Art. 8.
                 (Centro nazionale per i trapianti)

  1.  E'  istituito  presso l'Istituto superiore di sanita' il Centro
nazionale per i trapianti, di seguito denominato "Centro nazionale".
  2. Il Centro nazionale e' composto:
   a)  dal direttore dell'Istituto superiore di sanita', con funzioni
di presidente;
   b)  da  un  rappresentante  per  ciascuno  dei  centri regionali o
interregionali per i trapianti, designati dalla Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
   c) dal direttore generale.
  3.  I componenti del Centro nazionale sono nominati con decreto del
Ministro della sanita'.
  4.  Il  direttore  generale  e'  scelto  tra i dirigenti di ricerca
dell'Istituto superiore di sanita' ovvero tra i medici non dipendenti
dall'Istituto  in  possesso  di  comprovata  esperienza in materia di
trapianti  ed  e'  assunto con contratto di diritto privato di durata
quinquennale.  Al  rapporto  contrattuale  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  le  disposizioni  previste  dall'articolo 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
  5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Centro nazionale si
avvale del personale dell'Istituto superiore di sanita'.
  6. Il Centro nazionale svolge le seguenti funzioni:
   a)  cura,  attraverso  il sistema informativo dei trapianti di cui
all'articolo  7,  la  tenuta  delle  liste delle persone in attesa di
trapianto,  differenziate  per tipologia di trapianto, risultanti dai
dati trasmessi dai centri regionali o interregionali per i trapianti,
ovvero  dalle  strutture  per  i  trapianti  e  dalle  aziende unita'
sanitarie   locali,   secondo   modalita'   tali   da  assicurare  la
disponibilita' di tali dati 24 ore su 24;
   b)  definisce  i  parametri tecnici ed i criteri per l'inserimento
dei  dati  relativi alle persone in attesa di trapianto allo scopo di
assicurare l'omogeneita' dei dati stessi, con particolare riferimento
alla   tipologia   ed  all'urgenza  del  trapianto  richiesto,  e  di
consentire l'individuazione dei riceventi;
   c)  individua i criteri per la definizione di protocolli operativi
per  l'assegnazione  degli  organi  e  dei  tessuti secondo parametri
stabiliti  esclusivamente in base alle urgenze ed alle compatibilita'
risultanti dai dati contenuti nelle liste di cui alla lettera a);
   d)   definisce   linee   guida   rivolte  ai  centri  regionali  o
interregionali  per  i trapianti allo scopo di uniformare l'attivita'
di prelievo e di trapianto sul territorio nazionale;
   e) verifica l'applicazione dei criteri e dei parametri di cui alla
lettera c) e delle linee guida di cui alla lettera d);
   f)  procede all'assegnazione degli organi per i casi relativi alle
urgenze, per i programmi definiti a livello nazionale e per i tipi di
trapianto  per  i  quali  il  bacino  di utenza minimo corrisponde al
territorio  nazionale,  secondo  i  criteri  stabiliti ai sensi della
lettera c);
   g)  definisce criteri omogenei per lo svolgimento dei controlli di
qualita'  sui  laboratori di immunologia coinvolti nelle attivita' di
trapianto;
   h)  individua il fabbisogno nazionale di trapianti e stabilisce la
soglia minima annuale di attivita' per ogni struttura per i trapianti
e  i  criteri  per  una  equilibrata distribuzione territoriale delle
medesime;
   i)  definisce  i  parametri  per  la  verifica  di  qualita'  e di
risultato delle strutture per i trapianti;
   l)   svolge   le   funzioni   attribuite  ai  centri  regionali  e
interregionali per i tipi di trapianto il cui bacino di utenza minimo
corrisponde al territorio nazionale;
   m)  promuove  e  coordina  i rapporti con le istituzioni estere di
settore al fine di facilitare lo scambio di organi.
  7.  Per  l'istituzione del Centro nazionale e' autorizzata la spesa
complessiva  di  lire  740 milioni annue a decorrere dal 1999, di cui
lire  240  milioni per la copertura delle spese relative al direttore
generale e lire 500 milioni per le spese di funzionamento.
 
           Nota all'art. 8:
            -  Il  testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  30
          dicembre  1992, n.   502  (Riordino  della  disciplina   in
          materia  sanitaria,  a  norma dell'art. 1  della  legge  23
          ottobre 1992, n 421), e' il seguente:
            "Art.    3    (Organizzazione    delle   unita' sanitarie
          locali).   -   1.   L'unita' sanitaria  locale  e'  azienda
          dotata  di  personalita'  giuridica pubblica, di  autonomia
          organizzativa,   amministrativa,  patrimoniale,  contabile,
          gestionale  e   tecnica,  fermo  restando il  dirittodovere
          degli organi   rappresentativi di  esprimere  il    bisogno
          sociosanitario delle comunita' locali.
            2.  L'unita'   sanitaria locale provvede  ad assicurare i
          livelli di assistenza di cui all'art. 1 nel proprio  ambito
          territoriale.
            3 L'unita' sanitaria locale puo'  assumere la gestione di
          attivita'  o  servizi    socioassistenziali su delega   dei
          singoli enti   locali con oneri  a  totale    carico  degli
          stessi, ivi compresi  quelli relativi al personale,  e  con
          specifica  contabilizzazione.   L'unita'   sanitaria locale
          procede  alle     erogazioni   solo      dopo   l'effettiva
          acquisizione delle necessarie disponibilita' finanziarie.
            4.   Sono    organi  dell'unita'  sanitaria  locale    il
          direttore  generale  ed  il  collegio  dei  revisori.    Il
          direttore    generale    e'    coadiuvato   dal   direttore
          amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio dei
          sanitari  nonche'  dal coordinatore  dei  servizi  sociali,
          nel   caso previsto dal   comma  3  in    conformita'  alla
          normativa regionale  e con oneri a carico degli enti locali
          di cui allo stesso comma.
            5.  Le   regioni disciplinano,  entro il  31 marzo  1994,
          nell'ambito della   propria    competenza    le   modalita'
          organizzative   e   di funzionamento delle unita' sanitarie
          locali prevedendo tra l'altro:
            a)    la riduzione,   sentite   le province  interessate,
          delle  unita' sanitarie  locali, prevedendo  per   ciascuna
          un  ambito  territoriale coincidente  di norma  con  quello
          della  provincia.  In relazione  a condizioni  territoriali
          particolari, in specie delle aree montane, ed alla densita'
          e  distribuzione  della  popolazione,    la regione prevede
          ambiti territoriali di estensione diversa;
            b)  l'articolazione  delle  unita'  sanitarie  locali  in
          distretti;
            c)   i criteri  per la  definizione  dei rapporti  attivi
          e   passivi facenti    capo    alle  preesistenti    unita'
          sanitarie  locali e  unita' sociosanitarie locali;
            d)  il finanziamento   delle unita' sanitarie locali  che
          tenga conto della natura  aziendale delle stesse    nonche'
          del  bacino    d'utenza  da  servire e delle prestazioni da
          erogare;
            e) le  modalita' di  vigilanza e  controllo sulle  unita'
          sanitarie locali;
            f)  il  divieto   alle   unita'   sanitarie   locali   ed
          alle    aziende  ospedaliere    di  cui    all'art.  4   di
          ricorrere a   qualsiasi  forma    di  indebitamento,  fatte
          salve:
            1)  l'anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura
          massima di un  dodicesimo  dell'ammontare   annuo     delle
          entrate    previste    nel bilancio di competenza, al netto
          delle partite di giro;
            2)  la  contrazione di  mutui  o  l'accensione  di  altre
          forme    di credito, di durata  non superiore a dieci anni,
          per il finanziamento di spese di    investimento  e  previa
          autorizzazione      regionale,   fino  ad  un     ammontare
          complessivo  delle   relative   rate,   per   capitale   ed
          interessi,    non    superiore  al   15   per   cento delle
          entrate  proprie correnti previste  nel bilancio annuale di
          competenza, ad esclusione della quota  di  Fondo  sanitario
          nazionale di parte corrente attribuita alla regione;
            g)   i  criteri    per  la  definizione  delle  dotazioni
          organiche e  degli  uffici    dirigenziali  delle    unita'
          sanitarie    locali e  delle aziende ospedaliere nonche'  i
          criteri  per l'attuazione della   mobilita'  del  personale
          risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al
          decreto     legislativo  3    febbraio   1993,  n.   29,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.
            6.  Tutti    i  poteri    di   gestione,   nonche'     la
          rappresentanza   dell'unita'   sanitaria      locale,  sono
          riservati al  direttore generale.  Al  direttore   generale
          compete   in  particolare,  anche  attraverso l'istituzione
          dell'apposito servizio   di   controllo   interno di    cui
          all'art.  20, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive modificazioni  ed  integrazioni,     verificare,
          mediante  valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti
          e  dei  risultati, la corretta ed economica  gestione delle
          risorse attribuite  ed introitate  nonche'  l'imparzialita'
          ed    il  buon  andamento  dell'azione   amministrativa. La
          nomina  del direttore  generale   deve essere    effettuata
          nel    termine perentorio di sessanta  giorni dalla data di
          vacanza  dell'ufficio  e,  in  sede  di prima applicazione,
          dalla data di istituzione dell'unita'  sanitaria  locale  e
          comunque non oltre il 30 aprile 1994. Scaduto tale termine,
          qualora    la regione non   vi abbia provveduto, la  nomina
          del direttore generale  e' effettuata  previa diffida,  dal
          Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del Ministro   della
          sanita'. L'autonomia di cui al comma 1   diviene  effettiva
          con  la  prima    immissione  nelle  funzioni del direttore
          generale. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del
          direttore  amministrativo e  del direttore  sanitario e'  a
          tempo pieno,    regolato   da    contratto   di     diritto
          privato     di   durata quinquennale,   rinnovabile, e  non
          puo'  comunque protrarsi  oltre il settantesimo   anno   di
          eta'.    I contenuti  di  tale  contratto,  ivi compresi  i
          criteri per  la  determinazione   degli emolumenti,    sono
          fissati  entro centoventi  giorni dalla data di entrata  in
          vigore del presente  decreto,  con  decreto  del Presidente
          del  Consiglio  dei Ministri, su   proposta dei    Ministri
          della   sanita', del  tesoro, del lavoro e della previdenza
          sociale e per gli affari regionali sentita'  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome. Il  direttore  generale e'   tenuto   a
          motivare    i  provvedimenti assunti   in difformita'   dal
          parere  reso    dal  direttore  sanitario,  dal   direttore
          amministrativo  e dal consiglio dei sanitari.  In  caso  di
          vacanza  dell'ufficio  o  nei  casi   di   assenza   o   di
          impedimento  del  direttore generale,  le relative funzioni
          sono svolte dal direttore amministrativo o dal    direttore
          sanitario  su  delega  del  direttore    generale  o,    in
          mancanza di   delega,   dal direttore    piu'  anziano  per
          eta'.  Ove  l'assenza   o l'impedimento si  protragga oltre
          sei  mesi si  procede alla  sostituzione. Nei  casi in  cui
          ricorrano  gravi  motivi  o  la   gestione   presenti   una
          situazione  di  grave  disavanzo o in caso di violazione di
          leggi o di principi di buon andamento  e  di  imparzialita'
          dell'amministrazione,    la  regione risolve   il contratto
          dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del
          direttore generale. In caso  di  inerzia  da    pane  delle
          regioni, previo invito ai predetti  organi ad  adottare  le
          misure    adeguate,    provvede  in    via  sostitutiva  il
          Consiglio dei Ministri   su  proposta  del  Ministro  della
          sanita'.
            7.    Il   direttore amministrativo   ed   il   direttore
          sanitario  sono nominati  con  provvedimento  motivato  del
          direttore  generale.  Al rapporto di lavoro  si applica  la
          disciplina  di cui   al comma 6. Essi cessano dall'incarico
          entro  tre mesi dalla data di  nomina del  nuovo  direttore
          generale  e possono essere riconfermati.  Per gravi motivi,
          il  direttore  amministrativo  ed    il direttore sanitario
          possono essere sospesi    o    dichiarati    decaduti   dal
          direttore      generale      con provvedimento motivato. Il
          direttore sanitario e' un  medico che non abbia compiuto il
          sessantacinquesimo anno   di eta' e che  abbia  svolto  per
          almeno    cinque     anni     qualificata    attivita'   di
          direzione  tecnicosanitaria in enti o  strutture sanitarie,
          pubbliche  o  private,  di  media  o  grande  dimensione.Il
          direttore  sanitario  dirige  i  servizi  sanitari  ai fini
          organizzativi    ed  igienicosanitari  e  fornisce   parere
          obbligatorio  al    direttore generale sugli atti  relativi
          alle   materie   di      competenza.      Il      direttore
          amministrativo  e'  un  laureato  in discipline  giuridiche
          o     economiche      che    non    abbia    compiuto    il
          sessantacinquesimo anno di eta' e   che  abbia  svolto  per
          almeno  cinque anni una qualificata attivita'  di direzione
          tecnica o amministrativa in enti  o    strutture  sanitarie
          pubbliche  o  private di   media o grande dimensione.    Il
          direttore      amministrativo     dirige     i      servizi
          amministrativi    dell'unita'      sanitaria    locale    e
          fornisce  parere obbligatorio al  direttore generale  sugli
          atti    relativi  alle  materie di competenza.   Le regioni
          disciplinano le   funzioni del coordinatore  dei    servizi
          sociali    in analogia   alle disposizioni  previste per  i
          direttori sanitario  e amministrativo.   Sono soppresse  le
          figure   del   coordinatore      amministrativo,        del
          coordinatore  sanitario   e  del sovrintendente  sanitario,
          nonche' l'ufficio di direzione.
            8.   Per  i pubblici  dipendenti  la  nomina a  direttore
          generale, direttore      amministrativo    e      direttore
          sanitario  determina   il collocamento in aspettativa senza
          assegni;  il  periodo di aspettativa e' utile  ai fini  del
          trattamento    di  quiescenza     e  di      previdenza   e
          dell'anzianita'   di   servizio.   Le   amministrazioni  di
          appartenenza provvedono  ad  effettuare  il versamento  dei
          relativi  contributi, comprensivi  delle  quote  a   carico
          del  dipendente,  nonche'  dei contributi    assistenziali,
          calcolati      sul   trattamento   stipendiale spettante al
          medesimo ed  a richiedere   il rimborso    del  correlativo
          onere alle  unita' sanitarie  locali interessate, le  quali
          procedono  recupero delle quote a  carico dall'interessato.
          Qualora il direttore generale, il direttore sanitario ed il
          direttore amministrativo siano  dipendenti  privati    sono
          collocati    in  aspettativa senza   assegni con diritto al
          mantenimento del posto.
            9. Il  direttore generale non   e'  eleggibile  a  membro
          dei  consigli  comunali,  dei   consigli provinciali,   dei
          consigli e  assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo
          che  le  funzioni  esercitate  non  siano  cessate   almeno
          centottanta  giorni  prima    della  data di   scadenza dei
          periodi  di  durata dei  predetti   organi.   In caso    di
          scioglimento  anticipato    dei   medesimi,   le   cause di
          ineleggibilita'    non    hanno  effetto  se  le   funzioni
          esercitate    siano cessate entro i sette giorni successivi
          alla data del provvedimento  di scioglimento. In ogni  caso
          il  direttore    generale  non  e'   eleggibile nei collegi
          elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto  o in  parte,
          il  territorio dell'unita' sanitaria locale presso la quale
          abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei
          sei    mesi  antecedenti  la  data  di  accettazione  della
          candidatura.     Il  direttore  generale    che  sia  stato
          candidato e non sia  stato eletto non  puo' esercitare  per
          un periodo   di cinque  anni  le  sue  funzioni  in  unita'
          sanitarie  locali  comprese,  in  tutto  o  in parte,   nel
          collegio elettorale nel   cui ambito si  sono    svolte  le
          elezioni.  La carica di direttore generale e' incompatibile
          con quella di  membro del  consiglio e   delle    assemblee
          delle      regioni  e    delle  province    autonome,    di
          consigliere    provinciale,   di   sindaco,   di  assessore
          comunale,   di  presidente  o  di  assessore  di  comunita'
          montana,   di   membro   del   Parlamento,   nonche'    con
          l'esistenza   di rapporti anche in regime convenzionale con
          la unita' sanitaria locale presso cui sono   esercitate  le
          funzioni  o  di  rapporti    economici  o di consulenza con
          strutture che  svolgono  attivita'  concorrenziali  con  la
          stessa.   La   predetta  normativa  si  applica   anche  ai
          direttori amministrativi  ed  ai direttori   sanitari.   La
          carica di  direttore generale e' altresi' incompatibile con
          la  sussistenza  di  un  rapporto di   lavoro   dipendente,
          ancorche'  in regime  di  aspettativa   senza assegni,  con
          l'unita'  sanitaria  locale   presso cui sono esercitate le
          funzioni.
            10. (Comma abrogato dall'art.1. del D.L. 27 agosto  1994,
          n.512).
            11.   Non  possono  essere nominati  direttori  generali,
          direttori amministrativi o direttori sanitari delle  unita'
          sanitarie locali:
            a)  coloro    che hanno   riportato condanna,   anche non
          definitiva, a pena  detentiva non  inferiore ad   un   anno
          per    delitto  non   colposo ovvero a  pena detentiva  non
          inferiore  a sei  mesi per   delitto non  colposo  commesso
          nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri
          o    violazione  dei    doveri inerenti   ad una   pubblica
          funzione, salvo   quanto  disposto    dal  secondo    comma
          dell'art.  166 del  codice penale;
            b)  coloro  che sono sottoposti a procedimento penale per
          delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio  in
          flagranza;
            c)  coloro    che  sono  stati    sottoposti,  anche  con
          provvedimento  non  definitivo     ad  una      misura   di
          prevenzione,  salvi    gli  effetti    della riabilitazione
          prevista  dall'art. 15 della   legge 3  agosto    1988,  n.
          327, e dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
            d)  coloro  che    sono  sottoposti a misura di sicurezza
          detentiva o a liberta' vigilata.
            12.  Il consiglio  dei sanitari  e' organismo    elettivo
          dell'unita'  sanitaria locale   con funzioni  di consulenza
          tecnicosanitaria  ed e' presieduto dal direttore sanitario.
          Fanno parte del consiglio medici in maggioranza   ed  altri
          operatori   sanitari laureati -  con presenza maggioritaria
          della   componente   ospedaliera medica   se    nell'unita'
          sanitaria  locale    e' presente un  presidio ospedaliero -
          nonche' una rappresentanza del personale infermieristico  e
          del personale tecnico sanitario.  Nella componente   medica
          e'  assicurata   la presenza   del medico  veterinario.  Il
          consiglio   dei  sanitari  fornisce  parere obbligatorio al
          direttore generale per le attivita' tecnicosanitarie, anche
          sotto il profilo organizzativo,  e per gli investimenti  ad
          esse  attinenti.   Il  consiglio  dei  sanitari si  esprime
          altresi'  sulle attivita'  di  assistenza sanitaria.   Tale
          parere    e'  da   intendersi favorevole ove  non formulato
          entro il   termine  fissato    dalla  legge  regionale.  La
          regione  provvede  a    definire il numero   dei componenti
          nonche' a disciplinare le  modalita'    di  elezione  e  la
          composizione ed il funzionamento del consiglio.
            13.    Il collegio   dei revisori  dura in  carica cinque
          anni ed   e' composto   da tre    membri,  di    cui    uno
          designato  dalla regione,  uno designato  dal Ministro  del
          tesoro,    scelto  tra    i  funzionari    della Ragioneria
          generale dello Stato ed  uno designato dal sindaco o  dalla
          conferenza    dei    sindaci   o    dai   presidenti    dei
          consigli circoscrizionali.   Il  predetto    collegio    e'
          integrato    da altri  due membri, dei  quali uno designato
          dalla regione ed uno   designato dal  Ministro  del  tesoro
          scelto  tra  i  funzionari  della Ragioneria generale dello
          Stato, per  le  unita'  sanitarie locali  il  cui  bilancio
          di  previsione  comporti  un  volume  di    spesa  di parte
          corrente superiore a duecento miliardi.  I  revisori,    ad
          eccezione  della  rappresentanza  del Ministero del tesoro,
          sono scelti tra i  revisori contabili iscritti nel registro
          previsto dall'art. 1   del decreto legislativo  27  gennaio
          1992,    n.    88.  Il   direttore   generale   dell'unita'
          sanitaria   locale  nomina  i    revisori  con    specifico
          provvedimento  e    li  convoca   per la prima seduta.   Il
          presidente  del    collegio  viene  eletto    dai  revisori
          all'atto  della  prima  seduta. Ove a seguito di decadenza,
          dimissioni o decessi il collegio risultasse  mancante    di
          uno  o  piu'  componenti, il direttore generale provvede ad
          acquisire  le  nuove  designazioni  dalle   amministrazioni
          competenti.    In caso   di   mancanza   di piu'   di   due
          componenti    dovra'    procedersi  alla     ricostituzione
          dell'intero  collegio.   Qualora   il   direttore  generale
          non    proceda    alla ricostituzione  del  collegio  entro
          trenta  giorni,  la  regione  provvede a costituirlo in via
          straordinaria  con  un  funzionario  della  regione  e  due
          designati   dal    Ministro    del  tesoro.    Il  collegio
          straordinario  cessa    le  proprie     funzioni   all'atto
          dell'insediamento  del   collegio ordinario.   L'indennita'
          annua  lorda spettante  ai   componenti   del collegio  dei
          revisori  e'  fissata  in misura pari al 10 per cento degli
          emolumenti del  direttore generale   dell'unita'  sanitaria
          locale.   Al   presidente     del  collegio    compete  una
          maggiorazione pari    al  20    per  cento  dell'indennita'
          fissata per gli altri  componenti. Il collegio dei revisori
          vigila  sull'osservanza  delle  leggi, verifica la regolare
          tenuta  della  contabilita'   e   la   corrispondenza   del
          rendiconto  generale  alle    risultanze  delle   scritture
          contabili,   esamina il   bilancio  di  previsione    e  le
          relative  variazioni ed  assestamento. Il  collegio accerta
          almeno  ogni  trimestre  la  consistenza  di  cassa  e puo'
          chiedere notizie   al direttore    generale  sull'andamento
          dell'unita'  sanitaria  locale.  I   revisori possono,   in
          qualsiasi momento,   procedere, anche  individualmente,  ad
          atti di ispezione e di controllo.
            14.   Nel   unita'   sanitarie   locali   il  cui  ambito
          territoriale coincide con  quello del  comune, il  sindaco,
          al  fine di  corrispondere alle esigenze  sanitarie   della
          popolazione, provvede  alla  definizione, nell'ambito della
          programmazione  regionale,    delle  linee di indirizzo per
          l'impostazione   programmatica dell'attivita, esamina    il
          bilancio  pluriennale  di  previsione  ed  il   bilancio di
          esercizio  e  rimette  alla   regione      le      relative
          osservazioni,       verifica      l'andamento      generale
          dell'attivita'   e    contribuisce     alla     definizione
          dei      piani  programmatici   trasmettendo   le   proprie
          valutazioni  e   proposte   al direttore generale  ed  alla
          regione.    Nelle  unita'  sanitarie  locali  il cui ambito
          territoriale non coincide con il territorio del comune,  le
          funzioni  del  sindaco    sono  svolte dalla conferenza dei
          sindaci  o  dei  presidenti  delle      circoscrizioni   di
          riferimento    territoriale  tramite  una    rappresentanza
          costituita   nel suo    seno  da    non  piu'    di  cinque
          componenti    nominati    dalla   stessa   conferenza   con
          modalita'    di  esercizio  delle  funzioni   dettate   con
          normativa regionale".