Art. 4.
        (Dichiarazione di volonta' in ordine alla donazione)
1.  Entro  i termini, nelle forme e nei modi stabiliti dalla presente
legge e dal decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 5,
comma 1, i cittadini sono  tenuti  a  dichiarare  la  propria  libera
volonta'  in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio
corpo successivamente alla morte, e sono  informati  che  la  mancata
dichiarazione   di   volonta'   e'  considerata  quale  assenso  alla
donazione, secondo quanto stabilito dai commi  4  e  5  del  presente
articolo.
2.   I  soggetti  cui  non  sia  stata  notificata  la  richiesta  di
manifestazione della propria volonta' in  ordine  alla  donazione  di
organi e di tessuti, secondo le modalita' indicate con il decreto del
Ministro   della  sanita'  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  sono
considerati non donatori.
3. Per i minori di eta' la dichiarazione di volonta' in  ordine  alla
donazione  e' manifestata dai genitori esercenti la potesta'. In caso
di non accordo tra i due genitori non  e'  possibile  procedere  alla
manifestazione di disponibilita' alla donazione. Non e' consentita la
manifestazione  di  volonta' in ordine alla donazione di organi per i
nascituri, per i soggetti non aventi la capacita'  di  agire  nonche'
per  i  minori  affidati  o  ricoverati presso istituti di assistenza
pubblici o privati.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il prelievo di  organi  e
di tessuti successivamente alla dichiarazione di morte e' consentito:
a)  nel  caso  in  cui  dai dati inseriti nel sistema informativo dei
trapianti di cui  all'articolo  7  ovvero  dai  dati  registrati  sui
documenti  sanitari  personali  risulti  che il soggetto stesso abbia
espresso in vita dichiarazione di volonta' favorevole al prelievo;
b) qualora dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di
cui all'articolo 7 risulti che il soggetto  sia  stato  informato  ai
sensi  del  decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 5,
comma 1, e non abbia espresso alcuna volonta'.
5. Nei casi  previsti  dal  comma  4,  lettera  b),  il  prelievo  e'
consentito  salvo  che, entro il termine corrispondente al periodo di
osservazione ai fini dell'accertamento di morte, di cui  all'articolo
4  del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582, sia
presentata una  dichiarazione  autografa  di  volonta'  contraria  al
prelievo del soggetto di cui sia accertata la morte.
6.  Il prelievo di organi e di tessuti effettuato in violazione delle
disposizioni di cui al presente articolo e' punito con la  reclusione
fino a due anni e con l'interdizione dall'esercizio della professione
sanitaria fino a due anni.
 
           Note all'art. 4:
            - Il testo dell'art. 4 del citato decreto ministeriale n.
          582/1994, e' il seguente:
            "Art.  4  (Periodo    di  osservanza).  -  1.   La durata
          dell'osservazione ai  fini  dell'accertamento  della  morte
          deve essere non inferiore a:
            a)  sei  ore    per  gli  adulti  e    i  bambini in eta'
          superiore a cinque anni;
            b) dodici ore per i bambini in eta' compresa  tra  uno  e
          cinque anni;
            c)  ventiquattro  ore  nei bambini di eta' inferiore a un
          anno.
            2.  In tutti  i  casi di  danno cerebrale   anossico   il
          periodo    di osservazione  non  puo'   iniziare  prima  di
          24   ore  dal  momento dell'insulto anossico.
            3. La simultaneita' delle condizioni di  cui al  comma  1
          dell'art.  3 - o, nei  casi di cui al punto  c) del comma 2
          dell'art.  2, di tutte quelle esplorabili  - deve    essere
          rilevata    dal  collegio    medico per almeno tre   volte,
          all'inizio,   a meta'   e  alla    fine  del    periodo  di
          osservazione.  La  verifica  di  assenza  di  flusso non va
          ripetuta.
            4.   Il momento   della   morte coincide    con  l'inizio
          dell'esistenza  simultanea delle condizioni di cui al comma
          3".