Articolo 21 Riserve 1) Tipi speciali di marchi Ogni Stato o organizzazione intergovernativa puo' dichiarare con una riserva che nonostante l'articolo 2.1a) e 2)a), le disposizioni degli articoli 3.1) e 2), 5, 7, 11 e 13 non sono applicabili ai marchi associati, ai marchi difensivi o ai marchi derivati. La riserva deve precisare quale di queste disposizioni si applica. 2) Modalita' Ogni riserva formulata ai sensi del comma 1) deve figurare in una dichiarazione che accompagna lo strumento di ratifica del presente trattato, o di adesione e quello depositato dallo Stato o organizzazione intergovernativa regionale che formula questa riserva. 3) Ritiro Ogni riserva fatta ai sensi del comma 1) puo' essere ritirata in ogni tempo. 4) Interdizione di altre riserve Nessuna altra riserva diversa quella autorizzata al sensi del comma 1) puo' essere formulata nei confronti del presente trattato.