Art. 19.
        (Esportazione e importazione di organi e di tessuti)
1.  L'esportazione a titolo gratuito di organi e di tessuti prelevati
da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi della  legge
29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanita' 22
agosto  1994,  n.  582,  nonche'  l'importazione a titolo gratuito di
organi e di tessuti possono essere effettuate esclusivamente  tramite
le  strutture di cui agli articoli 13 e 16, previa autorizzazione del
rispettivo  centro  regionale  o  interregionale  ovvero  del  Centro
nazionale  nei  casi  previsti  dall'articolo 8, comma 6, lettera l),
secondo modalita' definite con decreto del Ministro della sanita', da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, in base a principi che garantiscano la certificazione
della  qualita'  e  della  sicurezza  dell'organo  o del tessuto e la
conoscenza delle generalita' del donatore da parte  della  competente
autorita' sanitaria.
2.  E' vietata l'esportazione di organi e tessuti verso gli Stati che
ne fanno libero commercio.
3. L'autorizzazione di cui  al  comma  1  non  e'  richiesta  per  le
esportazioni   e   le   importazioni   effettuate  in  esecuzione  di
convenzioni stipulate  ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 26 gennaio 1980, n.  197, nonche' delle
intese concluse  ai  sensi  dell'accordo  quadro  tra  la  Repubblica
italiana  e la Repubblica d'Austria, reso esecutivo con legge 8 marzo
1995, n. 76.
4. E' vietata l'importazione di  tessuti  e  di  organi  a  scopo  di
trapianto  da  Stati  la  cui legislazione prevede la possibilita' di
prelievo e relativa vendita di  organi  provenienti  da  cadaveri  di
cittadini condannati a morte.
 
           Note all'art. 19:
            -  Per  il    titolo della legge n. 578/1993, si  veda in
          nota all'art.  1.
            - Per il titolo del decreto ministeriale n. 582/1994,  si
          veda nelle note all'art. 2.
            -  Il testo dell'art. 7  del decreto del Presidente della
          Repubblica 26 gennaio 1980,   n. 197 (Norme  di  attuazione
          dello  statuto  speciale  per    il  Trentino-Alto    Adige
          concernenti   integrazioni alle   norme  di  attuazione  in
          materia    di  igiene e sanita' approvate   con decreto del
          Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474),  e'  il
          seguente:
            "Art.    7. -   Per assicurare   una completa  assistenza
          sanitaria  ai cittadini      nel      rispetto        delle
          relative           caratteristiche  etnicolinguistiche,  la
          provincia  autonoma    di  Bolzano    individua  nel  piano
          sanitario    provinciale i servizi sanitari  ospedalieri ed
          extra ospedalieri che, non potendo  essere  assicurati  dal
          servizio  sanitario locale,   possono essere  espletati  in
          base  ad apposite  convenzioni stipulate  dalla   provincia
          con    i    competenti    organi  austriaci,    da cliniche
          universitarie  e  ospedali  pubblici  austriaci  in ragione
          delle  loro     specifiche       finalita'     e      delle
          caratteristiche   tecniche  e specialistiche.
            Con  la  legge  provinciale prevista dall'art. 25, ultimo
          comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  vengono anche
          disciplinati i casi in cui e' ammessa  l'assistenza  presso
          le strutture sanitarie  di cui al comma precedente".
            -    L'accordo quadro   richiamato   e'  l'"Accordo sulla
          cooperazione    transfrontaliera    delle     collettivita'
          territoriali",  firmato  a  Vienna  il  27 gennaio 1993. La
          relativa  legge di attuazione 8 marzo  1995,  n.    76,  e'
          stata  pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale 18 marzo  1995,
          n.  65.