Art. 21.
                            (Formazione)
1.  Il Ministro della sanita', sentito il Ministro dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  con   proprio   decreto
istituisce  borse di studio per la formazione del personale di cui al
comma 2, anche presso istituzioni straniere, e  per  l'incentivazione
della  ricerca  nel campo dei prelievi e dei trapianti di organi e di
tessuti.
2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate  al  personale
delle  strutture che svolgono le attivita' di cui alla presente legge
nonche' alla qualificazione del personale anche non laureato  addetto
all'assistenza ai donatori e alle persone sottoposte a trapianto.
3.  Il  numero  e  le modalita' di assegnazione delle borse di studio
sono annualmente stabiliti con il decreto  di  cui  al  comma  1  nel
limite di lire 1.000 milioni annue a decorrere dal 1999.
4.  Le  regioni promuovono l'aggiornamento permanente degli operatori
sanitari  ed  amministrativi  coinvolti  nelle   attivita'   connesse
all'effettuazione dei trapianti.