Art. 22. 
                             (Sanzioni) 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le
disposizioni degli articoli 13, 15 e 16 e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa consistente nel pagamento  di  una  somma  da  lire  2
milioni a lire 20 milioni. 
  2. La sanzione di cui al comma 1 e' applicata dalle regioni con  le
forme e con le modalita' previste dalla legge 24  novembre  1981,  n.
689, e successive modificazioni. 
  3. Chiunque procura per scopo di  lucro  un  organo  o  un  tessuto
prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la  morte  ai  sensi
della legge 29 dicembre 1993, n. 578,  e  del  decreto  del  Ministro
della  sanita'  22  agosto  1994,  n.  582,  ovvero  ne  fa  comunque
commercio, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con  la
multa da lire 20 milioni a lire 300 milioni. Se il fatto e'  commesso
da persona che esercita  una  professione  sanitaria,  alla  condanna
consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. 
  4. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o  un  tessuto
prelevato abusivamente da soggetto di  cui  sia  stata  accertata  la
morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578,  e  del  decreto
del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582, e' punito  con  la
reclusione fino a due anni. Se il fatto e' commesso  da  persona  che
esercita  una   professione   sanitaria,   alla   condanna   consegue
l'interdizione  temporanea  fino  ad  un  massimo  di   cinque   anni
dall'esercizio della professione. 
 
           Note all'art. 22:
            - La  legge 24 novembre 1981,  n. 689,  reca:  "Modifiche
          al sistema penale".
            -  Per  il titolo della legge n. 578/1993 si veda in nota
          all'art. 1.
            - Per il titolo del decreto  ministeriale n. 572/1994  si
          veda nelle note all'art. 2.