Art. 14.
                             (Prelievi)
1.  Il collegio medico di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 29
dicembre 1993, n. 578, nei casi in cui si possa procedere al prelievo
di  organi,  e'  tenuto  alla  redazione  di  un   verbale   relativo
all'accertamento  della  morte.  I sanitari che procedono al prelievo
sono tenuti alla redazione di un verbale relativo alle  modalita'  di
accertamento  della  volonta' espressa in vita dal soggetto in ordine
al prelievo di organi  nonche'  alle  modalita'  di  svolgimento  del
prelievo.
2.  I  verbali  di cui al comma 1 sono trasmessi in copia, a cura del
direttore  sanitario,  entro  le  settantadue  ore  successive   alle
operazioni  di  prelievo,  alla regione nella quale ha avuto luogo il
prelievo  ed  agli  osservatori  epidemiologici  regionali,  a   fini
statistici ed epidemiologici.
3.  Gli  originali  dei  verbali  di  cui al comma 1, con la relativa
documentazione clinica, sono custoditi nella struttura sanitaria  ove
e' stato eseguito il prelievo.
4.  Il  prelievo  e' effettuato in modo tale da evitare mutilazioni o
dissezioni non necessarie. Dopo il prelievo il cadavere e' ricomposto
con la massima cura.
5. Il Ministro della sanita', sentita la Consulta di cui all'articolo
9, definisce, con proprio decreto, da emanare entro  sessanta  giorni
dalla  data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le
modalita' per la certificazione dell'idoneita' dell'organo  prelevato
al trapianto.
 
           Nota all'art. 14:
            -  Il testo   del comma 5 dell'art. 2 della  citata legge
          29 dicembre 1993, n. 578, e' il seguente:
            "5.  L'accertamento della  morte  dei soggetti    affetti
          da      lesioni   encefaliche   e     sottoposti  a  misure
          rianimatorie e' effettuato  da un collegio medico  nominato
          dalla  direzione sanitaria, composto  da un  medico  legale
          o,   in mancanza, da un medico di  direzione sanitaria o da
          un   anatomopatologo, da    un    medico    specialista  in
          anestesia        e    rianimazione    e    da   un   medico
          neurofisiopatologo o, in mancanza, da un neurologo o  da un
          neurochirurgo  esperti      in   elettroencefalografia.   I
          componenti del collegio medico sono dipendenti di strutture
          sanitarie pubbliche".