Art. 5. (Disposizioni di attuazione delle norme sulla dichiarazione di volonta) 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanita', con proprio decreto, disciplina: a) i termini, le forme e le modalita' attraverso i quali le aziende unita' sanitarie locali sono tenute a notificare ai propri assistiti, secondo le modalita' stabilite dalla legge, la richiesta di dichiarare la propria libera volonta' in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, a scopo di trapianto, secondo modalita' tali da garantire l'effettiva conoscenza della richiesta da parte di ciascun assistito; b) le modalita' attraverso le quali accertare se la richiesta di cui alla lettera a) sia stata effettivamente notificata; c) le modalita' attraverso le quali ciascun soggetto di cui alla lettera a) e' tenuto a dichiarare la propria volonta' in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte, prevedendo che la dichiarazione debba essere resa entro novanta giorni dalla data di notifica della richiesta ai sensi della lettera a); d) le modalita' attraverso le quali i soggetti che non hanno dichiarato alcuna volonta' in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte sono sollecitati periodicamente a rendere tale dichiarazione di volonta', anche attraverso l'azione dei medici di medicina generale e degli uffici della pubblica amministrazione nei casi di richiesta dei documenti personali di identita; e) i termini e le modalita' attraverso i quali modificare la dichiarazione di volonta' resa; f) le modalita' di conservazione dei dati relativi ai donatori, ai soggetti che non hanno espresso alcuna volonta' e ai non donatori presso le aziende unita' sanitarie locali, nonche' di registrazione dei medesimi dati sui documenti sanitari personali; g) le modalita' di trasmissione dei dati relativi ai donatori, ai soggetti che non hanno espresso alcuna volonta' ed ai non donatori dalle aziende unita' sanitarie locali al Centro nazionale per i trapianti, ai centri regionali o interregionali per i trapianti e alle strutture per i prelievi; h) le modalita' attraverso le quali i comuni trasmettono alle aziende unita' sanitarie locali i dati relativi ai residenti. 2. Alle disposizioni del presente articolo e' data attuazione contestualmente alla istituzione della tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con modalita' tali da non comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, rispetto a quelli necessari per la distribuzione della predetta tessera. 3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' definiti i termini e le modalita' della dichiarazione di volonta' in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte da parte degli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale nonche' degli stranieri che richiedono la cittadinanza.
Note all'art. 5: - Il testo del comma 50 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "50. Al fine di assicurare una maggiore equita' del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni, nonche' di evitare l'utilizzazione impropria dei diversi regimi di erogazione delle prestazioni sanitarie, il Governo e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonche' il Garante per la protezione dei dati personali uno o piu' decreti legislativi di riordino, con decorrenza 1 maggio 1998, della partecipazione alla spesa e delle esenzioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l'accesso ai servizi alla totalita' dei cittadini senza distinzioni individuali o sociali; b) nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, efficaci, appropriati e uniformi, posti a carico del Fondo sanitario nazionale, sono individuate, anche in rapporto a linee guida e percorsi diagnosticoterapeutici, le prestazioni la cui fruzione e' subordinata al pagamento diretto, da parte dell'utente, di una quota limitata di spesa; c) sono escluse dalla partecipazione alla spesa le prestazioni rientranti in programmi, anche regionali, di prevenzione e diagnosi precoce, le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera scelta, i trattamenti erogati in regime di ricovero ordinario, nonche' le prestazioni di cui alla lettera f); d) l'esenzione dei cittadini dalla partecipazione alla spesa e' stabilita in relazione alla sostenibilita' della stessa da parte dell'utente, tenuto conto delle condizioni economiche, del nucleo familiare, dell'eta' dell'assistito e del bisogno di prestazioni sanitarie legate a particolari patologie; e) la condizione economica che da' diritto all'esenzione e' definita con riferimento al nucleo familiare, tenuto conto di elementi di reddito e di patrimonio determinati in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi previsti dal comma 51 del presente articolo, in relazione alla composizione qualitativa e quantitativa della famiglia, prescindendo dalla posizione del capo famiglia rispetto al lavoro e superando la discriminazione fra persone in cerca di prima occupazione e disoccupati; e' prevista l'adozione di fattori correttivi volti a favorire l'autonomia dell'anziano convivente e a rafforzare la tutela dei nuclei che comprendono al loro interno individui con elevati bisogni di assistenza; f) l'esenzione per patologie prevede la revisione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria, farmaceutica e specialistica, ivi comprese quelle di alta specializzazione, in particolare quando trattasi di condizioni croniche e/o invalidanti; specifiche forme di tutela sono garantite alle patologie rare e ai farmaci orfani. All'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo si provvede con regolamento del Ministro della sanita' ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; g) la partecipazione alla spesa, in quanto rapportata al costo delle prestazioni erogate e' definita anche in relazione alla revisione dei sistemi tariffari di remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati; h) la revisione della partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni e' effettuata senza maggiori oneri complessivi a carico degli assistiti, garantendo comunque un risparmio non inferiore a lire 10 miliardi annui; i) e' promossa la responsabilita' finanziaria delle regioni, delle province autonome delle aziende sanitarie nella gestione del sistema di partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni, anche prevedendo l'impiego generalizzato, nell'ambito di progetti concordati con le regioni e le province autonome, di una tessera sanitaria, valida sull'intero territorio nazionale e utilizzabile nell'ambito della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e alla legge 31 dicembre 1996, n. 676, e nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione; l) e' assicurata, anche con la previsione di uno o piu' regolamenti emanati a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la semplificazione delle procedure di prescrizione e pagamento della partecipazione, nonche' di riconoscimento e verifica delle esenzioni, anche attraverso l'utilizzazione della tessera sanitaria di cui alla lettera i)". - Il testo degli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), e' il seguente: "Art. 25 (Normalizzazione dei conti degli enti pubblici). - Ai comuni, alle province e relative aziende, nonche' a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella A allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, e' fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilita' ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico. La predetta tabella A potra' essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica. Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilita'. Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende. Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica e' fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino gia' dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di casssa". "Art. 27 (Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato). - Le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci degli enti di cui al precedente art. 25 devono contenere la previsione dell'onere stesso nonche' l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali".