Art. 23. (Disposizioni transitorie) 1. Fino alla data di cui all'articolo 28, comma 2, e' consentito procedere al prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582, salvo che il soggetto abbia esplicitamente negato il proprio assenso. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il coniuge non separato o il convivente more uxorio o, in mancanza, i figli maggiori di eta' o, in mancanza di questi ultimi, i genitori ovvero il rappresentante legale possono presentare opposizione scritta entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582. AE1 3. La presentazione della opposizione scritta di cui al comma 2 non e' consentita qualora dai documenti personali o dalle dichiarazioni depositate presso la azienda unita' sanitaria locale di appartenenza, secondo le previsioni del decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 5, comma 1, risulti che il soggetto abbia espresso volonta' favorevole al prelievo di organi e di tessuti, salvo il caso in cui gli stessi soggetti di cui al comma 2 presentino una successiva dichiarazione di volonta', della quale siano in possesso, contraria al prelievo. 4. Il Ministro della sanita', nel periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di cui all'articolo 28, comma 2, promuove una campagna straordinaria di informazione sui trapianti, secondo le modalita' previste dall'articolo 2, comma 1. 5. Fino alla data di attivazione del sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7, e comunque non oltre i ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i centri istituiti ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, ovvero i centri regionali o interregionali di cui all'articolo 10 della presente legge, predispongono le liste delle persone in attesa di trapianto secondo criteri uniformi definiti con decreto del Ministro della sanita' da emanare, sentito l'Istituto superiore di sanita', entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sono tenuti alla trasmissione reciproca delle informazioni relative alle caratteristiche degli organi e dei tessuti prelevati al fine di garantirne l'assegnazione in base all'urgenza ed alle compatibilita' tissutali.
Note all'art. 23: - Per il titolo della legge n. 578/1993 si veda in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 4 del citato decreto ministeriale n. 582/1994 e' il seguente: "Art. 4 (Periodo di osservazione). - 1. La durata dell'osservazione ai fini dell'accertamento della morte deve essere non inferiore a: a) sei ore per gli adulti e i bambini in eta' superiore a cinque anni; b) dodici ore per i bambini di eta' compresa tra uno e cinque anni; c) ventiquattro ore nei bambini di eta' inferiore a un anno. 2. In tutti i casi di danno cerebrale anossico il periodo di osservazione non puo' iniziare prima di 24 ore dal momento dell'insulto anossico. 3. La simultaneita' delle condizioni di cui al comma dell'art. 3 - o, nei casi di cui al punto c) del comma 2 dell'art. 2, di tutte quelle esplorabili - deve essere rilevata dal collegio medico per almeno tre volte, all'inizio, a meta' e alla fine del periodo di osservazione. La verifica di assenza di flusso non va ripetuta. 4. Il momento della morte coincide con l'inizio dell'esistenza simultanea delle condizioni di cui al comma 3". - Il testo dell'art. 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 644 (Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico), abrogata dall'art. 27, comma 1, della presente legge cosi' disponeva: "Art. 13. - In ogni regione, gli enti ospedalieri, gli istituti universitari, gli istituti di ricerca e le case di cura private autorizzati ai sensi degli articoli 3 e 10 ad effettuare i prelievi o i trapianti devono convenzionarsi per la istituzione e la gestione di un centro regionale o interregionale di riferimento per l'individuazione dei soggetti idonei a ricevere il trapianto di organi. Le regioni promuovono la costituzione dei centri indicati nel comma precedente. Il centro regionale o interregionale comunica agli enti convenzionati i dati necessari per stabilire la compatibilita' genetica tra soggetto donante e soggetto ricevente il trapianto, sulla base dei dati forniti dagli stessi".