Art. 20.
                       (Trapianti all'estero)
1.  Le spese di iscrizione in organizzazioni di trapianto estere e le
spese di trapianto all'estero sono a carico  del  Servizio  sanitario
nazionale  limitatamente  al trapianto di organi e solo se la persona
e' stata iscritta nella lista di attesa di cui all'articolo 8,  comma
6,  lettera  a),  per  un  periodo  di  tempo superiore allo standard
definito  con  decreto  del  Ministro  della  sanita'  per   ciascuna
tipologia  di  trapianto  e  secondo  le  modalita'  definite  con il
medesimo decreto.
2. Le spese di  trapianto  all'estero  sono  altresi'  a  carico  del
Servizio  sanitario  nazionale  nei  casi  in  cui  il  trapianto sia
ritenuto urgente secondo criteri stabiliti dal Centro nazionale.