Art. 12.
                        (Coordinatori locali)
1.  Le  funzioni di coordinamento delle strutture per i prelievi sono
svolte da un medico dell'azienda sanitaria competente per  territorio
che abbia maturato esperienza nel settore dei trapianti designato dal
direttore  generale  dell'azienda  per  un  periodo  di  cinque anni,
rinnovabile alla scadenza.
2. I coordinatori locali provvedono, secondo le  modalita'  stabilite
dalle regioni:
a)  ad  assicurare  l'immediata  comunicazione  dei  dati relativi al
donatore,  tramite  il  sistema  informativo  dei  trapianti  di  cui
all'articolo 7, al centro regionale o interregionale competente ed al
Centro nazionale, al fine dell'assegnazione degli organi;
b)  a  coordinare gli atti amministrativi relativi agli interventi di
prelievo;
c) a curare i rapporti con le famiglie dei donatori;
d) ad organizzare attivita'  di  informazione,  di  educazione  e  di
crescita  culturale  della  popolazione  in  materia di trapianti nel
territorio di competenza.
3. Nell'esercizio dei compiti di cui al comma 2 i coordinatori locali
possono avvalersi di collaboratori scelti tra il personale  sanitario
ed amministrativo.
4.  Per  l'attuazione  dell'articolo  11  e  del presente articolo e'
autorizzata la spesa di lire 50 milioni annue a decorrere dal 1999.