Art. 3.
                  (Prelievo di organi e di tessuti)
1.  Il  prelievo  di  organi  e  di  tessuti e' consentito secondo le
modalita' previste dalla  presente  legge  ed  e'  effettuato  previo
accertamento  della  morte  ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n.
578, e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582.
2. All'inizio del periodo di osservazione ai  fini  dell'accertamento
di morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto
del  Ministro  della  sanita'  22 agosto 1994, n. 582, i medici delle
strutture  di  cui  all'articolo  13  forniscono  informazioni  sulle
opportunita'  terapeutiche  per  le  persone  in  attesa di trapianto
nonche' sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge  non
separato  o  al  convivente  more  uxorio  o,  in  mancanza, ai figli
maggiori di eta' o, in mancanza di questi ultimi, ai genitori  ovvero
al rappresentante legale.
3. E' vietato il prelievo delle gonadi e dell'encefalo.
4.  La manipolazione genetica degli embrioni e' vietata anche ai fini
del trapianto di organo.
 
           Note all'art. 3:
            - Per il titolo della legge  n.  578/1993  si  veda  nota
          all'art. 1.
            -  Per il titolo del decreto  ministeriale n. 582/1994 si
          veda nelle note all'art. 2.