Art. 11.
        (Coordinatori dei centri regionali e interregionali)
1. Le attivita' dei centri regionali e dei centri interregionali sono
coordinate  da un coordinatore nominato dalla regione, o d'intesa tra
le regioni interessate, per la durata  di  cinque  anni,  rinnovabili
alla  scadenza,  tra  i  medici  che abbiano acquisito esperienza nel
settore dei trapianti.
2. Nello svolgimento dei propri compiti, il coordinatore regionale  o
interregionale   e'   coadiuvato   da   un   comitato   regionale   o
interregionale composto dai  responsabili,  o  loro  delegati,  delle
strutture  per  i  prelievi  e  per i trapianti presenti nell'area di
competenza  e  da  un  funzionario  amministrativo  delle  rispettive
regioni.