Art. 16.
                     (Strutture per i trapianti)
1.   Le   regioni   individuano,   nell'ambito  della  programmazione
sanitaria, tra le strutture accreditate quelle idonee ad effettuare i
trapianti di organi e di tessuti.  Con  decreto  del  Ministro  della
sanita',  sentiti  il  Consiglio  superiore  di  sanita' ed il Centro
nazionale,   sono   definiti   i   criteri   e   le   modalita'   per
l'individuazione delle strutture di cui al presente articolo, in base
ai  requisiti  previsti  dal  decreto  del  Ministro della sanita' 29
gennaio 1992, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  26  del  1o
febbraio  1992,  nonche'  gli  standard  minimi  di  attivita' per le
finalita' indicate dal comma 2.
2. Le regioni provvedono ogni due anni alla verifica della qualita' e
dei risultati delle attivita' di trapianto di  organi  e  di  tessuti
svolte   dalle  strutture  di  cui  al  presente  articolo  revocando
l'idoneita' a quelle che abbiano svolto nell'arco di un biennio  meno
del 50 per cento dell'attivita' minima prevista dagli standard di cui
al comma 1.
3.  Per  l'attuazione  degli  articoli  13 e 15, nonche' del presente
articolo, e' autorizzata la spesa  di  lire  2.450  milioni  annue  a
decorrere dal 1999.
 
           Nota all'art. 16:
            -  Il decreto del Ministro della sanita' 29 gennaio 1992,
          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n.  26 del 1  febbraio
          1992,  reca: "Elenco delle  alte specialita'  e  fissazione
          dei  requisiti necessari  alle strutture  sanitarie     per
          l'esercizio   delle  attivita'   di  alta specialita'".