dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42. 
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in 1ire 886  milioni  per  il  1999,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato  di  previsione
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  per  l'anno  1999,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 
  5. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  Art. 3 - quinquies. - 1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma
1, della legge 3 agosto 1998, n. 270,  relativo  alla  partecipazione
del contingente di 31  unita'  di  militari  italiani  al  gruppo  di
osservatori temporanei ad Hebron (Temporary International Presence in
Hebron - TIPH), e' prorogato fino al 24 giugno 1999. 
  2. Al personale appartenente al continente di cui  al  comma  1  si
applicano le disposizioni  sul  trattamento  economico  previste  dal
decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 428. 
  3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 1.407 milioni per  il  1999,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato  di  previsione
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  per  l'anno  1999,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 
  4. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  Art. 3-sexies. - 1. Il termine previsto dall'articolo 4,  comma  1,
della legge 3 agosto 1998,  n.  270,  relativo  alla  permanenza  del
contingente dell'Arma dei carabinieri a Brcko nell'ambito della Forza
di polizia internazionale in Bosnia (IPTF), e' prorogato fino  al  24
giugno 1999. 
  2. Al personale appartenente al contingente di cui al  comma  l  si
applicano  le  disposizioni  sul   trattamento   economico   previste
dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42. 
  3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 1.047 milioni per  il  1999,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato  di  previsione
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  per  l'anno  1999,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 
  4. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  Art. 3-septies. - 1. Contro i rischi comunque connessi  all'impiego
del personale  di  cui  agli  articoli  3  -bis,  3  -ter,  3-quater,
3-quinquies e 3-sexies si applicano le disposizioni  sul  trattamento
assicurativo  previste  dall'articolo  3,  commi,  2,  3  e  4,   del
decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto
1994, n. 482. 
  2. Al personale di cui agli articoli 3 -bis, 3-ter,  3  -quater,  3
-quinquies  e  3-sexies  si  applicano   le   disposizioni   previste
dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997,  n.  108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174". 
  All'articolo 4, al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 1" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui ai precedenti articoli". 
  All'articolo 5, al comma 1,  le  parole:  "ampliando  le  finalita'
previste dal  medesimo  articolo"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"intendendosi le missioni di pace connesse alle finalita' di  cui  al
medesimo articolo 48".