Articolo 12 Rettifica di un errore 1) Rettifica di un errore relativo ad una registrazione? a) Ogni Parte contraente accetta che la richiesta di rettifica di un errore nella domanda e in un'altra richiesta comunicata all'ufficio - errore riprodotto nel suo registro di marchi o in ogni pubblicazione dell'ufficio - sia presentata in una comunicazione firmata dal titolare o dal suo mandatario, con l'indicazione del numero della registrazione in questione, l'errore da rettificare e la rettifica da apportare. Per quanto concerne i requisiti relativi alla presentazione della richiesta, nessuna Parte contraente respinge la richiesta: i) quando la richiesta e' presentata per iscritto sotto forma cartacea, a condizione che sia compilata, con riserva del capoverso c), su un formulario corrispondente al formulario di richiesta previsto nel regolamento di esecuzione; ii) quando la Parte contraente autorizza la trasmissione di comunicazioni all'ufficio per fax e la richiesta e' in tal modo trasmessa, a condizione che il documento cartaceo ottenuto mediante la trasmissione corrisponda, con riserva del capoverso c), al formulario di richiesta di cui al punto i). b) Ogni Parte contraente puo' esigere che la richiesta indichi i) il nome e l'indirizzo del titolare, ii) se il titolare ha un mandatario, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; iii) se il titolare ha effettuato l'elezione di domicilio, il domicilio eletto. c) Ogni Parte contraente puo' esigere che la richiesta sia redatta nella lingua o in una delle lingue ammesse dall'ufficio. d) Ogni Parte contraente puo' esigere che una tassa sia pagata all'ufficio per la richiesta. e) E' sufficiente una sola richiesta anche quando la richiesta concerne piu' registrazioni aventi come titolare la stessa persona, a condizione che l'errore e la rettifica richiesta siano gli stessi per ciascuna registrazione e che i numeri di tutte le registrazioni in oggetto siano indicati nella richiesta. 2) Rettifica di un errore relativo ad una domanda Il comma 1) e' applicabile, mutatis mutandis quando l'errore concerne una o piu' domande oppure una o piu' domande insieme ad una o piu' registrazioni; tuttavia quando una domanda non ha ancora un numero o il suo numero non e' noto al depositante o al mandatario, la richiesta consentire di identificare questa domanda in altro modo, secondo le prescrizioni del regolamento di esecuzione. 3) Divieto di altre condizioni Nessuna Parte contraente puo' esigere l'adempimento di requisiti diversi dai quelli enunciati ai commi 1) e 3) per quanto concerne una richiesta di rinnovo. I seguenti elementi non potranno in particolare essere richiesti: 4) Prove ) Ogni Parte contraente puo' esigere che delle prove siano fornite all'ufficio quando l'ufficio puo' ragionevolmente dubitare che l'errore segnalato sia effettivamente un errore. 5)Errori commessi dall'ufficio. L'ufficio di una Parte contraente rettifica i propri errori ex officio su richiesta, senza esigere, tasse. 6) Errori non rettificabili Nessuna Parte contraente e' tenuta ad applicare i commi 1) 2) e 5) agli errori che non possono essere rettificati ai sensi della sua legislazione.