Art. 5.
               (Disposizioni di attuazione delle norme
                   sulla dichiarazione di volonta)
1.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente legge  il  Ministro  della  sanita',  con  proprio  decreto,
disciplina:
a)  i  termini, le forme e le modalita' attraverso i quali le aziende
unita' sanitarie locali sono tenute a notificare ai propri assistiti,
secondo  le  modalita'  stabilite  dalla  legge,  la   richiesta   di
dichiarare  la  propria  libera  volonta' in ordine alla donazione di
organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla  morte,  a
scopo  di  trapianto, secondo modalita' tali da garantire l'effettiva
conoscenza della richiesta da parte di ciascun assistito;
b) le modalita' attraverso le quali accertare se la richiesta di  cui
alla lettera a) sia stata effettivamente notificata;
c)  le  modalita'  attraverso  le  quali ciascun soggetto di cui alla
lettera a) e' tenuto a dichiarare la propria volonta' in ordine  alla
donazione   di  organi  e  di  tessuti  successivamente  alla  morte,
prevedendo che la  dichiarazione  debba  essere  resa  entro  novanta
giorni  dalla data di notifica della richiesta ai sensi della lettera
a);
d) le  modalita'  attraverso  le  quali  i  soggetti  che  non  hanno
dichiarato  alcuna  volonta'  in ordine alla donazione di organi e di
tessuti successivamente alla morte sono sollecitati periodicamente  a
rendere tale dichiarazione di volonta', anche attraverso l'azione dei
medici   di   medicina   generale   e  degli  uffici  della  pubblica
amministrazione nei casi di  richiesta  dei  documenti  personali  di
identita;
e)  i  termini  e  le  modalita'  attraverso  i  quali  modificare la
dichiarazione di volonta' resa;
f) le modalita' di conservazione dei dati relativi  ai  donatori,  ai
soggetti  che  non  hanno  espresso alcuna volonta' e ai non donatori
presso le aziende unita' sanitarie locali, nonche'  di  registrazione
dei medesimi dati sui documenti sanitari personali;
g)  le  modalita'  di  trasmissione dei dati relativi ai donatori, ai
soggetti che non hanno espresso alcuna volonta' ed  ai  non  donatori
dalle  aziende  unita'  sanitarie  locali  al  Centro nazionale per i
trapianti, ai centri regionali o interregionali  per  i  trapianti  e
alle strutture per i prelievi;
h) le modalita' attraverso le quali i comuni trasmettono alle aziende
unita' sanitarie locali i dati relativi ai residenti.
2.  Alle  disposizioni  del  presente  articolo  e'  data  attuazione
contestualmente alla  istituzione  della  tessera  sanitaria  di  cui
all'articolo  59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con
modalita' tali da non comportare oneri  aggiuntivi  per  il  bilancio
dello  Stato  e degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,  rispetto  a  quelli
necessari per la distribuzione della predetta tessera.
3.  Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' definiti i termini
e le  modalita'  della  dichiarazione  di  volonta'  in  ordine  alla
donazione  di organi e di tessuti successivamente alla morte da parte
degli  stranieri  regolarmente  presenti  sul  territorio   nazionale
nonche' degli stranieri che richiedono la cittadinanza.
 
           Note all'art. 5:
            -  Il  testo  del  comma 50   dell'art. 59 della legge 27
          dicembre 1997, n. 449 (Misure per la  stabilizzazione della
          finanza pubblica), e' il seguente:
            "50. Al fine   di assicurare una maggiore  equita'    del
          sistema  della  partecipazione   alla   spesa   sanitaria e
          delle     relative     esenzioni,  nonche'  di      evitare
          l'utilizzazione      impropria  dei  diversi     regimi  di
          erogazione  delle prestazioni   sanitarie, il   Governo  e'
          delegato  ad  emanare, entro   quattro mesi   dalla data di
          entrata in   vigore  della  presente  legge,    sentite  le
          competenti  commissioni    parlamentari e le organizzazioni
          sindacali   maggiormente  rappresentative,    nonche'    il
          Garante    per la   protezione dei   dati  personali uno  o
          piu'  decreti legislativi  di  riordino,  con    decorrenza
          1    maggio   1998,   della partecipazione   alla  spesa  e
          delle  esenzioni,  nel  rispetto  dei seguenti  principi  e
          criteri direttivi:
            a)    il   Servizio sanitario   nazionale  garantisce  la
          tutela   della salute   e  l'accesso    ai  servizi    alla
          totalita'    dei cittadini  senza distinzioni individuali o
          sociali;
            b)  nell'ambito dei  livelli  essenziali  di  assistenza,
          efficaci,  appropriati e uniformi, posti a carico del Fondo
          sanitario  nazionale,  sono    individuate,    anche     in
          rapporto       a      linee      guida      e      percorsi
          diagnosticoterapeutici, le prestazioni la cui  fruzione  e'
          subordinata al pagamento diretto, da parte  dell'utente, di
          una quota limitata di spesa;
            c)    sono escluse   dalla  partecipazione alla  spesa le
          prestazioni rientranti in  programmi, anche  regionali,  di
          prevenzione  e diagnosi precoce, le prestazioni di medicina
          generale e di pediatria di libera scelta,   i   trattamenti
          erogati    in regime   di   ricovero  ordinario, nonche' le
          prestazioni di cui alla lettera f);
            d)  l'esenzione dei  cittadini dalla  partecipazione alla
          spesa e' stabilita   in relazione    alla    sostenibilita'
          della    stessa da  parte dell'utente,  tenuto conto  delle
          condizioni  economiche, del  nucleo familiare,    dell'eta'
          dell'assistito   e   del  bisogno di  prestazioni sanitarie
          legate a particolari patologie;
            e)   la   condizione   economica    che    da'    diritto
          all'esenzione    e' definita   con  riferimento  al  nucleo
          familiare,  tenuto  conto   di elementi di   reddito  e  di
          patrimonio  determinati  in base   ai criteri stabiliti dai
          decreti legislativi previsti   dal comma  51  del  presente
          articolo,  in    relazione alla composizione qualitativa  e
          quantitativa  della    famiglia,     prescindendo     dalla
          posizione    del   capo   famiglia rispetto   al lavoro   e
          superando  la discriminazione   fra persone   in  cerca  di
          prima    occupazione e disoccupati; e'  prevista l'adozione
          di fattori   correttivi  volti   a  favorire    l'autonomia
          dell'anziano  convivente  e    a rafforzare   la tutela dei
          nuclei che   comprendono  al  loro  interno  individui  con
          elevati bisogni di assistenza;
            f)    l'esenzione   per patologie  prevede  la  revisione
          delle  forme morbose che  danno diritto all'esenzione delle
          correlate   prestazioni   di   assistenza        sanitaria,
          farmaceutica e specialistica,  ivi comprese quelle di  alta
          specializzazione,    in  particolare  quando    trattasi di
          condizioni croniche e/o invalidanti;   specifiche forme  di
          tutela  sono garantite   alle patologie  rare e  ai farmaci
          orfani. All'attuazione delle   disposizioni  del    decreto
          legislativo     si  provvede   con regolamento del Ministro
          della sanita' ai sensi  dell'art. 17, comma 3, della  legge
          23 agosto 1988, n. 400;
            g)  la partecipazione  alla spesa,  in quanto  rapportata
          al   costo delle  prestazioni  erogate  e'  definita  anche
          in  relazione  alla revisione  dei  sistemi  tariffari   di
          remunerazione  dei  soggetti erogatori pubblici e privati;
            h) la revisione della partecipazione   alla spesa  e  del
          regime  delle  esenzioni    e'  effettuata   senza maggiori
          oneri complessivi  a carico degli    assistiti,  garantendo
          comunque  un   risparmio non   inferiore a lire 10 miliardi
          annui;
            i) e' promossa  la    responsabilita'  finanziaria  delle
          regioni,  delle  province autonome delle aziende  sanitarie
          nella gestione del sistema di  partecipazione alla  spesa e
          del regime  delle esenzioni,  anche prevedendo    l'impiego
          generalizzato,     nell'ambito    di    progetti concordati
          con le  regioni e  le province  autonome, di   una  tessera
          sanitaria,    valida sull'intero   territorio   nazionale e
          utilizzabile  nell'ambito  della     Rete  unitaria   delle
          pubbliche    amministrazioni,  di cui all'art.  2, comma 2,
          del decreto-legge  3 giugno 1996,  n. 307, convertito dalla
          legge 30   luglio 1996,  n.    400,  nel    rispetto  della
          normativa sul  trattamento dei  dati personali di  cui alla
          legge  31  dicembre 1996, n. 675,  e alla legge 31 dicembre
          1996,   n. 676,  e  nel  rispetto    degli    statuti    di
          autonomia e  delle  relative  norme  di attuazione;
            l)  e'  assicurata, anche con la previsione di uno o piu'
          regolamenti emanati a norma dell'art. 17,  comma  2,  della
          legge  23  agosto 1988, n.   400, la  semplificazione delle
          procedure   di       prescrizione   e    pagamento    della
          partecipazione,  nonche'   di   riconoscimento   e verifica
          delle esenzioni, anche   attraverso  l'utilizzazione  della
          tessera sanitaria di cui alla lettera i)".
            -  Il  testo  degli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto
          1978, n. 468 (Riforma  di alcune   norme di    contabilita'
          generale    dello  Stato    in  materia di bilancio), e' il
          seguente:
            "Art.   25  (Normalizzazione    dei  conti    degli  enti
          pubblici).  -    Ai  comuni,  alle    province  e  relative
          aziende, nonche' a tutti  gli enti pubblici  non  economici
          compresi  nella  tabella  A  allegata  alla presente legge,
          a    quelli  determinati  ai  sensi   dell'ultimo comma del
          presente  articolo,     gli   enti      ospedalieri,   sino
          all'attuazione  delle  apposite    norme    contenute nella
          legge  di  riforma sanitaria,  alle aziende  autonome dello
          Stato, agli  enti portuali  ed all'ENEL,  e' fatto obbligo,
          entro   un anno dalla entrata in    vigore  della  presente
          legge,  di  adeguare il  sistema  della  contabilita' ed  i
          relativi  bilanci   a quello  annuale  di  competenza e  di
          cassa dello  Stato, provvedendo   alla  esposizione   della
          spesa   sulla  base   della classificazione   economica   e
          funzionale      ed    evidenziando,      per l'entrata, gli
          introiti in relazione alla   provenienza degli  stessi,  al
          fine  di  consentire  il  consolidamento  delle  operazioni
          interessanti il settore pubblico.
            La  predetta tabella  A potra'   essere modificata    con
          decreti    del  Presidente del Consiglio   dei Ministri, su
          proposta  del Ministro del tesoro e di quello del  bilancio
          e della programmazione economica.
            Per    l'ENEL   e le  aziende  di  servizi  che dipendono
          dagli  enti territoriali, l'obbligo di cui al  primo  comma
          si  riferisce  solo  alle  previsioni  e ai   consuntivi di
          cassa, restando ferme  per questi enti le disposizioni  che
          regolano la tenuta della contabilita'.
            Gli   enti territoriali  presentano in  allegato ai  loro
          bilanci  i conti  consuntivi delle  aziende di  servizi che
          da loro  dipendono, secondo uno schema tipo definito    dal
          Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.
            Ai    fini della   formulazione   dei conti   pluriennali
          della  finanza pubblica e'  fatto obbligo agli enti  di cui
          al presente  articolo di fornire  al Ministro   del  tesoro
          informazioni  su  prevedibili flussi delle entrate  e delle
          spese per gli  anni considerati  nel bilancio  pluriennale,
          ove  questi   non   risultino gia'   dai conti  pluriennali
          prescritti da specifiche disposizioni legislative.
            Il Presidente del Consiglio dei   Ministri,  su  proposta
          dei  Ministri  del    tesoro  e    del   bilancio e   della
          programmazione economica,  con proprio  decreto,  individua
          gli  organismi  e gli enti  anche di natura economica   che
          gestiscono     fondi   direttamente     o    indirettamente
          interessanti  la  finanza  pubblica,  con  eccezione  degli
          enti    di gestione   delle    partecipazioni  statali    e
          degli     enti   autonomi  fieristici,    ai    quali    si
          applicano le  disposizioni  del  presente articolo. Per gli
          enti  economici  l'obbligo  di  cui  al    primo  comma  si
          riferisce  solo  alle  previsioni  ed ai   consuntivi    in
          termini  di casssa".
            "Art.  27 (Leggi  con oneri  a carico  dei bilanci  degli
          enti    del  settore  pubblico allargato).   - Le leggi che
          comportano oneri, anche sotto forma di  minori  entrate,  a
          carico  dei  bilanci degli enti di cui al  precedente  art.
          25  devono   contenere   la previsione   dell'onere  stesso
          nonche' l'indicazione della  copertura finanziaria riferita
          ai relativi bilanci, annuali e pluriennali".