Art. 10.
                 (Centri regionali e interregionali)
1.  Le  regioni,  qualora  non abbiano gia' provveduto ai sensi della
legge 2 dicembre 1975, n. 644, istituiscono un centro regionale per i
trapianti ovvero, in associazione tra esse, un centro  interregionale
per  i  trapianti,  di  seguito  denominati, rispettivamente, "centro
regionale" e "centro interregionale".
2. Il Ministro della  sanita'  stabilisce  con  proprio  decreto,  da
emanare  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano, il bacino di utenza minimo, riferito  alla  popolazione,  in
corrispondenza  del  quale  le  regioni provvedono all'istituzione di
centri interregionali.
3. La costituzione ed il funzionamento dei centri interregionali sono
disciplinati con convenzioni tra le regioni interessate.
4. Il centro regionale o interregionale ha sede presso una  struttura
pubblica  e  si  avvale di uno o piu' laboratori di immunologia per i
trapianti  per  l'espletamento  delle   attivita'   di   tipizzazione
tissutale.
5.  Qualora  entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore della
presente legge le regioni non abbiano promosso  la  costituzione  dei
centri  regionali  o  interregionali  il  Consiglio  dei ministri, su
proposta del Ministro  della  sanita',  previo  invito  alle  regioni
inadempienti  a  provvedere entro un termine congruo, attiva i poteri
sostitutivi.
6. Il centro regionale o interregionale svolge le seguenti funzioni:
a) coordina le attivita' di  raccolta  e  di  trasmissione  dei  dati
relativi alle persone in attesa di trapianto nel rispetto dei criteri
stabiliti dal Centro nazionale;
b)  coordina  le  attivita' di prelievo e i rapporti tra i reparti di
rianimazione presenti sul territorio e le strutture per i  trapianti,
in collaborazione con i coordinatori locali di cui all'articolo 12;
c)  assicura  il  controllo  sull'esecuzione  dei  test  immunologici
necessari per il trapianto avvalendosi di uno o  piu'  laboratori  di
immunologia  per i trapianti allo scopo di assicurare l'idoneita' del
donatore;
d) procede all'assegnazione degli organi in applicazione dei  criteri
stabiliti  dal  Centro  nazionale,  in base alle priorita' risultanti
dalle liste delle persone in attesa di trapianto di cui  all'articolo
8, comma 6, lettera a);
e)  assicura  il controllo sull'esecuzione dei test di compatibilita'
immunologica nei programmi di trapianto nel territorio di competenza;
f) coordina  il  trasporto  dei  campioni  biologici,  delle  equipes
sanitarie e degli organi e dei tessuti nel territorio di competenza;
g)  cura  i rapporti di collaborazione con le autorita' sanitarie del
territorio di competenza e con le associazioni di volontariato.
7. Le regioni esercitano il  controllo  sulle  attivita'  dei  centri
regionali e interregionali sulla base di apposite linee guida emanate
dal Ministro della sanita'.
8.  Per  l'istituzione  e  il  funzionamento  dei  centri regionali e
interregionali e' autorizzata la spesa di lire 4.200 milioni annue  a
decorrere dal 1999.
 
           Nota all'art. 10:
            -  La  legge  2 dicembre 1975,  n. 644, reca: "Disciplina
          dei prelievi di  parti di  cadavere  a scopo  di  trapianto
          e    norme sul   prelievo dell'ipofisi da  cadavere a scopo
          di produzione di estratti  per uso terapeutico".