Art. 17.
                   (Determinazione delle tariffe)
1. Il Ministero della sanita', sentita la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, determina periodicamente la tariffa per le prestazioni di
prelievo e di trapianto di organi e di  tessuti,  prevedendo  criteri
per  la  ripartizione  della  stessa  tra  le  strutture  di cui agli
articoli 13 e 16, secondo modalita' tali da  consentire  il  rimborso
delle  spese sostenute dal centro regionale o interregionale, nonche'
il rimborso delle spese aggiuntive relative al trasporto del  feretro
nel  solo  ambito  del territorio nazionale sostenute dalla struttura
nella quale e' effettuato il prelievo.
2. Per il rimborso delle spese aggiuntive relative al  trasporto  del
feretro,  nei limiti indicati dal comma 1, e' autorizzata la spesa di
lire 200 milioni annue a decorrere dal 1999.