Art. 27. (Abrogazioni) 1. La legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni, e' abrogata. 2. L'articolo 1 della legge 12 agosto 1993, n. 301, e' abrogato a decorrere dalla data di cui all'articolo 28, comma 2. Le disposizioni recate dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 12 agosto 1993, n. 301, continuano ad applicarsi ai prelievi ed agli innesti di cornea.
Note all'art. 27: - Per il titolo della legge n. 644/1975, abrogata dalla legge qui pubblicata, si veda in nota alIart. 23. - Il testo dell'art. 1 della legge n. 301/1993 (Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea) abrogato a decorrere dalla data di cui all'art. 28, comma 2 della legge qui pubblicata, cosi' dispone: "Art. 1 (Assenso). - 1. La donazione delle cornee e' gratuita. E' consentito il prelievo delle cornee da cadavere quando si sia ottenuto l'assenso del coniuge non legalmente separato o, in mancanza, dei figli se di eta' non inferiore a 18 anni o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori, salvo che il soggetto deceduto non abbia in vita manifestato per iscritto il rifiuto alla donazione. 2. Per gli interdetti e per i minorenni l'assenso e' espresso dai rispettivi rappresentanti legali". - Il testo degli articoli 2, 3 e 4 della citata legge n. 301/1993 e' il seguente: "Art. 2 (Accertamento della morte mediante mezzi strumentali). - 1. Il prelievo di cui all'art. 1 puo' essere effettuato previo accertamento della morte per arresto cardiaco irreversibile. 2. La morte per arresto cardiaco irreversibile e' accertata, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonche' a domicilio, mediante rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi. 3. Il medico che dichiara la morte e' tenuto a darne immediata comunicazione al piu' vicino centro di riferimento per gli innesti corneali di cui all'art. 4". "Art. 3 (Disposizioni particolari per i prelievi e gli innesti di cornea). - 1. Le operazioni di prelievo della cornea sono effettuate, nel rispetto della salma, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonche' a domicilio, da parte di personale medico. 2. Gli innesti di cornea sono effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche e private. Per tali operazioni non e' richiesta alcuna autorizzazione particolare". "Art. 4 (Centri di riferimento per gli innesti corneali). - 1. Le regioni, singolarmente o d'intesa tra loro, provvedono all'organizzazione, al funzionamento ed al controllo dei centri di riferimento per gli innesti corneali regionali o interregionali. 2. I centri di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti: a) informazione e propaganda sul territorio; b) organizzazione dei prelievi di cornea; c) deposito e conservazione delle cornee; d) esame, selezione, eventuale trattamento e consegna delle cornee; e) promozione degli innesti corneali; f) promozione della ricerca".