Art. 13. 
                     (Strutture per i prelievi) 
1. Il prelievo di organi e' effettuato presso le strutture  sanitarie
accreditate  dotate  di  reparti  di  rianimazione.  L'attivita'   di
prelievo di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata  la  morte
ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n.  578,  e  del  decreto  del
Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n.  582,  puo'  essere  svolta
anche nelle strutture sanitarie accreditate non dotate di reparti  di
rianimazione. 
2. Le regioni, nell'esercizio dei  propri  poteri  di  programmazione
sanitaria e nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera
di cui all'articolo 2 della legge 28  dicembre  1995,  n.  549,  come
modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n.  280,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio  1996,  n.  382,
provvedono, ove necessario, all'attivazione o  al  potenziamento  dei
dipartimenti  di  urgenza  e  di  emergenza  sul  territorio  ed   al
potenziamento dei centri di rianimazione e di neurorianimazione,  con
particolare riguardo a quelli presso strutture pubbliche  accreditate
ove,  accanto  alla  rianimazione,  sia  presente  anche  un  reparto
neurochirurgico. 
3. I prelievi possono altresi' essere eseguiti, su richiesta,  presso
strutture diverse da quelle di appartenenza del sanitario chiamato ad
effettuarli,  nel   rispetto   delle   vigenti   disposizioni   sulla
incompatibilita' dell'esercizio dell'attivita'  libero-professionale,
a  condizione  che  tali  strutture  siano   idonee   ad   effettuare
l'accertamento della morte, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 
578, e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582. 
 
           Note all'art. 13: 
            - Per il titolo della legge n. 578/1993, si veda in 
          nota all'art. 1. 
            - Per il titolo del decreto ministeriale n. 582/1994,  si
          veda nelle note all'art. 2. 
            - Il testo dell'art. 2 della legge 28 dicembre  1995,  n.
          549 (Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica)
          come modificato dall'art. 1  del  decreto-legge  17  maggio
          1996, n. 280 (Disposizioni urgenti nel settore  sanitario),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio  1996,
          n. 382, e' il seguente: 
            "Art. 2. - 1. A decorrere  dall'anno  1996  le  quote  di
          spettanza  sul  prezzo  di  vendita   al   pubblico   delle
          specialita' medicinali collocate nelle classi a)  e  b)  di
          cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,  n.
          537, sono fissate per i grossisti e per i farmacisti  al  7
          per cento ed al 26 per  cento  sul  prezzo  di  vendita  al
          pubblico al netto dell'imposta sul valore  aggiunto  (IVA).
          Il  Servizio  sanitario  nazionale,  nel   procedere   alla
          corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene  a
          titolo di sconto una quota pari al 3 per cento dell'importo
          al lordo dei ticket, fatta eccezione per le farmacie rurali
          che godono  dell'indennita'  di  residenza  alle  quali  e'
          trattenuta una quota  pari  all'1,5  per  cento.  L'importo
          dello  sconto  dovuto  dalla  farmacia  non  concorre  alla
          determinazione  della   base   imponibile   ne'   ai   fini
          dell'imposta ne' dei contributi dovuti dalla farmacia. 
            2. (Comma abrogato dall'art. 8 del decreto legislativo 29
          aprile 1998, n. 124). 
            3.  Le  misure  del  concorso  delle  regioni  Sicilia  e
          Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario  nazionale
          previste dall'art. 34, comma 3,  della  legge  23  dicembre
          1994, n. 724, sono elevate rispettivamente al 35 per  cento
          e al 25 per cento. In ogni caso il maggior  onere  posto  a
          carico  delle  regioni  non  puo'  essere  superiore   alla
          differenza tra l'incremento annuo delle entrate  tributarie
          regionali e delle devoluzioni di tributi erariali  rilevato
          a   consuntivo   e   quello   convenzionalmente   calcolato
          applicando un tasso annuo d'incremento pari al 2 per cento.
          Il Ministro  del  tesoro  provvede  all'eventuale  rimborso
          spettante alle regioni.  All'eventuale  onere  si  provvede
          mediante l'aumento delle accise sui prodotti  superalcolici
          in modo da  determinare  un  incremento  delle  entrate  di
          importo pari allo stesso onere. 
            4. Il rapporto tra le unita' sanitarie locali e i  medici
          di medicina  generale  ed  i  pediatri  di  libera  scelta,
          convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai  sensi
          dell'art. 8 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          502, e successive modificazioni ed integrazioni,  cessa  al
          compimento del settantesimo anno di eta'. 
            5. Le regioni, entro il 31 dicembre  1996,  con  apposito
          atto programmatorio di carattere generale anche a  stralcio
          del piano sanitario regionale, provvedono  a  ristrutturare
          la rete ospedaliera, prevedendo l'utilizzazione  dei  posti
          letto ad un tasso non inferiore al 75 per  cento  in  media
          annua ed adottando lo standard di dotazione  media  di  5,5
          posti letto per  mille  abitanti,  di  cui  l'1  per  mille
          riservato  alla   riabilitazione   ed   alla   lungodegenza
          postacuzie, con un tasso di  spedalizzazione  del  160  per
          mille Le regioni procedono alla ristrutturazione della rete
          ospedaliera operando le trasformazioni di destinazione, gli
          accorpamenti,  le   riconversioni   e   le   disattivazioni
          necessari, con criteri di  economicita'  ed  efficienza  di
          gestione, anche utilizzando i finanziamenti di cui all'art.
          20 della legge 11 marzo 1988,  n.  67,  che  devono  essere
          prioritariamente  finalizzati  ai  progetti  funzionali  al
          raggiungimento dei parametri indicati al primo periodo  del
          presente comma. Le regioni completano  la  ristrutturazione
          della  rete  ospedaliera  entro  il   31   dicembre   1999.
          L'organizzazione interna degli ospedali deve  osservare  il
          modello dipartimentale al  fine  di  consentire  a  servizi
          affini e complementari di operare in forma  coordinata  per
          evitare ritardi,  disfunzioni  e  distorto  utilizzo  delle
          risorse finanziarie. Le regioni procedono ad  attivita'  di
          controllo e verifica sulla osservanza delle disposizioni di
          cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo, sul  corretto
          utilizzo da parte degli erogatori di prestazioni  sanitarie
          ospedaliere delle risorse  impiegate  nel  trattamento  dei
          pazienti e sulla qualita' dell'assistenza. 
            6. L'INAIL puo' destinare in via  prioritaria  una  quota
          fino al 15 per cento dei fondi disponibili, su delibera del
          consiglio di amministrazione, per la  realizzazione  o  per
          l'acquisto di immobili, anche tramite accensione  di  mutui
          da destinare a strutture da locare  al  Servizio  sanitario
          nazionale  ovvero  a  centri  per  la  riabilitazione,   da
          destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro  e
          da gestire, previa intesa con le regioni, nei limiti  dello
          standard di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui  l'1
          per   mille   riservato   alla   riabilitazione   ed   alla
          lungodegenza postacuzie. 
            7. Il  termine  fissato  dall'art.  8,  comma  7,  ultimo
          periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
          e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,   per   la
          cessazione  dei  rapporti  convenzionali  in  atto  tra  il
          Servizio sanitario nazionale e la  medicina  specialistica,
          ambulatoriale,  generale  ivi   compresa   la   diagnostica
          strumentale e di laboratorio, e  l'instaurazione  di  nuovi
          rapporti fondati sul  criterio  dell'accreditamento,  sulla
          modalita' di pagamento a prestazione  e  sull'adozione  del
          sistema  di  verifica  e  revisione  della  qualita'  delle
          attivita' svolte e delle prestazioni erogate, e'  prorogato
          a non oltre il 30 giugno 1996. Rimane  confermata  altresi'
          agli assistiti la facolta' di libera scelta delle strutture
          sanitarie e dei professionisti a norma degli articoli  8  e
          14 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive modificazioni e integrazioni. 
            8. Analogamente a quanto gia' previsto per le aziende  ed
          i presidi ospedalieri dall'art. 4, commi 7, 7-bis e  7-ter,
          del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  come
          modificato dall'art. 6, comma 5, della  legge  23  dicembre
          1994, n. 724, nell'ambito dei nuovi rapporti instaurati  ai
          sensi dell'art. 8, comma  5,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, ferma restando la facolta' di libera  scelta,
          le regioni e le unita'  sanitarie  locali,  sulla  base  di
          indicazioni    regionali,    contrattano,    sentite     le
          organizzazioni di categoria  maggiormente  rappresentative,
          con le strutture  pubbliche  private  ed  i  professionisti
          eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale  preventivo
          che ne stabilisca quantita' presunte e tipologia, anche  ai
          fini degli oneri da sostenere. 
            9.  In  sede  di  prima  applicazione  del   sistema   di
          remunerazione delle prestazioni di cui all'art. 8, comma 5,
          del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,   le   regioni
          fissano il livello massimo delle tariffe  da  corrispondere
          nel proprio  territorio  ai  soggetti  erogatori  entro  un
          intervallo di  variazione  compreso  tra  il  valore  delle
          tariffe individuate dal Ministro della sanita', con  propri
          decreti, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, ed una riduzione di tale valore  non  superiore
          al  20  per  cento,  fatti  salvi   i   livelli   inferiori
          individuati in base alla puntuale applicazione dei  criteri
          di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della sanita' 15
          aprile 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107  del
          10   maggio   1994.    Per    l'assistenza    specialistica
          ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di
          laboratorio, il Ministro  della  sanita'  individua,  entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, oltre alle suddette tariffe, le prestazioni
          erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. 
            10. Le disposizioni di cui all'art.  8,  comma  3,  della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537, sui fondi di incentivazione
          previsti per il comparto della sanita', si interpretano nel
          senso  che  sono  applicabili  anche  al  personale  medico
          veterinario e ai dipendenti degli Istituti  zooprofilattici
          sperimentali a decorrere dal 1 gennaio 1996. 
            11. Fermo restando che le unita' sanitarie locali  devono
          assicurare i livelli uniformi di assistenza di cui al Piano
          sanitario  nazionale  approvato  ai   sensi   del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni e integrazioni, i limiti  di  spesa  comunque
          stabiliti per le singole tipologie di prestazioni sanitarie
          non costituiscono vincolo per le regioni  che  certifichino
          al Ministero della sanita' il previsto mantenimento, a fine
          esercizio, delle proprie occorrenze finanziarie nei  limiti
          dello  stanziamento  determinato  in  ragione  della  quota
          capitaria,  ragguagliata  ai  suddetti  livelli,   di   cui
          all'art. 12, comma 3, del citato  decreto  legislativo.  Le
          eventuali eccedenze che  dovessero  risultare  rispetto  al
          predetto  stanziamento  restano  a   carico   dei   bilanci
          regionali. 
            11-bis. In deroga alle disposizioni del comma 11, per  il
          1996 e per il 1997 l'onere a carico del Servizio  sanitario
          nazionale per l'assistenza farmaceutica puo' registrare  un
          incremento non superiore al 14 per cento rispetto a  quanto
          previsto dal comma 5 dell'art. 7 della  legge  23  dicembre
          1994,  n.  724,  fermo  restando  il   mantenimento   delle
          occorrenze finanziarie delle 
          regioni nei limiti degli stanziamenti suddetti. 
            12. Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano controllano  la  gestione  delle  unita'  sanitarie
          locali  e  delle  aziende  ospedaliere   anche   attraverso
          osservatori  di  spesa  o  altri  strumenti  di   controllo
          appositamente individuati. Qualora al 30 giugno di  ciascun
          anno risulti la tendenza al verificarsi  di  disavanzi,  le
          regioni e le province autonome attivano le misure  indicate
          dall'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
          502, e successive modificazioni e integrazioni, riferendone
          in sede di presentazione della relazione prevista dall'art.
          6 della legge 23 dicembre 
          1994, n. 724. 
            13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, le regioni e le province autonome di Trento
          e di Bolzano, allo scopo di fronteggiare  le  esigenze  dei
          rispettivi servizi sanitari, provvedono  a  predisporre  un
          piano, da realizzare entro il 30 giugno 1997,per  alienare,
          per affidare in gestione anche ad  organismi  specializzati
          ovvero  per  conferire,  a  titolo  di  garanzia   per   la
          contrazione di mutui o per l'accensione di altre  forme  di
          credito,   gli   immobili   destinati   ad   usi   sanitari
          sottoutilizzati o non ancora  completati,  o  comunque  non
          indispensabili   al   mantenimento   dei   livelli    delle
          prestazioni sanitarie. Adottano altresi' i provvedimenti di
          trasferimento dei beni alle unita' sanitarie locali ed alle
          aziende ospedaliere di cui all'art. 5, comma 2, del decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni  e  integrazioni,   entro   il   termine   di
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge, avvalendosi, ove necessario,  di  organismi
          specializzati per la rilevazione e  la  valorizzazione  dei
          patrimoni immobiliari. Scaduto tale termine,  il  Consiglio
          dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  sanita',
          previa diffida, attiva il potere sostitutivo con la  nomina
          di  commissari  ad  acta  per  l'adozione  dei  conseguenti
          provvedimenti. Le norme del presente comma non si applicano
          alle regioni e alle province autonome che  non  beneficiano
          di trasferimenti a carico del 
          Servizio sanitario nazionale. 
            14. Per l'accertamento della situazione  debitoria  delle
          unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere  al  31
          dicembre  1994,  le  regioni  attribuiscono  ai   direttori
          generali delle istituite aziende unita' sanitarie locali le
          funzioni di commissari liquidatori delle  soppresse  unita'
          sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale  delle
          rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui  all'art.
          6, comma 1, della legge 23  dicembre  1994,  n.  724,  sono
          trasformate in  gestioni  liquidatorie.  Le  sopravvenienze
          attive e  passive  relative  a  dette  gestioni,  accertate
          successivamente al 31 dicembre 1994, sono registrate  nella
          contabilita'  delle   citate   gestioni   liquidatorie.   I
          commissari  entro  il  termine  di  tre   mesi   provvedono
          all'accertamento della situazione debitoria e 
          presentano le risultanze ai competenti organi regionali. 
            15. Il secondo ed il terzo periodo del comma 16 dell'art.
          8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal
          comma 3 dell'art. 1 della legge 23 dicembre  1994,  n  724,
          sono sostituiti dai seguenti: ''A decorrere dal  1  gennaio
          1996 sono altresi' esentati dalla partecipazione alla spesa
          sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di  patologie
          neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti  di
          organi,  nonche'  i  titolari  di  pensioni  sociali  ed  i
          familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla stessa
          data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla  spesa
          sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed  i  loro
          familiari a carico,  nonche'  i  titolari  di  pensioni  al
          minimo di eta' superiore a sessant'anni ed i loro familiari
          a carico, purche' appartenenti ad un nucleo  familiare  con
          un  reddito  complessivo,  riferito  all'anno   precedente,
          inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino  a  lire  22
          milioni in  presenza  del  coniuge  ed  in  ragione  di  un
          ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico''. 
            16. Nell'art. 14, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.
          223, la disposizione di cui all'ultimo periodo  continua  a
          trovare applicazione limitatamente al settore agricolo. 
            17. Nel settore agricolo, ai soli fini del calcolo  delle
          prestazioni  temporanee,  resta  fermo  il  salario   medio
          convenzionale rilevato nel 1995.  Per  quanto  riguarda  il
          trattamento concesso per intemperie stagionali nel  settore
          edile, gli importi  massimi  della  integrazione  salariale
          sono pari  a  quelli  vigenti  in  base  al  secondo  comma
          dell'articolo unico della legge 13  agosto  1980,  n.  427,
          come sostituito dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge  16
          maggio 1994, n. 299, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1994, n. 451, incrementati del 20 per cento
          e successivamente adeguati nelle misure ivi previste. 
            18. Ai fini dell'applicazione del comma 19, si  considera
          lavoro straordinario per tutti i lavoratori,  ad  eccezione
          del personale che svolge funzioni direttive: 
            a) quello che eccede le quaranta ore nel caso  di  regime
          di orario settimanale; 
            b) quello che eccede la media di quaranta ore settimanali
          nel caso di regime di orario plurisettimanale previsto  dai
          contratti collettivi nazionali ovvero, in  applicazione  di
          questi  ultimi,  dai  contratti   collettivi   di   livello
          inferiore. In tal caso, tuttavia, il periodo di riferimento
          non puo' essere superiore a dodici mesi. 
            19. L'esecuzione del  lavoro  straordinario  comporta,  a
          carico delle imprese con piu' di  quindici  dipendenti,  il
          versamento,  a  favore  del  Fondo  prestazioni  temporanee
          dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di
          un  contributo  pari  a  5  per  cento  della  retribuzione
          relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese
          industriali tale misura e' elevata al 10 per cento  per  le
          ore  eccedenti   le   44   ore   e   al   15   per   cento,
          indipendentemente dal numero dei lavoratori  occupati,  per
          quelle eccedenti le 48 ore. 
            20. La quota del gettito contributivo di cui al comma  19
          eccedente la somma di lire 275 miliardi per l'anno  1996  e
          di lire 300 miliardi  a  decorrere  dal  1997,  e'  versata
          dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
          riassegnata al capitolo 1176 dello stato di previsione  del
          Ministero  del   lavoro   e   della   previdenza   sociale,
          concernente il Fondo per l'occupazione di  cui  all'art.  1
          del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  e
          successive  modificazioni,   per   finanziare   misure   di
          riduzione  dell'orario  di  lavoro   e   di   flessibilita'
          dell'orario medesimo ivi incluse quelle previste  dall'art.
          7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19  luglio  1994,  n.  451,  che
          trovano applicazione anche successivamente al  31  dicembre
          1995.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro   e   della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sono stabiliti criteri  e  modalita'  di  attuazione  delle
          disposizioni di cui al presente comma. 
            21. Il versamento di cui al comma 20 non  e'  dovuto  nei
          casi in cui lo svolgimento di lavoro straordinario crei  in
          capo al  lavoratore,  secondo  i  criteri  stabiliti  dalla
          contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente
          riduzione dell'orario normale di lavoro  e  tale  riduzione
          venga effettivamente goduta. Il versamento non e'  altresi'
          dovuto per specifiche attivita' individuate con decreto del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale di  concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro,  in  considerazione   delle
          particolari   caratteristiche   di    espletamento    delle
          prestazioni lavorative. 
            22. L'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione
          salariale e di mobilita' a favore delle  imprese  esercenti
          attivita' commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e
          degli  operatori  turistici,  nonche'  delle   imprese   di
          spedizione e di trasporto con piu' di cinquanta  addetti  e
          delle  imprese  di  vigilanza  di   cui,   rispettivamente,
          all'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.
          148, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio
          1993, n. 236, e all'art. 5, comma 3, del  decreto-legge  16
          maggio 1994, n. 299, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1994, n.  451,  e'  prorogato  fino  al  31
          dicembre  1997,  e  per  le  imprese  di  spedizione  e  di
          trasporto fino al 31 dicembre 1996, nei limiti di una spesa
          complessiva non superiore a lire 40 miliardi annui. Per  lo
          stesso periodo vige l'assoggettamento ai relativi  obblighi
          contributivi. Con decreto del Ministro del lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sono definiti i  relativi  criteri  concessivi  nei  limiti
          delle predette risorse. 
            23.  A  valere  sulla  disponibilita'   del   Fondo   per
          l'occupazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio
          1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, una  quota
          non superiore a lire 20 miliardi e' destinata,  per  l'anno
          1996, al finanziamento dei 
          contratti di solidarieta' nel settore artigiano. 
            24. A decorrere dal 1 gennaio 1996 le imprese  comunicano
          ai  sindaci  dei  comuni  i   nominativi   dei   lavoratori
          residenti, sospesi dal lavoro ed in favore  dei  quali  sia
          riconosciuto il diritto  al  trattamento  straordinario  di
          integrazione  salariale,   non   impegnati   in   attivita'
          formative e di orientamento. I predetti nominativi  vengono
          altresi'  comunicati   dalle   imprese   alla   commissione
          regionale per l'impiego. I comuni, gli  enti  locali  ed  i
          loro consorzi, ovvero i soggetti promotori di cui  all'art.
          14, decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,  possono
          provvedere ad avviare direttamente i predetti lavoratori in
          attivita' socialmente  utili  e  di  tutela  dell'ambiente,
          anche in deroga all'art. 1  del  decreto-legge  4  dicembre
          1995,  n.  515.  I  lavoratori  che  rifiutano  di   essere
          impegnati perdono il diritto al trattamento di integrazione
          salariale  per  un  periodo  di   tempo   pari   a   quello
          dell'attivita' ad essi offerta, ferme restando le eccezioni
          di cui all'art. 9, comma 2, della legge 23 luglio 1991,  n.
          223, e all'art. 6, comma 5,  del  decreto-legge  20  maggio
          1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio 1993, n. 236. Le  imprese  che  fanno  richiesta  di
          concessione del trattamento di integrazione salariale  sono
          tenute  a  darne  contestuale  informazione  ai  comuni  di
          residenza. 
            25. L'articolo 1 del decreto-legge  9  ottobre  1989,  n.
          338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  dicembre
          1989, n. 389, si interpreta  nel  senso  che,  in  caso  di
          pluralita'  di  contratti  collettivi  intervenuti  per  la
          medesima categoria la retribuzione da  assumere  come  base
          per   il   calcolo   dei   contributi   previdenziali    ed
          assistenziali e' quella stabilita dai  contratti  colletivi
          stipulati dalle organizzazioni sindacali dei  lavoratori  e
          dei datori di lavoro comparativamente piu'  rappresentative
          nella categoria. 
            26. (Comma abrogato dall'art. 2, comma 19, della legge 23
          dicembre 1996, n. 662). 
            27. (Comma abrogato dall'art. 2, comma 19 della legge  23
          dicembre 1996, n. 662). 
            28. I giornali pornografici cataloghi, esclusi quelli  di
          informazione libraria, sono soggetti all'aliquota  IVA  del
          19  per  cento  e  sono  parimenti   esclusi   dalla   resa
          forfettaria di cui all'art. 74. primo  comma,  lettera  c),
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, e  successive  modificazioni,  nonche'  dalle
          riduzioni tariffarie di  cui  all'art.  28  della  legge  5
          agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. 
            29. All'art. 3, comma 2, della legge 7  agosto  1990,  n.
          250, dopo le parole: ''comma 8'' sono inserite le seguenti:
          ''e al comma 11, limitatamente alle  imprese  indicate  nel
          presente   periodo,   con   esclusione    dell'applicazione
          dell'art. 2, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278''.
          Al medesimo art. 3, comma 2, della citata legge n. 250  del
          1990,  e'  aggiunto,  in  fine,  il   periodo:   ''per   le
          cooperative di giornalisti editrici di quotidiani di cui al
          presente comma la testata deve essere editata da almeno tre
          anni''. L'ammontare dei contributi previsti dai commi 8, 10
          e 11 dell'art. 3 della  legge  7  agosto  1990,  n.  250  e
          dall'art. 4, comma 2, della stessa legge, non puo' comunque
          superare il 50 per cento dei costi presi a base del calcolo
          dei contributi stessi. 
            30. Al comma 2 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990,  n.
          250, dopo le parole: ''Trentino-Alto Adige'' sono  aggiunte
          le seguenti: ''e ai giornali quotidiani  italiani  editi  e
          diffusi all'estero''. Ai fini  dell'applicazione  dell'art.
          3, comma 8, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n.  250,
          il comma 2 dello stesso art. 3 della medesima legge n.  250
          del 1990,  deve  essere  interpretato  nel  senso  che  per
          imprese editrici di quotidiani costituite come  cooperative
          giornalistiche,  devono  intendersi   anche   le   imprese,
          costituite in tale ferma, editrici  di  agenzie  di  stampa
          quotidiane che trasmettano tramite  canali  in  concessione
          esclusiva dell'Ente poste italiane. 
            31. All'art. 2, comma 1, della legge 15 novembre 1993, n.
          466, dopo le parole: ''31 dicembre 1980'' sono inserite  le
          seguenti: ''ed alle cooperative di giornalisti''. 
            32. E autorizzata la spesa di  5  miliardi  di  lire  per
          ciascuno degli anni  finanziari  dal  1996  al  2005  quale
          ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui  al  sesto
          comma dell'art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416. 
            33. Ai fini dell'ammissione alle provvidenze  di  cui  ai
          commi 26 e  27  del  presente  articolo  si  applicano  gli
          articoli 18 e 19, terzo comma, della legge 5  agosto  1981,
          n. 146. 
            34. E' abrogato l'art.  4  del  decreto-legge  22  maggio
          1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio 1993, n. 243. Entro il 31 marzo  1996  l'Ente  poste
          italiane determina le nuove tariffe per  le  spedizioni  di
          stampe  in  abbonamento  postale,  secondo   la   proceduta
          prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 1 dicembre
          1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          gennaio  1994,  n.  71,  lasciando  inalterato   il   costo
          sostenuto dalle imprese editrici ammesse ai benefici di cui
          ai commi 26 e 27 del  presente  articolo,  fatto  salvo  il
          tasso di inflazione programmata. Per le testate non ammesse
          ai benefici di cui ai commi 26 e  27,  l'aumento  non  puo'
          essere superiore  al  20  per  cento  annuo  del  costo  di
          spedizione in abbonamento postale. 
            35. Lo stanziamento  iscritto  sul  capitolo  4646  dello
          stato di previsione del Ministero  del  tesoro  per  l'anno
          1996, e corrispondenti capitoli per gli esercizi 
          successivi, e' ridotto di lire 300,4 miliardi annui. 
            36. A decorrere dal 1 gennaio 1995 la  concessione  delle
          provvidenze previste dagli articoli 4, 7 e 8 della legge  7
          agosto  1990,  n.  250,  e  successive   modificazioni,   e
          dall'art. 7 del  decreto-legge  27  agosto  1993,  n,  323,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
          n. 422, e' subordinata al regolare versamento per  tutti  i
          dipendenti dei contributi di legge ai 
          rispettivi competenti enti previdenziali. 
            37.  Con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri, sentiti i Ministri competenti, sono trasferiti in
          proprieta' ai comuni  prioritariamente,  o  ad  altri  enti
          locali che ne facciano richiesta, i beni immobili demaniali
          e patrimoniali dello Stato  che  risultino  non  utilizzati
          alla data del 30 giugno 1995 o che, anche successivamente a
          tale data, risultino non piu' utili ai  fini  istituzionali
          delle Amministrazioni dello Stato. Il prezzo di cessione e'
          fissato in misura pari ai due terzi del valore  determinato
          dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio. 
            38. I beni trasferiti  restano  assoggettati  ai  vincoli
          urbanistici e a quelli a tutela  di  interessi  ambientali,
          paesaggistici e storici. L'atto  di  cessione  deve  essere
          perfezionato entro un anno dalla data di richiesta. 
            39. Le partecipazioni azionarie  delle  aziende  termali,
          gia'  appartenenti  al  soppresso  Ente  autonomo  gestione
          aziende termali (EAGAT)  possono  essere  cedute  a  titolo
          oneroso alle regioni a statuto  speciale  e  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano che ne  facciano  richiesta
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. A  tal  fine  il  Ministero  del  tesoro  -
          Direzione generale del  tesoro  provvede  alla  dismissione
          della partecipazione, in deroga alle vigenti norme di legge
          e di regolamento sulla contabilita' dello Stato, sulla base
          di  una  stima  redatta   dall'ufficio   tecnico   erariale
          competente per territorio. 
            40. L'elenco dei crediti sorti prima del 18  luglio  1992
          relativi a societa' di cui all'art. 5, comma 1, lettera b),
          del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n.  33,  poste
          in  liquidazione   coatta   amministrativa,   puo'   essere
          aggiornato per tenere conto sia di eventuali variazioni  di
          importo determinate dalla maturazione  fino  alla  data  di
          assoggettamento  alla  procedura  di  liquidazione   coatta
          amministrativa, ovvero dal pagamento in  contanti,  ove  si
          tratti dei rapporti di cui all'art. 6, comma 4, del  citato
          decreto-legge   n.   487   del   1992,   degli    interessi
          corrispettivi  ai  tassi  pattuiti  e  degli  altri   oneri
          relativi ai rapporti di cui al predetto art.  6,  comma  4,
          ovvero degli interessi corrispettivi comunque non superiori
          a quelli legali per i crediti originati da rapporti diversi
          da quelli di cui al medesimo art. 6,  comma  4,  sia  delle
          eventuali variazioni determinate  da  accordi  transattivi,
          dalla correzione di errori materiali, ovvero da altri fatti
          o atti sopravvenuti. Le predette modifiche  ed  interazioni
          vengono proposte dal commissario liquidatore  ed  approvate
          dal Ministro del tesoro,  conformemente  alle  modalita'  e
          secondo le procedure di cui all'art. 5,  comma  4-ter,  del
          citato decreto-legge  n.  487  del  1992,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 
          n. 33 del 1993, e successive modificazioni. 
            41. Entro la scadenza del 31 gennaio  1996,  con  decreto
          del  Ministro  del  tesoro,  su  proposta  del  commissario
          liquidatore  dell'Ente   partecipazioni   e   finanziamento
          industria  manifatturiera  (EFIM),  sono   individuate   le
          societa'   controllate   dal   medesimo   EFIM,   possedute
          direttamente   o   controllate   da   societa'   poste   in
          liquidazione coatta amministrativa, che non  devono  essere
          assoggettate  alla   procedura   di   liquidazione   coatta
          amministrativa,  alle  quai  continuano  ad  applicarsi  le
          disposizioni del citato  decreto-legge  n.  487  del  1992,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del  1993,
          e successive modificazioni, fino alla data del 31  dicembre
          1997, alla condizione che si tratti di imprese  alle  quali
          non  vengano  effettuate  erogazioni  che  possano   essere
          considerate aiuti di Stato, a norma del trattato di Roma. 
            42. Nell'ambito dei progetti strategici di  cui  all'art.
          1, comma 8, del decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          1992, n. 488, e successive modificazioni, una quota  parte,
          pari a lire  250  miliardi,  e'  destinata  dal  CIPE  alla
          realizzazione di interventi nel settore del commercio e del
          turismo  e  alla  copertura  ella  quota  di  finanziamento
          nazionale per la realizzazione di programmi regionali nelle
          aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento  (CEE)
          n.  2052/88,  e  successive  modificazioni,  e  in   quelle
          rientranti nella fattispecie di cui all'art. 92,  paragrafo
          3, lettera c), del Trattato di Roma e per altri interventi,
          relativi  ai  predetti   settori,   previsti   nel   quadro
          comunitario di sostegno 1994-1999, ai  sensi  dell'art.  5,
          comma  3,  del  decreto-legge  23  giugno  1995,  n.   244,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1995,
          n. 341. 
            43. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, il Governo della Repubblica e' delegato  ad
          emanare un decreto legislativo inteso a consentire, per  il
          periodo  transitorio  di  tre  anni,  l'erogazione  di   un
          indennizzo, pari al trattamento pensionistico  minimo,  per
          la cessazione dell'attivita' a favore  degli  esercenti  il
          commercio al minuto e loro coadiutori che abbiano  superato
          i 62 anni d'eta' e non abbiano  raggiunto  i  65  anni,  se
          uomini, e che abbiano superato i 57 e non  raggiunto  i  60
          anni, se donne. 
            44. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  43,  il
          Governo dovra' attenersi ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
            a) incompatibilita' dell'indennizzo  qualsiasi  attivita'
          di lavoro autonomo o subordinato ed rogazione dello  stesso
          fino al compimento dell'eta' pensionabile; 
            b) subordinazione  dell'erogazione  dell'indennizzo  alla
          cessazione definitiva dell'attivita', alla riconsegna delle
          autorizzazioni e dei  permessi  alle  autorita'  competenti
          nonche' alla cancellazione dai rispettivi albi od elenchi e
          dal registro delle ditte presso  la  camera  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura; 
            c) costituzione di un apposito fondo per 
          l'erogazione degli indennizzi di cui al comma 43; 
            d) previsione, per il periodo 1996-2000,  di  un'aliquota
          contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09 per  cento,
          a carico degli iscritti alla gestione  pensionistica  degli
          esercenti attivita' commerciali con devoluzione dello  0,02
          per cento alla gestione pensionistica di categoria; 
            e) previsione di criteri per il riutilizzo da parte della
          gestione   pensionistica   di   categoria    delle    somme
          eventualmente  non   impegnate   per   l'erogazione   degli
          indennizzi. 
            45. Lo schema di decreto legislativo di cui al  comma  43
          e' trasmesso alla Camera dei deputati ed  al  Senato  della
          Repubblica  almeno  trenta  giorni  prima  della   scadenza
          prevista  per  l'esercizio  della  delega.  Le  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  esprimono  il  loro
          parere entro quindici giorni dalla 
          data di trasmissione dello schema medesimo. 
            46. Il Governo e' delegato ad emanare, entro cinque  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
          uno o piu' decreti legislativi diretti a: 
            a)    trasferire    alle    regioni     ulteriorifunzioni
          amministrative, in particolare nelle materie di  turismo  e
          industria  alberghiera,  agricoltura  e  foreste,  edilizia
          residenziale   pubblica,   formazione    professionale    e
          artigianato; riordinare la composizione e  le  attribuzioni
          della Conferenza di cui all'art. 12 della legge  23  agosto
          1988,  n.  400,  ferme  restando  le  attribuzioni  di  cui
          all'art. 6  del  decreto-legge  23  giugno  1995,  n.  244,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1995,
          n. 341; 
            b) delegare alle regioni funzioni in materia di industria
          e commercio; di impiantistica  sportiva;  di  trasporti  di
          interesse  regionale  e  locale,  con  qualsiasi  modalita'
          effettuati,  ivi   compresi   i   servizi   ferroviari   in
          concessione e gestione commissariale governativa nonche'  i
          servizi  locali  svolti  dalle   ''Ferrovie   dello   Stato
          S.p.a.'', fissando criteri omogenei allo scopo  di  fornire
          alla  collettivita'  servizi  di  trasporto  necessari   ai
          fabbisogni di mobilita' ai sensi del regolamento  (CEE)  n.
          1893/91 del Consiglio, del 20 giugno  1991,  conferendo  la
          relativa autonomia finanziaria e procedendo. al risanamento
          finanziario del settore; 
            c) riclassificare, ai sensi del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, e successive  modificazioni,  la  rete
          viaria statale e regolamentare il  trasferimento,  d'intesa
          con  le  regioni  interessate,  delle  competenze  e  delle
          proprieta' di tronchi di strade dall'ente ANAS alle regioni
          competenti, mantenendo alla competenza  dell'ente  ANAS  le
          autostrade e le strade statali di cui alle lettere a) e  b)
          del comma 6, lettera A, dell'art. 2 del decreto legislativo
          30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive   modificazioni,
          individuando altresi' le altre strade di cui  alle  lettere
          c), d) ed e) del  comma  6,  lettera  A,  dell'art.  2  del
          succitato decreto  legislativo,  che  per  la  loro  natura
          rientrano nel novero  di  quelle,  d'interesse  primario  e
          strategico per  lo  Stato,  da  mantenere  alla  competenza
          dell'ente ANAS; 
            d)   delegare    alle    regioni    ulteriori    funzioni
          amministrative nelle materie di cui alla  lettera  a),  per
          gli aspetti e per i profili che restano nelle  attribuzioni
          statali; 
            e) attribuire alle province, ai comuni e agli altri  enti
          locali funzioni amministrative per le materie di  interesse
          esclusivamente locale nei settori di cui alle  lettere  a),
          b), c) e d); 
            f) prevedere, con  particolare  riguardo  ai  compiti  di
          gestione, i settori prioritari per i quali opera la  delega
          delle funzioni amministrative regionali agli  enti  locali,
          ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione; 
            g) prevedere, con riguardo  alle  funzioni  attinenti  al
          sistema delle imprese, che le  regioni,  nell'ambito  delle
          materie ad esse  trasferite  o  delegate,  ai  sensi  delle
          lettere a) e b), possano delegare le camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura. 
            47. Nell'emanazione dei decreti  legislativi  di  cui  al
          comma 46, il Governo si atterra'  ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi nonche' a quelli contenuti nella legge  7
          agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni,  e  nel
          decreto legislativo3 febbraio 1993,  n.  29,  e  successive
          modificazioni: 
            a)  attribuzione   alle   amministrazioni   centrali   di
          prevalenti  compiti  di  sviluppo   e   di   programmazione
          nazionale,  di  indirizzo  e  di  coordinamento,   e   alle
          amministrazioni periferiche di compiti  di  programmazione,
          di  sviluppo   nonche'   compiti   di   utilizzazione,   di
          coordinamento e di  gestione  di  mezzi  e  strutture,  con
          l'attribuzione  ai  dirigenti  della  responsabilita'   per
          budget di spesa,  apportando  le  necessarie  modificazioni
          alla  normativa  di  bilancio,  con  connesso   avvio   del
          controllo di gestione per la verifica dei risultati; 
            b) trasferimento  o  delega  di  funzioni  alle  regioni,
          concentrando le responsabilita' gestionali, organizzative e
          finanziarie,  con  contestuale  soppressione  dei  capitoli
          dello stato di previsione della spesa, diretta e indiretta,
          del bilancio dello Stato e corrispondente incremento  delle
          entrate   spettanti   alle   regioni   stesse;   disciplina
          dell'esercizio degli interventi sostitutivi  da  parte  del
          Governo in caso di persistente  inattivita'  delle  regioni
          nell'esercizio delle funzioni delegate e per l'ottemperanza
          agli   obblighi   derivanti    dall'adesione    dell'Italia
          all'Unione europea; disciplina degli accordi  di  programma
          tra Stato e regione, anche al  fine,  dell'esercizio  della
          funzione  di  indirizzo  e   coordinamento   dell'attivita'
          amministrativa regionale sulla base di criteri  e  principi
          da individuarsi nelle  singole  materie,  qualora  esistano
          esigenze  di   carattere   unitario;   trasferimento   alle
          amministrazioni regionali e locali del personale e dei beni
          strumentali   e   delle    relative    risorse    necessari
          all'esercizio delle  funzioni  attribuite  ai  sensi  della
          presente legge e dei relativi decreti di attuazione; 
            c) attribuzione alla Conferenza di cui all'art. 12  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, dei compiti  di  monitoraggio
          dell'attivita'  regionale   trasferita   e   delegata,   di
          promozione di intese ed adozione di atti qualora sia  utile
          o necessario dettare discipline  congiunte  in  materie  di
          comune competenza tra Stato e regioni, ovvero determinare i
          livelli minimi di servizi,  consentendo  la  partecipazione
          alla Conferenza dei Ministri finanziari, e  provvedendo  al
          riordino e  soppressione  degli  organismi  a  composizione
          mista ancora esistenti; 
            d) valorizzazione dello strumento della  mobilita'  anche
          volontaria; aumento della flessibilita' dei poteri di 
          organizzazione degli uffici. 
            48. Relativamente al  Ministero  dei  trasporti  e  della
          navigazione, il  Governo  e'  delegato  ad  emanare,  entro
          cinque mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge,  uno  o   piu'   decreti   legislativi   diretti   a
          razionalizzare  le  strutture   degli   attuali   organismi
          preposti al settore dell'aviazione civile, con  particolare
          riferimento alla Direzione generale  dell'aviazione  civile
          ed al Registro aeronautico italiano. 
            49. Nell'emanazione dei decreti  legislativi  di  cui  al
          comma 48, il Governo dovra' provvedere  all'istituzione  di
          un'unica   struttura,   sottoposta   nelle   sue   funzioni
          all'indirizzo e al controllo del Ministro dei  trasporti  e
          della  navigazione,  al  fine  di   una   piu'   efficiente
          prestazione dei servizi, anche in attuazione dei principi e
          delle  normative  dell'Unione  europea  e   degli   accordi
          internazionali  in  materia,  procedendo   alle   eventuali
          modifiche del codice  della  navigazione  conseguenti  alla
          suddetta riorganizzazione. 
            50. In fase di prima applicazione il  personale  conserva
          il  trattamento  giuridico  ed   economico   previsto   dai
          contratti   vigenti    nei    settori    di    provenienza.
          All'unificazione  giuridica  ed  economica  del   personale
          interessato si  provvedera'  mediante  la  predisposizione,
          sentite  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria,   di
          apposite tabelle di  equiparazione,  da  predisporre  entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge. 
            51. In particolare per il settore dei trasporti  pubblici
          regionali, nell'emanazione dei decreti legislativi  di  cui
          al comma 46, il Governo si atterra' ai seguenti principi  e
          criteri direttivi: 
            a) delegare alle regioni i compiti  di  programmazione  e
          amministrazione in materia di servizi di trasporto pubblico
          di interesse locale  e  regionale  con  qualsiasi  modo  di
          trasporto esercitati, ivi compresi i servizi ferroviari  in
          concessione e  gestione  governativa  e  i  servizi  locali
          svolti dalle  ''Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.'';  affidare
          l'esercizio dei servizi di  trasporto  pubblico  attraverso
          concessioni  regolate  da  contratti  di  servizio,  aventi
          caratteristiche di certezza finanziaria e di  copertura  di
          bilancio da  parte  delle  regioni  o  degli  enti  locali,
          stabilendo che il relativo costo e' finanziato dai  bilanci
          regionali e prevedendo che i servizi ulteriori, rispetto  a
          quelli corrispondenti  ai  livelli  minimi  definiti  dalle
          regioni,  siano  determinati  dai  contratti  di   servizio
          stipulati tra le aziende e/o societa' concessionarie e  gli
          enti locali e che il corrispondente costo sia a carico  dei
          bilanci    dei    medesimi    enti     locali;     separare
          istituzionalmente   i   compiti   di    programmazione    e
          amministrazione  da  quelli  di  produzione  dei   servizi,
          definire i criteri per l'istituzione,  definire  i  criteri
          per  l'istituzione,  a  livello  regionale  e  locale,   di
          specifici organismi preposti alla formazione  e  attuazione
          dei piani di trasporto e alla preparazione e  gestione  dei
          contratti di servizio pubblico; 
            b)  delegare  alle  regioni  il  compito   di   stipulare
          contratti di servizio e di programma, con decorrenza dal  l
          gennaio 1997, con le  societa'  concessionarie  di  servizi
          ferroviari di interesse regionale e locale, nonche' con  le
          societa' di servizio  ferroviario  in  regime  di  gestione
          commissariale  governativa,  indicando  le   modalita'   di
          trasferimento alle regioni delle corrispondenti risorse; 
            c)  definire  le   procedure   e   i   criteri   per   la
          ristrutturazione delle societa' di servizio ferroviario  in
          regime di gestione commissariale  governativa  da  attuarsi
          mediante affidamento di incarico alla  societa'  ''Ferrovie
          dello Stato S.p.a.'' per la predisposizione  del  piano  di
          ristrutturazione e successivo  affidamento  in  concessione
          alla  stessa  societa'  per  non  piu'  di   un   triennio,
          esercitando il controllo sull'attuazione del piano; 
            d) consentire alle regioni di subentrare, non prima del l
          gennaio 1998, con propri  autonomi  contratti  di  servizio
          regionale al contratto di servizio  pubblico  tra  Stato  e
          ''Ferrovie dello Stato S.p.a.'' e definire le procedure  di
          subentro; 
            e) garantire il progressivo incremento del  rapporto  tra
          ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi  di
          infrastruttura, fino a conseguire un  rapporto  di  0,35  a
          partire dal 1 gennaio 1999; 
            f) procedere  all'individuazione  di  livelli  minimi  di
          servizio qualitativamente e  quantitativamente  sufficienti
          ad  assicurare  comunque  l'esercizio  del   diritto   alla
          mobilita' dei cittadini. 
            52. Il Governo, sentita la Conferenza  permanente  per  i
          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, trasmette alla Camera dei  deputati  e
          al  Senato  della  Repubblica   gli   schemi   di   decreti
          legislativi  di  cui  ai  commi  da  46  a   51   al   fine
          dell'espressione del  parere  da  parte  della  Commissione
          parlamentare per  le  questioni  regionali  e  delle  altre
          competenti Commissioni parlamentari; il parere e'  espresso
          entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. 
            53.  Disposizioni  correttive  nell'ambito  dei   decreti
          legislativi di cui al comma 46, nel rispetto dei principi e
          criteri direttivi determinati dai commi 47 e  51  e  previo
          parere dell commissioni di cui al comma 52, potranno essere
          emanate, con uno o piu' decreti  legislativi,  fino  al  31
          dicembre 1997. 
            54. In considerazione dell'autofinanziamento del Servizio
          sanitario nazionale,  introdotto  dall'art.  34,  comma  3,
          della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  la  regione  Valle
          d'Aosta e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          possono organizzare servizi di guardia medica  con  proprie
          norme,   nonche'   autorizzare   l'adozione,    a    titolo
          sperimentale, di modelli gestionali di tipo aziendalistico,
          nell'ambito dei servizi di emergenza,  purche'  finalizzati
          ad un risparmio di risorse. 
            55. A far data dal 1 giugno 1996 le funzioni  in  materia
          di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  strade
          statali insistenti sul territorio delle  province  autonome
          di Trento  e  di  Bolzano  sono  delegate  con  riferimento
          all'ambito territoriale di competenza,  alle  due  province
          autonome  medesime,  secondo  modalita'   determinate   con
          decreti legislativi emanati  ai  sensi  dell'art.  107  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,  che   disciplinano
          altresi' i rapporti finanziari e patrimoniali. 
            56. Alle regioni  a  statuto  speciale  e  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, con norme  di  attuazione,
          previo parere delle relative commissioni paritetiche,  sono
          trasferite ulteriori funzioni per completare le  competenze
          previste  dai  rispettivi  statuti  speciali;  al  fine  di
          rendere  possibile  l'esercizio  organico  delle   funzioni
          trasferite  con  le  medesime  norme  di  attuazione  viene
          altresi' delegato alle regioni e province autonome  stesse,
          per  il  rispettivo  territorio,  l'esercizio  di  funzioni
          legislative   nonche'   di   quelle   amministrative   che,
          esercitate dagli uffici statali soppressi,  residuano  alle
          competenze  dello  Stato;  al  finanziamento  degli   oneri
          necessari  per  l'esercizio  delle  funzioni  trasferite  o
          delegate provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal
          fine delle risorse che sono  determinate  d'intesa  con  il
          Governo in modo da assicurare  risparmi  di  spesa  per  il
          bilancio dello Stato e a condizione  che  il  trasferimento
          effettivo  venga  completato  entro  il   30   giugno   del
          rispettivo anno. 
            57. Il Governo e' delegato ad emanare entro il 30  giugno
          1996 uno o piu' decreti  legislativi  per  disciplinare  la
          trasformazione in fondazioni di diritto privato degli  enti
          di prioritario interesse nazionale che operino nel  settore
          musicale. 
            58. Nell'emanazione dei decreti  legislativi  di  cui  al
          comma 57, il Governo si atterra'  ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
            a)  identificazione  degli  enti  di  cui  al  comma   57
          comprendendo nella  categoria:  gli  enti,  associazioni  o
          istituzioni, pubbliche o private, che svolgano attivita' di
          rilevanza  nazionale  per  dimensione  anche   finanziaria,
          tradizione e bacino  di  utenza,  nonche'  quelli  che  che
          costituiscono anche di fatto un circuito  di  distribuzione
          di manifestazioni  nazionali  od  internazionali;  in  ogni
          caso,  gli  enti   autonomi   lirici   e   le   istituzioni
          concertistiche ad essi assimilate, disciplinati dalla legge
          14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni; 
            b) determinazione delle condizioni della  trasformazione,
          comprendendovi:    situazione    economicofinanziaria    di
          equilibrio; gestione improntata  ad  imprenditorialita'  ed
          efficienza; 
            c) individuazione dei soggetti  pubblici  che  concorrono
          alla  fondazione.  Tra  questi  dovranno  comunque   essere
          presenti lo Stato, la regione e il  comune  nei  quali  gli
          enti hanno sede; 
            d) determinazione delle modalita' e degli strumenti con i
          quali lo Stato, la regione e il comune promuovono  d'intesa
          l'intervento di altri enti o soggetti  pubblici  e  privati
          nelle fondazioni; 
            e)  individuazione  degli  indirizzi  ai  quali  dovranno
          informarsi   le   decisioni   attribuite   alla   autonomia
          statutaria di ciascun  ente,  con  particolare  riferimento
          alla formazione degli organi, alla gestione e al  controllo
          dell'attivita' istituzionale, nonche'  alla  partecipazione
          di privati finanziatori nel rispetto dell'autonomia e delle
          finalita' culturali dell'ente.  Per  il  perseguimento  dei
          fini sociali la fondazione  potra'  disporre,  tra  le  sue
          fonti di finanziamento, anche delle seguenti: 1) contributi
          di gestione  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  della
          regione e del  comune;  2)  altri  contributi  pubblici  ed
          erogazioni  liberali  dei  privati;  3)  rendite  del   suo
          patrimonio e proventi delle sue attivita'; 4)  altre  somme
          erogate alla fondazione a qualsiasi titolo non destinate  a
          patrimonio; 5)  contributi  versati  dai  fondatori  e  dai
          sostenitori  delle  fondazioni;  6)  somme   derivanti   da
          eventuali  alienazioni  patrimoniali   non   destinate   ad
          incremento del patrimonio per  delibera  del  consiglio  di
          amministrazione. Lo statuto della fondazione deliberato dai
          soci fondatori e' approvato con decreto  dell'Autorita'  di
          Governo competente in materia di attivita' culturali; 
            f) adeguata vigilanza sulla gestione economicofinanziaria
          dell'ente; 
            g)  incentivazione,  anche  attraverso  la  rimozione  di
          ostacoli normativi, del miglioramento dei  risultati  della
          gestione; 
            h) previsioni di incentivi per la costituzione  in  forme
          organizzative autonome dei corpi artistici  e  delle  altre
          unita'  operative,  senza  pregiudizio  per   il   regolare
          svolgimento dell'attivita' della fondazione; 
            i)  applicazione  alle  erogazioni  liberali   a   favore
          dell'ente, anche in forma di  partecipazione  al  fondo  di
          dotazione, della disciplina prevista dagli articoli 13-bis,
          comma 1, lettera i), 65, comma 2,  lettera  cquinquies),  e
          110-bis  del  testo  unico  delle  imposte   sui   redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; 
            l)  previsione  di  una  disciplina   transitoria   delle
          liberalita'  piu'  favorevole  di  quella  descritta   alla
          lettera i), limitata alla fase di avvio e senza  oneri  per
          il bilancio dello Stato; 
            m) conservazione da parte delle fondazioni dei diritti  e
          delle  prerogative  riconosciute  dalla  legge  agli   enti
          originari. 
            59. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 57
          sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri di concerto con il Ministro del tesoro. Essi  sono
          trasmessi alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica per l'acquisizione del parere  delle  competenti
          commissioni, che si esprimono  entro  trenta  giorni  dalla
          data  di  trasmissione.  Decorsi  i  termini  previsti  dal
          presente comma, il procedimento di emanazione  dei  decreti
          legislativi  prosegue  anche   in   mancanza   dei   pareri
          richiesti".