Art. 15.
       (Strutture per la conservazione dei tessuti prelevati)
1.   Le  regioni,  sentito  il  centro  regionale  o  interregionale,
individuano le strutture sanitarie pubbliche  aventi  il  compito  di
conservare  e  distribuire  i  tessuti  prelevati,  certificandone la
idoneita' e la sicurezza.
2. Le strutture di  cui  al  comma  1  sono  tenute  a  registrare  i
movimenti  in  entrata  ed  in  uscita dei tessuti prelevati, inclusa
l'importazione, secondo le modalita' definite dalle regioni.