Art. 22. (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni degli articoli 13, 15 e 16 e' punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 20 milioni. 2. La sanzione di cui al comma 1 e' applicata dalle regioni con le forme e con le modalita' previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 3. Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ne fa comunque commercio, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 300 milioni. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. 4. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582, e' punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni dall'esercizio della professione.
Note all'art. 22: - La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al sistema penale". - Per il titolo della legge n. 578/1993 si veda in nota all'art. 1. - Per il titolo del decreto ministeriale n. 572/1994 si veda nelle note all'art. 2.