Art. 26.
                     (Verifica sull'attuazione)
1. Il Ministro della sanita', nell'ambito della Relazione sullo stato
sanitario  del  Paese  prevista dall'articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e  successive  modificazioni,
riferisce  sulla  situazione  dei trapianti e dei prelievi effettuati
sul territorio nazionale.
 
           Nota all'art. 26:
            - Il testo  del comma 6 dell'art. 1 del   citato  decreto
          legislativo n.  502/1992 (per  il  titolo si  veda  in nota
          all'art.  8), e'  il seguente:
            "6.    La   relazione sullo  stato  sanitario  del Paese,
          predisposta annualmente dal Ministro della sanita',  espone
          i  risultati  conseguiti rispetto  agli  obiettivi  fissati
          dal  Piano  sanitario  nazionale, illustra   analiticamente
          e      comparativamente   costi,   rendimenti   e risultati
          delle  unita'  del  Servizio e  fornisce  indicazioni   per
          l'ulteriore programmazione.  La relazione  fa menzione  dei
          risultati  conseguiti    dalle  regioni    in   riferimento
          all'attuazione dei  piani sanitari regionali".