Art. 27.
                            (Abrogazioni)
1.  La  legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni, e'
abrogata.
2. L'articolo 1 della legge 12 agosto 1993, n.  301,  e'  abrogato  a
decorrere dalla data di cui all'articolo 28, comma 2. Le disposizioni
recate  dagli  articoli  2, 3 e 4 della legge 12 agosto 1993, n. 301,
continuano ad applicarsi ai prelievi ed agli innesti di cornea.
 
           Note all'art. 27:
            - Per il  titolo della legge n. 644/1975, abrogata  dalla
          legge qui pubblicata, si veda in nota alIart. 23.
            - Il testo dell'art. 1 della legge n. 301/1993 (Norme  in
          materia  di  prelievi  ed  innesti  di  cornea)  abrogato a
          decorrere dalla data di cui  all'art.  28,  comma  2  della
          legge qui pubblicata, cosi' dispone:
            "Art.  1  (Assenso).   - 1. La donazione delle cornee  e'
          gratuita. E' consentito  il   prelievo   delle   cornee  da
          cadavere  quando  si  sia ottenuto  l'assenso  del  coniuge
          non  legalmente  separato  o,  in mancanza, dei figli se di
          eta'  non  inferiore  a  18  anni  o, in mancanza di questi
          ultimi, dei genitori,  salvo che il soggetto  deceduto  non
          abbia  in  vita  manifestato  per  iscritto il rifiuto alla
          donazione.
            2. Per gli  interdetti e per i minorenni  l'assenso    e'
          espresso dai rispettivi rappresentanti legali".
            -  Il  testo degli  articoli 2, 3 e 4 della  citata legge
          n. 301/1993 e' il seguente:
            "Art.  2  (Accertamento  della   morte   mediante   mezzi
          strumentali).  - 1.   Il   prelievo   di  cui  all'art.   1
          puo'  essere  effettuato  previo accertamento  della  morte
          per arresto cardiaco irreversibile.
            2.  La  morte  per  arresto    cardiaco  irreversibile e'
          accertata, nelle strutture sanitarie  pubbliche  e  private
          nonche'  a  domicilio,  mediante rilievo grafico   continuo
          dell'elettrocardiogramma protratto  per non meno  di  venti
          minuti primi.
            3. Il  medico che  dichiara la  morte e'  tenuto a  darne
          immediata   comunicazione  al    piu'  vicino  centro    di
          riferimento per  gli innesti corneali di cui all'art. 4".
            "Art. 3 (Disposizioni  particolari per i prelievi e   gli
          innesti  di  cornea).  - 1. Le operazioni di prelievo della
          cornea sono effettuate, nel  rispetto  della salma,   nelle
          strutture    sanitarie  pubbliche    e  private  nonche'  a
          domicilio, da parte di personale medico.
            2. Gli innesti di cornea  sono effettuati nelle strutture
          sanitarie pubbliche  e private.  Per tali   operazioni  non
          e' richiesta  alcuna autorizzazione particolare".
            "Art.   4  (Centri     di  riferimento  per  gli  innesti
          corneali).   - 1.  Le  regioni,        singolarmente      o
          d'intesa   tra    loro,   provvedono all'organizzazione, al
          funzionamento  ed   al controllo dei  centri di riferimento
          per gli innesti corneali regionali o interregionali.
            2.  I  centri  di  cui  al  comma  1  svolgono i seguenti
          compiti:
               a) informazione e propaganda sul territorio;
               b) organizzazione dei prelievi di cornea;
               c) deposito e conservazione delle cornee;
            d) esame, selezione,  eventuale  trattamento  e  consegna
          delle cornee;
               e) promozione degli innesti corneali;
               f) promozione della ricerca".