(Trattato - art. 12)
                             Articolo 12 
                       Rettifica di un errore 
  1) Rettifica di un errore relativo ad una  registrazione?  a)  Ogni
Parte contraente accetta che la richiesta di rettifica di  un  errore
nella domanda e in un'altra richiesta comunicata all'ufficio - errore
riprodotto nel  suo  registro  di  marchi  o  in  ogni  pubblicazione
dell'ufficio -  sia  presentata  in  una  comunicazione  firmata  dal
titolare o dal suo mandatario, con  l'indicazione  del  numero  della
registrazione in questione, l'errore da rettificare e la rettifica da
apportare.  Per   quanto   concerne   i   requisiti   relativi   alla
presentazione della richiesta, nessuna Parte contraente  respinge  la
richiesta: 
i) quando  la  richiesta  e'  presentata  per  iscritto  sotto  forma
cartacea, a condizione che sia compilata, con riserva  del  capoverso
c), su  un  formulario  corrispondente  al  formulario  di  richiesta
previsto nel regolamento di esecuzione; 
ii)  quando  la  Parte  contraente  autorizza  la   trasmissione   di
comunicazioni all'ufficio per fax e  la  richiesta  e'  in  tal  modo
trasmessa, a condizione che il documento cartaceo  ottenuto  mediante
la  trasmissione  corrisponda,  con  riserva  del  capoverso  c),  al
formulario di richiesta di cui al punto i). 
b) Ogni Parte contraente puo' esigere che la richiesta indichi 
i) il nome e l'indirizzo del titolare, 
ii) se il titolare  ha  un  mandatario,  il  nome  e  l'indirizzo  di
quest'ultimo; 
iii) se  il  titolare  ha  effettuato  l'elezione  di  domicilio,  il
domicilio eletto. 
c) Ogni Parte contraente puo' esigere che la  richiesta  sia  redatta
   nella lingua o in una delle lingue ammesse dall'ufficio. 
d) Ogni Parte contraente  puo'  esigere  che  una  tassa  sia  pagata
   all'ufficio per la richiesta. 
e) E' sufficiente  una  sola  richiesta  anche  quando  la  richiesta
   concerne  piu'  registrazioni  aventi  come  titolare  la   stessa
   persona, a condizione che l'errore e la rettifica richiesta  siano
   gli stessi per ciascuna registrazione e che i numeri di  tutte  le
   registrazioni in oggetto siano indicati nella richiesta. 
  2) Rettifica di un errore relativo ad una domanda Il  comma  1)  e'
applicabile, mutatis mutandis quando l'errore  concerne  una  o  piu'
domande  oppure  una  o  piu'  domande  insieme   ad   una   o   piu'
registrazioni; tuttavia quando una domanda non ha ancora un numero  o
il suo numero  non  e'  noto  al  depositante  o  al  mandatario,  la
richiesta consentire di identificare questa domanda  in  altro  modo,
secondo le prescrizioni del regolamento di esecuzione. 
  3) Divieto  di  altre  condizioni  Nessuna  Parte  contraente  puo'
esigere l'adempimento di requisiti diversi dai  quelli  enunciati  ai
commi 1) e 3)  per  quanto  concerne  una  richiesta  di  rinnovo.  I
seguenti elementi non potranno in particolare essere richiesti: 
  4) Prove ) Ogni Parte contraente puo' esigere che delle prove siano
fornite all'ufficio quando l'ufficio  puo'  ragionevolmente  dubitare
che l'errore segnalato sia effettivamente un errore. 
  5)Errori commessi dall'ufficio. L'ufficio di una  Parte  contraente
rettifica i propri errori ex officio  su  richiesta,  senza  esigere,
tasse. 
  6) Errori non rettificabili Nessuna Parte contraente e'  tenuta  ad
applicare i commi 1) 2) e 5)  agli  errori  che  non  possono  essere
rettificati ai sensi della sua legislazione.