Art. 7.
                      (Principi organizzativi)
1.  L'organizzazione  nazionale  dei  prelievi  e  dei  trapianti  e'
costituita dal Centro  nazionale  per  i  trapianti,  dalla  Consulta
tecnica   permanente   per   i  trapianti,  dai  centri  regionali  o
interregionali per i trapianti, dalle strutture per i prelievi, dalle
strutture per la conservazione dei tessuti prelevati, dalle strutture
per i trapianti e dalle aziende unita' sanitarie locali.
2. E' istituito il sistema informativo dei trapianti nell'ambito  del
sistema informativo sanitario nazionale.
3.  Il  Ministro  della  sanita',  entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Autorita'
per l'informatica  nella  pubblica  amministrazione,  stabilisce  gli
obiettivi,  le  funzioni  e  la struttura del sistema informativo dei
trapianti, comprese le modalita' del collegamento  telematico  tra  i
soggetti  di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse informatiche e
telematiche disponibili per il Servizio  sanitario  nazionale  ed  in
coerenza  con  le  specifiche  tecniche  della  rete  unitaria  della
pubblica amministrazione.
4.  Per  l'istituzione  del  sistema  informativo  dei  trapianti  e'
autorizzata  la  spesa  di  lire  1.000 milioni annue a decorrere dal
1999.