Art. 18. (Obblighi del personale impegnato in attivita' di prelievo e di trapianto) 1. I medici che effettuano i prelievi e i medici che effettuano i trapianti devono essere diversi da quelli che accertano la morte. 2. Il personale sanitario ed amministrativo impegnato nelle attivita' di prelievo e di trapianto e' tenuto a garantire l'anonimato dei dati relativi al donatore ed al ricevente.