Art. 24.
      (Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le
              province autonome di Trento e di Bolzano)
1.  Restano  salve  le  competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano  che  disciplinano  la
materia  di cui alla presente legge secondo i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione.