Art. 25.
                       (Copertura finanziaria)
1.   Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutati complessivamente in lire 11.740 milioni  annue  a  decorrere
dal  1999,  si  provvede,  per  gli  anni 1999, 2000 e 2001, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto  a  lire
10.000   milioni   l'accantonamento   relativo  alla  Presidenza  del
Consiglio  dei   ministri   e,   quanto   a   lire   1.740   milioni,
l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'.
2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.