Art. 28.
                         (Entrata in vigore)
1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni previste dall'articolo 4  acquistano  efficacia  a
decorrere  dalla  data  di  attivazione  del  sistema informativo dei
trapianti di cui all'articolo 7.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque  spetti di ossevarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 1 aprile 1999
                              SCALFARO
                                    D'Alema, Presidente del Consiglio
                                                         dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto