(Trattato - art. 20)
                             Articolo 20 
          Data di vigenza delle ratifiche e delle adesioni 
  1) Strumenti da prendere in considerazione  Ai  fini  del  presente
articolo, solo gli strumenti di  ratifica  o  di  adesione  che  sono
depositati dagli enti di cui all'articolo 19.1) e che hanno una  data
di vigenza secondo l'articolo 19.3) saranno presi in considerazione. 
  2) Entrata in vigore del trattato Il  presente  trattato  entra  in
vigore tre mesi dopo che cinque  Stati  avranno  depositato  il  loro
strumento di ratifica o di adesione. 
  3)  Entrata  in  vigore  delle  ratifiche  ed  adesioni  successive
all'entrata in vigore  del  trattato  Ogni  ente  diverso  da  quelli
indicati al comma 2) sara' vincolato dal presente trattato  tre  mesi
dopo la data in cui ha depositato il suo strumento di ratifica  o  di
adesione.