Articolo 20 Data di vigenza delle ratifiche e delle adesioni 1) Strumenti da prendere in considerazione Ai fini del presente articolo, solo gli strumenti di ratifica o di adesione che sono depositati dagli enti di cui all'articolo 19.1) e che hanno una data di vigenza secondo l'articolo 19.3) saranno presi in considerazione. 2) Entrata in vigore del trattato Il presente trattato entra in vigore tre mesi dopo che cinque Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione. 3) Entrata in vigore delle ratifiche ed adesioni successive all'entrata in vigore del trattato Ogni ente diverso da quelli indicati al comma 2) sara' vincolato dal presente trattato tre mesi dopo la data in cui ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.