(Trattato - art. 10)
                             Articolo 10 
                  Cambiamento di nome o d'indirizzo 
  1) cambiamento di nome o d'indirizzo del titolare a) Quando non  vi
e' cambiamento riguardo alla persona del titolare ma sono cambiati il
suo nome o il suo indirizzo, ciascuna Parte contraente  conviene  che
la richiesta all'ufficio di annotare il cambiamento nel suo  registro
di marchi, sia presentata in una comunicazione firmata dal titolare o
dal suo mandatario con l'indicazione del numero  della  registrazione
in questione ed il cambiamento da annotare.  Per  quanto  concerne  i
requisiti relativi alla presentazione della richiesta, nessuna  Parte
contraente respinge la richiesta: 
i) quando  la  richiesta  e'  presentata  per  iscritto  sotto  forma
cartacea, a condizione che sia compilata, con riserva  del  capoverso
c), su di un formulario corrispondente  al  formulario  di  richiesta
previsto nel regolamento di esecuzione; 
ii)  quando  la  Parte  contraente  autorizza  la   trasmissione   di
comunicazioni all'ufficio per fax e  la  richiesta  e'  in  tal  modo
trasmessa, se il documento cartaceo ottenuto mediante la trasmissione
corrisponde, con riserva del capoverso c), al formulario di richiesta
di cui al punto i). 
b) Ogni Parte contraente puo' esigere che la richiesta indichi 
i) il nome e l'indirizzo del titolare; 
ii) se il titolare  ha  un  mandatario,  il  nome  e  l'indirizzo  di
quest'ultimo; 
iii) se  il  titolare  ha  effettuato  l'elezione  di  domicilio,  il
domicilio eletto. 
c) Ogni Parte contraente puo' esigere che la  richiesta  sia  redatta
   nella lingua o in una delle lingue ammesse dall'ufficio. 
d) Ogni Parte contraente  puo'  esigere  che  una  tassa  sia  pagata
   all'ufficio per la richiesta. 
e) E' sufficiente una sola  richiesta  anche  quando  il  cambiamento
   concerne piu' registrazioni, a condizione che i numeri di tutte le
   registrazioni in questione, siano indicate nella richiesta. 
  2)Cambiamento di nome o d'indirizzo del depositante Il capoverso 1)
e' applicabile mutatis mutandis quando il cambiamento concerne una  o
piu' richieste oppure una o piu' richieste  assieme  ed  una  o  piu'
registrazioni; tuttavia, quando una richiesta non ha ancora un numero
o il suo numero non e'  noto  al  depositante  o  al  mandatario,  la
richiesta deve consentire di identificare  questa  domanda  in  altro
modo, secondo le prescrizioni del regolamento di esecuzione. 
  3)Cambiamento  del  nome  o   dell'indirizzo   del   mandatario   o
cambiamento di domicilio eletto Il comma 1)  e'  applicabile  mutatis
mutandis ad ogni cambiamento di  nome  o  d'indirizzo  dell'eventuale
mandatario e ad ogni cambiamento dell'eventuale domicilio eletto. 
  4) Divieto  di  altre  condizioni  Nessuna  Parte  contraente  puo'
esigere l'adempimento di requisiti diversi dai  quelli  enunciati  ai
commi 1) a 3) riguardo alla richiesta di cui nel  presente  articolo.
In particolare non puo' essere richiesto di  fornire  un  certificato
relativo al cambiamento. 
  5) Prove Ogni Parte contraente puo' esigere che delle  prove  siano
fornite all'ufficio quando l'ufficio  puo'  ragionevolmente  dubitare
della  veridicita'  di  qualsivoglia  indicazione   figurante   nella
richiesta.