Art. 4. (Dichiarazione di volonta' in ordine alla donazione) 1. Entro i termini, nelle forme e nei modi stabiliti dalla presente legge e dal decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 5, comma 1, i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria libera volonta' in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, e sono informati che la mancata dichiarazione di volonta' e' considerata quale assenso alla donazione, secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5 del presente articolo. 2. I soggetti cui non sia stata notificata la richiesta di manifestazione della propria volonta' in ordine alla donazione di organi e di tessuti, secondo le modalita' indicate con il decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 5, comma 1, sono considerati non donatori. 3. Per i minori di eta' la dichiarazione di volonta' in ordine alla donazione e' manifestata dai genitori esercenti la potesta'. In caso di non accordo tra i due genitori non e' possibile procedere alla manifestazione di disponibilita' alla donazione. Non e' consentita la manifestazione di volonta' in ordine alla donazione di organi per i nascituri, per i soggetti non aventi la capacita' di agire nonche' per i minori affidati o ricoverati presso istituti di assistenza pubblici o privati. 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il prelievo di organi e di tessuti successivamente alla dichiarazione di morte e' consentito: a) nel caso in cui dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7 ovvero dai dati registrati sui documenti sanitari personali risulti che il soggetto stesso abbia espresso in vita dichiarazione di volonta' favorevole al prelievo; b) qualora dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7 risulti che il soggetto sia stato informato ai sensi del decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 5, comma 1, e non abbia espresso alcuna volonta'. 5. Nei casi previsti dal comma 4, lettera b), il prelievo e' consentito salvo che, entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582, sia presentata una dichiarazione autografa di volonta' contraria al prelievo del soggetto di cui sia accertata la morte. 6. Il prelievo di organi e di tessuti effettuato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' punito con la reclusione fino a due anni e con l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria fino a due anni.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 4 del citato decreto ministeriale n. 582/1994, e' il seguente: "Art. 4 (Periodo di osservanza). - 1. La durata dell'osservazione ai fini dell'accertamento della morte deve essere non inferiore a: a) sei ore per gli adulti e i bambini in eta' superiore a cinque anni; b) dodici ore per i bambini in eta' compresa tra uno e cinque anni; c) ventiquattro ore nei bambini di eta' inferiore a un anno. 2. In tutti i casi di danno cerebrale anossico il periodo di osservazione non puo' iniziare prima di 24 ore dal momento dell'insulto anossico. 3. La simultaneita' delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 3 - o, nei casi di cui al punto c) del comma 2 dell'art. 2, di tutte quelle esplorabili - deve essere rilevata dal collegio medico per almeno tre volte, all'inizio, a meta' e alla fine del periodo di osservazione. La verifica di assenza di flusso non va ripetuta. 4. Il momento della morte coincide con l'inizio dell'esistenza simultanea delle condizioni di cui al comma 3".