Art. 19. (Esportazione e importazione di organi e di tessuti) 1. L'esportazione a titolo gratuito di organi e di tessuti prelevati da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582, nonche' l'importazione a titolo gratuito di organi e di tessuti possono essere effettuate esclusivamente tramite le strutture di cui agli articoli 13 e 16, previa autorizzazione del rispettivo centro regionale o interregionale ovvero del Centro nazionale nei casi previsti dall'articolo 8, comma 6, lettera l), secondo modalita' definite con decreto del Ministro della sanita', da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base a principi che garantiscano la certificazione della qualita' e della sicurezza dell'organo o del tessuto e la conoscenza delle generalita' del donatore da parte della competente autorita' sanitaria. 2. E' vietata l'esportazione di organi e tessuti verso gli Stati che ne fanno libero commercio. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 non e' richiesta per le esportazioni e le importazioni effettuate in esecuzione di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, nonche' delle intese concluse ai sensi dell'accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, reso esecutivo con legge 8 marzo 1995, n. 76. 4. E' vietata l'importazione di tessuti e di organi a scopo di trapianto da Stati la cui legislazione prevede la possibilita' di prelievo e relativa vendita di organi provenienti da cadaveri di cittadini condannati a morte.
Note all'art. 19: - Per il titolo della legge n. 578/1993, si veda in nota all'art. 1. - Per il titolo del decreto ministeriale n. 582/1994, si veda nelle note all'art. 2. - Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanita' approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474), e' il seguente: "Art. 7. - Per assicurare una completa assistenza sanitaria ai cittadini nel rispetto delle relative caratteristiche etnicolinguistiche, la provincia autonoma di Bolzano individua nel piano sanitario provinciale i servizi sanitari ospedalieri ed extra ospedalieri che, non potendo essere assicurati dal servizio sanitario locale, possono essere espletati in base ad apposite convenzioni stipulate dalla provincia con i competenti organi austriaci, da cliniche universitarie e ospedali pubblici austriaci in ragione delle loro specifiche finalita' e delle caratteristiche tecniche e specialistiche. Con la legge provinciale prevista dall'art. 25, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono anche disciplinati i casi in cui e' ammessa l'assistenza presso le strutture sanitarie di cui al comma precedente". - L'accordo quadro richiamato e' l'"Accordo sulla cooperazione transfrontaliera delle collettivita' territoriali", firmato a Vienna il 27 gennaio 1993. La relativa legge di attuazione 8 marzo 1995, n. 76, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1995, n. 65.