Art. 23.
                     (Disposizioni transitorie)
1.  Fino  alla  data  di  cui all'articolo 28, comma 2, e' consentito
procedere al prelievo di organi e di tessuti da soggetto di  cui  sia
stata  accertata  la  morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n.
578, e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582,
salvo che il soggetto abbia esplicitamente negato il proprio assenso.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il  coniuge  non  separato  o  il
convivente more uxorio o, in mancanza, i figli maggiori di eta' o, in
mancanza di questi ultimi, i genitori ovvero il rappresentante legale
possono    presentare    opposizione   scritta   entro   il   termine
corrispondente al periodo di osservazione ai  fini  dell'accertamento
di  morte,  di  cui  all'articolo  4  del  decreto del Ministro della
sanita' 22 agosto 1994, n. 582.
AE1 3. La presentazione della opposizione scritta di cui al  comma  2
non   e'   consentita   qualora   dai  documenti  personali  o  dalle
dichiarazioni depositate presso la azienda unita' sanitaria locale di
appartenenza, secondo le previsioni del decreto  del  Ministro  della
sanita' di cui all'articolo 5, comma 1, risulti che il soggetto abbia
espresso  volonta'  favorevole  al  prelievo  di organi e di tessuti,
salvo il caso in cui gli stessi soggetti di cui al comma 2 presentino
una successiva  dichiarazione  di  volonta',  della  quale  siano  in
possesso, contraria al prelievo.
4.  Il Ministro della sanita', nel periodo che intercorre tra la data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  e  la  data  di  cui
all'articolo  28,  comma  2,  promuove  una campagna straordinaria di
informazione   sui   trapianti,   secondo   le   modalita'   previste
dall'articolo 2, comma 1.
5.  Fino  alla  data  di  attivazione  del  sistema  informativo  dei
trapianti di cui all'articolo 7, e comunque non oltre i  ventiquattro
mesi  successivi alla data di entrata in vigore della presente legge,
i centri istituiti ai sensi dell'articolo 13 della legge  2  dicembre
1975,  n.  644,  ovvero  i  centri  regionali o interregionali di cui
all'articolo 10 della presente legge, predispongono  le  liste  delle
persone  in attesa di trapianto secondo criteri uniformi definiti con
decreto del Ministro della sanita'  da  emanare,  sentito  l'Istituto
superiore  di sanita', entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  e  sono  tenuti  alla   trasmissione
reciproca  delle  informazioni  relative  alle  caratteristiche degli
organi e dei tessuti prelevati al fine di  garantirne  l'assegnazione
in base all'urgenza ed alle compatibilita' tissutali.
 
           Note all'art. 23:
            -  Per  il titolo della legge n. 578/1993 si veda in nota
          all'art. 1.
            - Il testo dell'art. 4  del citato  decreto  ministeriale
          n. 582/1994 e' il seguente:
            "Art.  4  (Periodo  di  osservazione).  -  1.  La  durata
          dell'osservazione ai  fini  dell'accertamento  della  morte
          deve essere non inferiore a:
            a)  sei  ore    per  gli  adulti  e    i  bambini in eta'
          superiore a cinque anni;
            b)  dodici  ore  per i bambini di eta' compresa tra uno e
          cinque anni;
            c) ventiquattro ore nei bambini di eta'  inferiore  a  un
          anno.
            2.    In tutti  i  casi di  danno cerebrale  anossico  il
          periodo  di osservazione  non  puo'   iniziare   prima   di
          24   ore  dal  momento dell'insulto anossico.
            3.  La  simultaneita'  delle condizioni di   cui al comma
          dell'art. 3 - o, nei  casi di cui  al punto   c) del  comma
          2 dell'art. 2,  di tutte quelle esplorabili  - deve  essere
          rilevata    dal  collegio    medico per almeno tre   volte,
          all'inizio,   a meta'   e  alla    fine  del    periodo  di
          osservazione.  La  verifica  di  assenza  di  flusso non va
          ripetuta.
            4.   Il momento   della   morte coincide    con  l'inizio
          dell'esistenza  simultanea delle condizioni di cui al comma
          3".
            -  Il testo  dell'art.   13   della legge   2    dicembre
          1975,  n.    644  (Disciplina  dei   prelievi di parti   di
          cadavere a scopo   di trapianto  terapeutico  e  norme  sul
          prelievo  dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di
          estratti  per  uso  terapeutico),    abrogata dall'art. 27,
          comma 1, della presente legge cosi' disponeva:
            "Art. 13.  - In   ogni regione, gli    enti  ospedalieri,
          gli istituti universitari,  gli istituti  di ricerca  e  le
          case   di cura  private autorizzati ai sensi degli articoli
          3 e 10 ad  effettuare  i  prelievi  o  i  trapianti  devono
          convenzionarsi  per  la  istituzione  e  la  gestione di un
          centro   regionale   o   interregionale   di    riferimento
          per l'individuazione  dei  soggetti idonei  a  ricevere  il
          trapianto  di organi.
            Le regioni promuovono la costituzione dei centri indicati
          nel comma precedente.
            Il     centro  regionale    o   interregionale   comunica
          agli     enti convenzionati   i    dati    necessari    per
          stabilire    la    compatibilita'  genetica    tra soggetto
          donante  e soggetto  ricevente il   trapianto,  sulla  base
          dei dati forniti dagli stessi".