Art. 18.
    (Obblighi del personale impegnato in attivita' di prelievo e
                            di trapianto)
1.  I  medici  che  effettuano i prelievi e i medici che effettuano i
trapianti devono essere diversi da quelli che accertano la morte.
2. Il personale sanitario ed amministrativo impegnato nelle attivita'
di prelievo e di trapianto e' tenuto a garantire l'anonimato dei dati
relativi al donatore ed al ricevente.