Art. 2. 
                   (Promozione dell'informazione) 
1. Il Ministro della sanita', d'intesa con i Ministri della  pubblica
istruzione  e  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica, sentito il Centro nazionale  per  i  trapianti,  di  cui
all'articolo 8, in collaborazione con gli enti locali, le scuole,  le
associazioni di volontariato e quelle  di  interesse  collettivo,  le
societa' scientifiche, le aziende unita' sanitarie locali,  i  medici
di medicina generale e le strutture sanitarie  pubbliche  e  private,
promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative
di informazione dirette a diffondere tra i cittadini: 
a) la conoscenza delle disposizioni  della  presente  legge,  nonche'
della legge 29 dicembre 1993, n. 578,  e  del  decreto  del  Ministro
della sanita' 22 agosto 1994, n. 582; 
b) la conoscenza di stili di vita utili a prevenire  l'insorgenza  di
patologie che possano richiedere come terapia anche il  trapianto  di
organi; 
c)  la   conoscenza   delle   possibilita'   terapeutiche   e   delle
problematiche scientifiche collegate al  trapianto  di  organi  e  di
tessuti. 
2. Le regioni e le aziende unita' sanitarie locali, in collaborazione
con i centri regionali  o  interregionali  per  i  trapianti  di  cui
all'articolo 10 e con i coordinatori locali di cui  all'articolo  12,
adottano iniziative volte a: 
a) diffondere tra i medici di medicina generale e tra i medici  delle
strutture  sanitarie  pubbliche  e  private   la   conoscenza   delle
disposizioni della presente legge, nonche' della  legge  29  dicembre
1993, n. 578, e del decreto del  Ministro  della  sanita'  22  agosto
1994, n. 582; 
b) diffondere tra i cittadini una corretta informazione sui trapianti
di organi e di tessuti, anche avvalendosi dell'attivita'  svolta  dai
medici di medicina generale; 
c) promuovere nel territorio di competenza l'educazione  sanitaria  e
la crescita culturale in materia di prevenzione primaria, di  terapie
tradizionali ed alternative e di trapianti. 
3. Per le finalita' di cui al presente  articolo  e'  autorizzata  la
spesa complessiva di lire 2.000 milioni annue a decorrere  dal  1999,
di cui lire 1.800 milioni per l'attuazione del comma  1  e  lire  200
milioni per l'attuazione del comma 2. 
 
           Note all'art. 2: 
            - Per il titolo  della  legge  n.  578/1993  v.  in  nota
          all'art. 1. 
            - Il decreto ministeriale 22 agosto 1994, n.  582,  reca:
          "Regolamento recante le modalita' per 
          l'accertamento e la certificazione di morte".