(Trattato - art. 23)
                             Articolo 23 
                        Recesso del trattato 
  1) Notifica  Ogni  Parte  contraente  puo'  recedere  dal  presente
trattato con una notifica indirizzata al Direttore generale. 
  2) Efficacia Il recesso ha effetto un anno dopo la data in  cui  il
Direttore generale ha  ricevuto  la  notifica.  Esso  non  ha  alcuna
incidenza, per quanto concerne la Parte  contraente  che  recede  dal
trattato,  sull'applicazione  del  presente  trattato  alle   domande
pendenti o ai marchi registrati al momento dello  scadere  di  questo
termine di un anno; tuttavia  la  Parte  contraente  che  recede  dal
trattato puo', allo scadere di detto termine di un anno,  cessare  di
applicare il presente trattato ad ogni registrazione, a partire dalla
data in cui tale registrazione dovrebbe essere rinnovata.