(Trattato - art. 21)
                             Articolo 21 
                               Riserve 
  1)  Tipi  speciali  di   marchi   Ogni   Stato   o   organizzazione
intergovernativa puo'  dichiarare  con  una  riserva  che  nonostante
l'articolo 2.1a) e 2)a), le disposizioni degli articoli 3.1) e 2), 5,
7, 11 e 13 non  sono  applicabili  ai  marchi  associati,  ai  marchi
difensivi o ai marchi derivati. La riserva deve  precisare  quale  di
queste disposizioni si applica. 
  2) Modalita' Ogni riserva formulata ai  sensi  del  comma  1)  deve
figurare in una dichiarazione che accompagna lo strumento di ratifica
del presente trattato, o di adesione e quello depositato dallo  Stato
o  organizzazione  intergovernativa  regionale  che  formula   questa
riserva. 
  3) Ritiro Ogni riserva fatta ai sensi  del  comma  1)  puo'  essere
ritirata in ogni tempo. 
  4) Interdizione di altre  riserve  Nessuna  altra  riserva  diversa
quella autorizzata al sensi del comma 1) puo'  essere  formulata  nei
confronti del presente trattato.